Cassazione Civile, Ordinanza n. 35797/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un’azione di accertamento negativo e dall’opposizione a cartella esattoriale proposte da una lavoratrice avverso un atto di recupero di credito erariale di oltre 5.000 euro, fondato sull’assunto che somme corrisposte per prestazioni lavorative svolte presso una scuola nell’anno scolastico 2006/2007 fossero state indebitamente pagate per assenza di valido titolo. La ricorrente sosteneva invece che quelle somme corrispondessero alle retribuzioni dovute per la prestazione resa. In cassazione deduceva, con il primo motivo, vizi motivazionali per avere la Corte territoriale trascurato la prova della convenzione e dell’effettivo svolgimento delle mansioni; con il secondo motivo denunciava violazione degli artt. 1419, 1424, 2041 e 2126 c.c., sostenendo che vi fossero tutti gli indici della subordinazione, che fosse irrilevante l’assenza di nomina regolare o la contrarietà a norme imperative del rapporto e che non potesse operare l’azione di arricchimento senza causa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché fondato su un vizio motivazionale non più deducibile nei termini prospettati. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva accertato in fatto, con valutazione non specificamente censurata, l’assenza di uno scambio di volontà tra la lavoratrice e la pubblica amministrazione idoneo a costituire un rapporto di lavoro; la prestazione risultava invece collegata a una convenzione con un diverso ente, che prevedeva a suo carico l’obbligo di pagamento. Ha inoltre valorizzato che la pretesa costituzione del rapporto era derivata da un uso manipolativo del sistema informativo ministeriale e che, in assenza di una volontà comune, non poteva dirsi esistente alcun contratto. Quanto all’art. 2041 c.c., la Corte ha escluso la sua violazione, rilevando che la lavoratrice avrebbe potuto agire nei confronti del soggetto indicato dalla convenzione come obbligato al pagamento. Nessuna statuizione è stata resa sulle spese, poiché le amministrazioni intimate non hanno svolto difese. È stato infine disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è richiamato dalla ricorrente, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione utile a sovvertire l'accertamento sulla inesistenza del rapporto con la pubblica amministrazione
è richiamato dalla ricorrente, ma non viene ritenuto decisivo ai fini della configurabilità del rapporto di lavoro
non è violato perché la pretesa azionabile dalla lavoratrice doveva essere indirizzata, secondo la convenzione, verso il diverso soggetto obbligato al pagamento
è richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della prestazione di fatto, ma la Corte esclude che possa operare in mancanza di un rapporto giuridicamente riconducibile alla pubblica amministrazione
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
comporta, in caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione notificato dopo il 30 gennaio 2013, l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
ha introdotto il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, d.P.R. n. 115 del 2002
serve come base per l'obbligo del c.d. raddoppio del contributo unificato
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- In tema di rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, i vizi dell'atto di nomina rilevano solo se si traducono in giuridica inesistenza dell'atto; in difetto, la contestazione non basta a negare la rilevanza del rapporto se vi sia comunque un valido scambio di volontà tra le parti.
- La configurabilità di un contratto presuppone l'esistenza di una volontà comune giuridicamente identificabile: se la pretesa instaurazione del rapporto deriva da un uso manipolativo del sistema o da un'operazione priva di effettivo consenso dell'amministrazione, il rapporto non può dirsi sorto.
- La prestazione lavorativa resa di fatto non consente, da sola, di imputare il pagamento alla pubblica amministrazione quando la convenzione da cui trae origine il rapporto individui un diverso soggetto obbligato alla corresponsione delle somme.
- L'azione di arricchimento senza causa non è esperibile contro un soggetto diverso da quello che, in base al titolo dedotto, sia indicato come debitore della prestazione economica, se il preteso depauperato avrebbe potuto rivolgersi al soggetto effettivamente obbligato.
- Nel ricorso per cassazione non sono più proponibili doglianze che si limitino a denunciare contraddittorietà o erroneità della motivazione nei termini non consentiti dal vigente sistema delle impugnazioni.
- In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione notificato dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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