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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35803/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

Una cassa di previdenza privatizzata aveva applicato sulla pensione di un proprio iscritto trattenute qualificate come "contributo di solidarietà" previste dal regolamento della previdenza 2013. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione delle somme. In cassazione la Cassa deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato, e dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, sostenendo di poter introdurre il contributo in forza della propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile, per finalità solidaristiche e di risanamento finanziario, con carattere temporaneo e proporzionato, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale e con l'esigenza di equilibrio di bilancio e stabilità di lungo termine.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute pensionistiche a titolo di contributo di solidarietà. Ha affermato che tale prelievo non rientra nei poteri della cassa previdenziale privatizzata, perché non è un criterio di determinazione del trattamento pensionistico ma una prestazione patrimoniale imposta che può essere introdotta solo dal legislatore, nel rispetto dell'art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che né l'autonomia della cassa né le norme sul temperamento del principio del pro rata consentono di imporre un contributo di solidarietà ai pensionati, e che il richiamo alla finalità di equilibrio finanziario non basta quando il prelievo ha natura provvisoria e non è espressamente previsto dalla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre autonomamente un contributo di solidarietà a carico delle pensioni in assenza di una puntuale previsione legislativa, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
  • L'autonomia gestionale e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di superare il limite dell'art. 23 Cost. né di imporre prelievi non riconducibili ai poteri tipizzati dall'ordinamento.
  • Le norme che attenuano il principio del pro rata non attribuiscono di per sé il potere di istituire nuovi prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già in godimento.
  • La finalità solidaristica o di riequilibrio finanziario, specie se perseguita con misure temporanee, non basta a legittimare il contributo se manca il necessario fondamento normativo e se il prelievo non è finalizzato a un equilibrio finanziario di lungo termine.
  • Il pensionato può fare affidamento sulla consistenza del trattamento pensionistico determinato in base ai contributi versati, salvo un intervento legislativo conforme ai limiti costituzionali.

Come è indicizzato

MateriePensioniRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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