LEGGE 10 gennaio 2004, n. 14
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica Kirghiza, fatto a Roma il 3 marzo 1999.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge che autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica del Trattato di amicizia e cooperazione Italia–Repubblica Kirghiza (firmato il 3 marzo 1999), dispone la piena esecuzione dal momento dell'entrata in vigore (art. 18) e autorizza un onere di 13.620 euro annui a decorrere dal 2003. Il Trattato ha durata iniziale di 15 anni con proroghe automatiche di 5 anni salvo denuncia con almeno un anno di preavviso; è prevista la registrazione ONU.
Ratifica del Trattato di amicizia e cooperazione Italia–Repubblica Kirghiza (3 marzo 1999)
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