Cassazione Civile, Ordinanza n. 35819/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una procedura interna di progressione verticale della Regione Puglia, bandita nel 1997 e poi travolta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali che la sorreggevano. Dopo varie vicende di salvaguardia legislativa e amministrativa, alla lavoratrice fu attribuita la qualifica superiore con contratto individuale del 2005, con decorrenza economica dal 1 marzo 2005 ma decorrenza giuridica retrodatata al 1 giugno 1999. La dipendente ha quindi chiesto le differenze retributive maturate tra la decorrenza giuridica retrodatata e quella economica, sostenendo: 1) che il contratto individuale e il CCNL andassero interpretati nel senso che, essendo stata adibita alle mansioni superiori fin dal 1999, le spettassero le relative retribuzioni; 2) che l'art. 11, comma 6-sexies, del d.l. 216/2011, richiamato dalla disciplina di salvaguardia, dovesse operare perché alla data della sua entrata in vigore si erano consolidati effetti giuridici decennali derivanti dalla decorrenza giuridica dal 1999; 3) che il giudice d'appello avesse omesso di esaminare una comunicazione datoriale nella quale l'ente aveva richiamato la norma di salvaguardia come base per chiudere il procedimento, mostrando di ritenerla applicabile anche alla sua posizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse infondato perché la dedotta assegnazione alle mansioni superiori dal 1999 non emergeva dalla decisione impugnata, introduceva una questione di fatto nuova senza adeguata indicazione della sua deduzione nei gradi di merito e, comunque, il contenuto del contratto non era univoco nel senso prospettato. Ha inoltre escluso che potesse applicarsi la disciplina dell'art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998 e soprattutto dell'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011, perché tali norme riguardano procedure di reclutamento e effetti giuridici consolidati di rapporti derivanti da concorsi poi travolti, non già progressioni interne di personale già in servizio; in ogni caso, la retrodatazione giuridica non comporta automaticamente retroattività economica senza effettivo svolgimento delle mansioni superiori. Il richiamo della Regione alla norma di salvaguardia nella propria comunicazione interna non poteva ampliare il significato della disposizione né attribuire trattamenti economici non consentiti dalla legge. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 44 Statuto della Regione Puglia
"in materia di liti attive e passive"
La Regione può promuovere o resistere alle liti solo previa autorizzazione della Giunta regionale; il successivo deposito della delibera di ratifica sana il difetto di autorizzazione.
Nel giudizio di cassazione i documenti relativi all'ammissibilità del ricorso o del controricorso possono essere prodotti con deposito telematico, senza necessità di notifica alle altre parti, in ragione della conoscibilità tramite fascicolo informatico.
È stato invocato per denunciare violazione di legge in relazione all'interpretazione del contratto individuale di lavoro, del CCNL e della disciplina di salvaguardia.
È stato invocato per dedurre l'omesso esame di un fatto decisivo costituito da una comunicazione datoriale richiamante la disciplina di salvaguardia.
Richiamati come canoni di interpretazione del contratto individuale di lavoro; la Corte ha ritenuto che il testo contrattuale non fosse univoco nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 5 del CCNL di comparto
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di differenze retributive; la Corte non ne ha tratto un significato idoneo a sovvertire l'accertamento di fatto della sentenza impugnata.
art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998
"sono portate a compimento le procedure di reclutamento"
Norma di salvaguardia riferita alle procedure di reclutamento già bandite o autorizzate; non è applicabile a una progressione verticale interna priva delle caratteristiche del reclutamento.
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011
"i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni ... e inquadramenti e le promozioni ... sono nulli di diritto"
Le pronunce di illegittimità costituzionale travolgono i provvedimenti di inquadramento e promozione adottati in base a norme dichiarate illegittime; restano salvi, se del caso, gli effetti delle prestazioni di fatto e il trattamento economico correlato all'effettivo svolgimento dell'attività.
art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011
"non si applica alle procedure già fatte salve ... successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali"
La disposizione riguarda procedure di reclutamento già salvate e definite con contratti che abbiano consolidato effetti giuridici decennali; non si estende a progressioni interne di personale già in servizio, né consente la retroattività economica in assenza di effettivo svolgimento delle mansioni superiori.
È richiamato come eventuale salvaguardia delle prestazioni effettivamente eseguite, anche quando il titolo del rapporto sia colpito da illegittimità della norma di base.
art. 32 L. Regionale Puglia n. 7 del 1997
Base normativa originaria del concorso interno poi dichiarato illegittimo in via costituzionale.
art. 39 L. Regionale Puglia n. 26 del 1984
Base normativa originaria del concorso interno poi travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 59 L. Regionale Puglia n. 14 del 2004
Norma regionale di salvaguardia poi dichiarata illegittima, riferita ai soli candidati interni già inquadrati, non agli ammessi con riserva.
art. 73 L. Regionale Puglia n. 1 del 2005
Norma regionale che dispose l'inquadramento dei candidati ammessi con riserva, con effetti economici dal 2005 e decorrenza giuridica retrodatata.
art. 18 L. Regionale Puglia 20/2005
Ha abrogato la disposizione regionale di salvaguardia appena richiamata.
art. 1 L. Regionale Puglia 28/2011
Ha previsto l'adibizione alle mansioni proprie della categoria originaria dei dipendenti interessati dagli effetti della sentenza costituzionale, in via eccezionale e per garantire la continuità amministrativa.
Massime di principio
- Le questioni nuove o fondate su fatti non emergenti dalla sentenza impugnata non possono essere utilmente dedotte in cassazione senza specifica allegazione della loro pregressa introduzione nei giudizi di merito e puntuale indicazione dell'atto in cui sono state dedotte.
- La retrodatazione giuridica di un inquadramento non comporta, di per sé, retroattività economica: il trattamento retributivo più elevato presuppone l'effettivo svolgimento delle mansioni corrispondenti, salvo diversa previsione normativa espressa.
- Le norme di salvaguardia che presuppongono procedure di reclutamento salvate non si estendono, in via analogica, alle progressioni verticali interne di personale già in servizio, quando la disciplina faccia riferimento a effetti giuridici consolidati derivanti da un rapporto di reclutamento.
- Quando una procedura selettiva è travolta da una declaratoria di illegittimità costituzionale, viene meno il fondamento dell'attribuzione in origine collegata a quella procedura; la conservazione degli effetti è ammessa solo nei limiti espressamente previsti dalla disciplina sopravvenuta e per gli effetti già concretamente maturati.
- Il richiamo amministrativo a una norma di salvaguardia non può attribuire al dipendente diritti economici che la norma, interpretata correttamente, non contempla, poiché il datore di lavoro pubblico non dispone liberamente delle situazioni sostanziali in materia di inquadramento e retribuzione.
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