Cassazione Civile, Ordinanza n. 35810/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal contenzioso seguito a un concorso interno regionale bandito per progressioni verticali nel personale della Regione Puglia, poi travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa regionale che lo aveva consentito. Il lavoratore, inizialmente escluso dal concorso, era stato poi ammesso con riserva e, all'esito delle successive norme regionali di salvaguardia, aveva ottenuto l'inquadramento nella qualifica superiore con effetto economico dal 1 marzo 2005, ma con decorrenza giuridica retrodatata a una data anteriore. Egli ha agito per ottenere le differenze retributive tra la decorrenza giuridica del nuovo inquadramento e la data di effettivo passaggio economico, sostenendo: (i) che già dal 1 novembre 2000 svolgesse mansioni di categoria superiore, tanto che nel 2005 gli sarebbero state riconosciute progressioni economiche orizzontali; (ii) che l'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011 impedisse di applicare la caducazione degli effetti degli inquadramenti già consolidati con effetti giuridici decennali; (iii) che la stessa amministrazione avesse richiamato tale norma in una comunicazione interna, mostrando di ritenerla applicabile anche alla sua posizione. La Regione ha resistito sostenendo che la retrodatazione fosse soltanto giuridica e non potesse produrre effetti economici prima dell'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, avvenuto solo dal 2005, e che la norma invocata riguardasse procedure di reclutamento, non progressioni verticali interne.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta prestazione di mansioni superiori fin dal 2000 non risultava univocamente ricavabile dal contratto individuale e, comunque, introduceva un fatto non adeguatamente autosufficiente e in parte nuovo rispetto alla sentenza impugnata. Ha poi escluso che l'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011 fosse applicabile alla vicenda, poiché la norma riguarda procedure di reclutamento già salvate dall'art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998, mentre qui si discuteva di una progressione interna non assimilabile a un reclutamento. La Corte ha ribadito che la retrodatazione giuridica dell'inquadramento non comporta retroattività economica: il trattamento più elevato decorre solo dall'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, essendo irrilevante una fictio iuris priva di corrispondente prestazione lavorativa. Ha richiamato i propri precedenti sullo stesso contenzioso, confermando che, caducato il fondamento concorsuale, gli effetti economici non possono essere retroagiti, salvo quanto effettivamente conseguito in base alle norme di salvaguardia. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per l'interpretazione del contratto individuale di lavoro e del CCNL, ma la Corte esclude che la lettura proposta sia univoca e decisiva
art. 5 CCNL di comparto
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto alle differenze retributive; la Corte non ne ricava una retroattività economica automatica
richiamato come vizio di violazione di legge nei primi due motivi
richiamato per denunciare omesso esame di un fatto decisivo; la Corte osserva che il fatto dedotto non era autosufficiente e in parte nuovo
art. 44 Statuto Regione Puglia
richiede l'autorizzazione della Giunta regionale per resistere in lite; la successiva ratifica ha sanato il difetto di autorizzazione
consente il deposito in cassazione dei documenti relativi all'ammissibilità del controricorso; la Corte afferma che il deposito telematico è sufficiente
art. 35, comma 6, d.lgs. 149/2022
richiamato per l'applicabilità immediata del novellato art. 372 c.p.c.
art. 32 L. Regione Puglia n. 7/1997
base del concorso interno originario poi caducato
art. 39 L. Regione Puglia n. 26/1984
base del concorso interno originario poi caducato
art. 59 L. Regione Puglia n. 14/2004
norma regionale di salvaguardia poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale
art. 73 L. Regione Puglia n. 1/2005
norma regionale che dispose l'inquadramento anche dei dipendenti ammessi con riserva
art. 18 L. Regione Puglia 20/2005
abrogazione della disciplina regionale di salvaguardia
art. 1 L. Regione Puglia 28/2011
norma regionale successiva, poi dichiarata illegittima, che adibiva i dipendenti alle mansioni della categoria di originario inquadramento
art. 45, comma 12, d.lgs. 80/1998
"sono portate a compimento le procedure di reclutamento"
riguarda procedure di reclutamento già avviate e legittima il loro completamento; costituisce il parametro richiamato dall'art. 11, comma 6-sexies, per le procedure salvate
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011
prevede la nullità di diritto degli inquadramenti e delle promozioni adottati in base a norme poi dichiarate incostituzionali, con ripristino della situazione preesistente dalla pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale
richiamato quale possibile fonte di salvezza degli effetti delle prestazioni di fatto, in quanto espressamente preservata dall'art. 16, comma 8, d.l. 98/2011
art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011
non si applica al caso concreto perché concerne procedure di reclutamento già salvate e consolidate con effetti giuridici decennali, non progressioni interne o avanzamenti di carriera
art. 3 Cost.
richiamato nel contesto delle censure di costituzionalità delle norme regionali di salvaguardia
art. 97 Cost.
richiamato nel contesto delle censure di costituzionalità delle norme regionali di salvaguardia
Massime di principio
- La retrodatazione meramente giuridica di un inquadramento non comporta, di per sé, la retroattività degli effetti economici: il trattamento economico superiore matura solo in corrispondenza dell'effettivo svolgimento delle mansioni o della prestazione lavorativa di livello superiore.
- Le norme di salvaguardia che limitano gli effetti delle declaratorie di illegittimità costituzionale vanno interpretate restrittivamente e secondo il loro ambito oggettivo: se riguardano procedure di reclutamento, non possono essere estese analogicamente a progressioni interne o avanzamenti di carriera non assimilabili a reclutamento.
- Quando la censura in cassazione si fonda su fatti non chiaramente desumibili dalla sentenza impugnata, il ricorrente deve rispettare l'onere di autosufficienza indicando specificamente dove quei fatti siano stati dedotti nei gradi di merito; in mancanza, la doglianza è inammissibile o comunque non scrutinabile nel merito.
- Il richiamo, da parte dell'amministrazione, a una norma di salvaguardia in una comunicazione interna non è sufficiente a conferire alla norma un significato diverso da quello oggettivamente ricavabile, né può attribuire al datore pubblico il potere di disporre effetti economici retroattivi non previsti dall'ordinamento.
- Nel contenzioso relativo a progressioni o inquadramenti travolti da norme dichiarate incostituzionali, il giudice deve distinguere tra gli effetti già concretamente conseguiti per prestazioni di fatto e il mero beneficio giuridico astratto: solo i primi possono essere salvaguardati secondo la disciplina applicabile.
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