Cassazione Civile, Ordinanza n. 35803/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
Una cassa di previdenza privatizzata aveva applicato sulla pensione di un proprio iscritto trattenute qualificate come "contributo di solidarietà" previste dal regolamento della previdenza 2013. Il pensionato aveva ottenuto in primo e secondo grado la declaratoria di illegittimità delle trattenute e la condanna alla restituzione delle somme. In cassazione la Cassa deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 12, L. n. 335/1995, come modificato, e dell'art. 2 d.lgs. n. 509/1994, sostenendo di poter introdurre il contributo in forza della propria autonomia gestionale, organizzativa e contabile, per finalità solidaristiche e di risanamento finanziario, con carattere temporaneo e proporzionato, in linea con i principi affermati dalla Corte costituzionale e con l'esigenza di equilibrio di bilancio e stabilità di lungo termine.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato illegittime le trattenute pensionistiche a titolo di contributo di solidarietà. Ha affermato che tale prelievo non rientra nei poteri della cassa previdenziale privatizzata, perché non è un criterio di determinazione del trattamento pensionistico ma una prestazione patrimoniale imposta che può essere introdotta solo dal legislatore, nel rispetto dell'art. 23 Cost. Ha inoltre ribadito che né l'autonomia della cassa né le norme sul temperamento del principio del pro rata consentono di imporre un contributo di solidarietà ai pensionati, e che il richiamo alla finalità di equilibrio finanziario non basta quando il prelievo ha natura provvisoria e non è espressamente previsto dalla legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
la ricorrente ha dedotto un vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma richiamata per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza.
base per la condanna alle spese in caso di soccombenza.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.
art. 23 Cost.
il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta che richiede fondamento legislativo.
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'autonomia della cassa, ma ritenuto non idoneo a legittimare il prelievo.
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
norma invocata per sostenere la legittimità del contributo, ma interpretata nel senso che non attribuisce alle casse il potere di imporre prestazioni patrimoniali ai pensionati.
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
non consente alle casse di introdurre contributi di solidarietà, ma solo di temperare il principio del pro rata.
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
pone la finalità dell'equilibrio finanziario a lungo termine come condizione di legittimità degli atti degli enti previdenziali, condizione ritenuta estranea al contributo provvisorio in esame.
Massime di principio
- Le casse previdenziali privatizzate non possono introdurre autonomamente un contributo di solidarietà a carico delle pensioni in assenza di una puntuale previsione legislativa, perché si tratta di una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge.
- L'autonomia gestionale e regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di superare il limite dell'art. 23 Cost. né di imporre prelievi non riconducibili ai poteri tipizzati dall'ordinamento.
- Le norme che attenuano il principio del pro rata non attribuiscono di per sé il potere di istituire nuovi prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già in godimento.
- La finalità solidaristica o di riequilibrio finanziario, specie se perseguita con misure temporanee, non basta a legittimare il contributo se manca il necessario fondamento normativo e se il prelievo non è finalizzato a un equilibrio finanziario di lungo termine.
- Il pensionato può fare affidamento sulla consistenza del trattamento pensionistico determinato in base ai contributi versati, salvo un intervento legislativo conforme ai limiti costituzionali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35797/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35804/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35810/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35819/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35827/2023 del 22/12/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 22 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 35838/2023 del 22/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →