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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35827/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore dipendente aveva già ottenuto in un primo giudizio il riconoscimento di un trattamento economico parametrato a una determinata classe retributiva per il periodo 1.10.1988-31.12.1998, con sentenza passata in giudicato. In un secondo giudizio ha chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate dal 1.1.1999 fino al pensionamento, oltre ai contributi omessi o al risarcimento del danno pensionistico. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato prescritte le differenze retributive maturate fino a cinque anni prima del primo atto interruttivo del 17.7.2009, escludendo la prescrizione per il TFR. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno/esterno, sostenendo che la Corte di merito avesse riesaminato un rapporto già definito con autorità di cosa giudicata; 2) violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., per asserita lesione del principio di irriducibilità della retribuzione; 3) violazione degli artt. 1218 e 2946 c.c., per avere la Corte d'appello qualificato la responsabilità datoriale come extracontrattuale e applicato la prescrizione quinquennale anziché decennale; 4) violazione degli artt. 2935 e 2945 c.c., contestando anche la qualificazione della condotta come illecito istantaneo anziché permanente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato formatosi sul diverso segmento temporale 1988-1998 non si estendeva al successivo periodo 1999-2011 oggetto della nuova causa e non produceva effetti interruttivi o sospensivi della prescrizione rispetto a crediti diversi. Ha escluso anche la violazione dell'art. 2103 c.c. e dell'art. 36 Cost., chiarendo che il principio di irriducibilità della retribuzione riguarda l'importo del trattamento economico e non il diverso tema del periodo per cui esso è dovuto, restando operante la disciplina della prescrizione. Ha infine respinto i motivi sulla prescrizione, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato la prescrizione quinquennale ai crediti retributivi del secondo periodo, mentre il richiamo all'effetto interruttivo di cui all'art. 2945, comma 2, c.c. non era utile perché il giudicato esterno riguardava diritti diversi, riferiti a un altro segmento temporale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, per effetto del rigetto, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato insieme all'art. 2909 c.c. per dedurre la violazione del giudicato; la Corte chiarisce che il giudicato precedente non copriva il diverso periodo temporale oggetto della nuova domanda.

  • art. 2909 c.c.

    L'autorità del giudicato opera solo sul petitum e sulla causa petendi decisi nel precedente giudizio e non su crediti relativi a un diverso segmento temporale.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei vari motivi di ricorso.

  • art. 2103 c.c.

    Il principio di irriducibilità della retribuzione attiene all'importo del trattamento economico e non impedisce l'operatività della prescrizione sui crediti relativi a periodi diversi.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato a sostegno del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente; la Corte lo considera non incompatibile con la prescrizione dei crediti riferiti a periodi successivi.

  • art. 1218 c.c.

    È invocato per sostenere la natura contrattuale della responsabilità datoriale; la Corte osserva che la Corte d'appello aveva effettivamente trattato la responsabilità come contrattuale.

  • art. 2946 c.c.

    La prescrizione decennale non era applicabile ai crediti retributivi del nuovo periodo, perché il giudicato precedente riguardava diritti diversi.

  • art. 2935 c.c.

    È richiamato per contestare il dies a quo della prescrizione, ma la Corte conferma il corretto decorso del termine rispetto ai crediti azionati.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    L'effetto interruttivo/sospensivo dell'atto introduttivo e del giudizio opera solo sui diritti azionati in quel processo, non su diritti diversi anche se fondati sul medesimo rapporto di lavoro.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso integra il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Norma richiamata per il deposito di memoria nella fase camerale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la trattazione camerale dell'ordinanza.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una domanda avente ad oggetto crediti di lavoro riferiti a un determinato arco temporale non si estende automaticamente a crediti maturati in un periodo successivo, anche se originati dallo stesso rapporto di lavoro.
  • L'effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione prodotto dall'azione giudiziaria opera soltanto con riguardo ai diritti concretamente azionati in quel processo e non si comunica ad altri diritti fondati sul medesimo rapporto.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione attiene al contenuto economico della prestazione dovuta, non alla possibilità che singoli crediti retributivi si prescrivano per il decorso del tempo.
  • Quando il giudicato esterno riguarda un diverso segmento temporale del rapporto, non può essere invocato per sottrarre alla prescrizione i crediti maturati in un periodo successivo.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti retributivi, il dies a quo e la durata del termine vanno verificati con riferimento ai singoli diritti azionati, non in base alla mera esistenza di un pregresso contenzioso sullo stesso rapporto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoPrescrizioneOnere della prova

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