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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35838/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una complessa vicenda di progressione verticale interna nella Regione Puglia: un dipendente, inizialmente coinvolto in un concorso interno per il passaggio a una qualifica superiore, contesta la decisione della Corte d'appello che gli ha negato le differenze retributive tra la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento e la data di effettivo inserimento nella posizione superiore. Il ricorrente sostiene, con tre motivi, che: 1) il contratto individuale di lavoro e il CCNL andavano interpretati nel senso che egli svolgeva mansioni superiori fin dal 1 novembre 2000, anche alla luce del riconoscimento di progressioni economiche orizzontali; 2) la disciplina statale di salvezza degli effetti di rapporti di lavoro consolidati dopo sentenze di illegittimità costituzionale avrebbe dovuto applicarsi perché, a suo dire, al 2012 era già maturata la decennalità richiesta in relazione agli effetti giuridici del suo inquadramento; 3) la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare una comunicazione datoriale che, richiamando la normativa di salvezza, avrebbe dimostrato la volontà dell'ente di estendere la sanatoria anche alla sua posizione. La Corte d'appello aveva invece ritenuto che, caducato il concorso per effetto delle pronunce di illegittimità costituzionale, la progressione fosse sorretta solo dalla normativa regionale di salvaguardia e che tale disciplina producesse effetti solo ex nunc, con diritto alle maggiori retribuzioni soltanto dalla concreta adibizione alle mansioni superiori, intervenuta nel 2005.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la disciplina invocata dal ricorrente consentisse di riconoscere differenze retributive retroattive per il periodo anteriore al concreto svolgimento delle mansioni superiori. Ha ritenuto non decisiva la prospettazione secondo cui il dipendente avrebbe svolto mansioni superiori dal 2000, osservando che tale allegazione contrastava con l'accertamento di merito e, comunque, risultava introdotta in modo non autosufficiente. Ha inoltre stabilito che la normativa statale richiamata riguarda procedure di reclutamento e non progressioni interne, sicché la retrodatazione della sola decorrenza giuridica non comporta retroattività economica in assenza di effettiva prestazione lavorativa. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato come criterio ermeneutico del contratto individuale di lavoro, ma non ritenuto idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto della Corte territoriale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base dei primi due motivi di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Base del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo; la censura è stata ritenuta non decisiva e comunque non autosufficiente.

  • art. 44 Statuto della Regione Puglia

    Prevede l'autorizzazione della Giunta regionale per promuovere o resistere alle liti; il difetto è stato ritenuto sanato dalla delibera di ratifica depositata in giudizio.

  • art. 372 c.p.c.

    È stata ritenuta immediatamente applicabile al giudizio di legittimità la nuova disciplina sul deposito telematico dei documenti rilevanti per l'ammissibilità, senza necessità di notifica alle altre parti.

  • art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022

    Richiamato per l'applicazione immediata del novellato art. 372 c.p.c. al procedimento.

  • art. 5 CCNL di comparto

    Invocato dal ricorrente in relazione all'inquadramento e alle progressioni economiche, ma non considerato decisivo.

  • art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998

    "sono portate a compimento le procedure di reclutamento ..."

    Riguarda il completamento delle procedure di reclutamento già avviate; la Corte ne limita l'ambito alle procedure di reclutamento, non alle progressioni interne.

  • art. 16, comma 8, d.l. 98/2011

    "i provvedimenti in materia di personale ... sono nulli di diritto ..."

    Disciplina l'effetto caducatorio delle assunzioni, inquadramenti e promozioni disposte in base a norme poi dichiarate incostituzionali, salvi gli effetti dell'art. 2126 c.c. per le prestazioni di fatto.

  • art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011

    "non si applica alle procedure già fatte salve ... successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali"

    La Corte afferma che la norma concerne procedure di reclutamento già fatte salve e definitivamente concluse con contratti che abbiano consolidato effetti giuridici decennali; non si estende a procedure di progressione verticale interna.

  • art. 2126 c.c.

    Richiamato come possibile tutela delle prestazioni di fatto eseguite, ma non idoneo a fondare retroattività economica senza effettivo svolgimento delle mansioni superiori.

  • art. 1 L. Regione Puglia 28/2011

    Norma regionale di salvaguardia della continuità amministrativa, poi dichiarata illegittima; la Corte la considera nel quadro ricostruttivo ma non come fondamento del diritto alle differenze retributive.

  • art. 59 L. Regione Puglia 14/2004

    Norma regionale di salvaguardia degli esiti procedurali, poi dichiarata illegittima nella parte richiamata dalla sentenza.

  • art. 73 L. Regione Puglia 1/2005

    Norma regionale che aveva disposto l'inquadramento del personale ammesso con riserva; rileva nella ricostruzione della vicenda ma non fonda il diritto alla retroattività economica.

Massime di principio

  • Quando l'inquadramento superiore deriva non da un concorso valido ma da una sequenza di norme di salvaguardia successive alla caducazione del titolo originario, la decorrenza giuridica anticipata non comporta automaticamente decorrenza economica retroattiva: il trattamento economico maggiore matura solo dalla effettiva prestazione delle mansioni superiori o dalla concreta attribuzione della posizione.
  • La disciplina statale che fa salvi gli effetti di procedure dichiarate illegittime si applica alle procedure di reclutamento e non è estensibile in via analogica a progressioni interne o avanzamenti verticali che non abbiano natura di reclutamento.
  • Il riconoscimento di progressioni economiche o altri atti datoriali favorevoli non basta, di per sé, a dimostrare lo svolgimento di mansioni superiori in un periodo precedente, se l'allegazione è incompatibile con l'accertamento di merito e non è sorretta da una specifica e autosufficiente indicazione degli atti processuali in cui il fatto sarebbe stato dedotto.
  • In sede di legittimità, le questioni di fatto nuove o non adeguatamente localizzate negli atti del giudizio precedente sono inammissibili se il ricorrente non indica puntualmente dove siano state introdotte e come risultino dal processo.
  • La pubblica amministrazione non ha disponibilità negoziale delle situazioni sostanziali in materia di inquadramento e non può, con una mera comunicazione interna o con il richiamo di una norma, attribuire effetti economici retroattivi che l'ordinamento non consente.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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