Cassazione Civile, Ordinanza n. 35804/2023 del 22/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una procedura interna di progressione verticale bandita da una regione per l'accesso a qualifiche superiori, poi travolta da pronunce di illegittimità costituzionale delle norme regionali che la avevano consentita. Successivamente, in forza di discipline regionali e di salvaguardia, ad alcuni dipendenti già ammessi con riserva fu attribuito il nuovo inquadramento con decorrenza economica dal 1 marzo 2005 e decorrenza giuridica retrodatata a epoca anteriore. La ricorrente ha chiesto le differenze retributive tra la data di decorrenza giuridica del nuovo livello e quella di effettivo inquadramento economico, sostenendo: (i) che il contratto individuale e il CCNL avrebbero implicitamente riconosciuto lo svolgimento delle mansioni superiori già dal 1999; (ii) che la disciplina statale di salvaguardia degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale, in particolare l'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011, avrebbe preservato gli effetti giuridici decennali anche nel suo caso; (iii) che un atto datoriale avrebbe mostrato la volontà dell'amministrazione di applicare quella sanatoria anche alla sua posizione. La Regione ha resistito chiedendo il rigetto. In cassazione la ricorrente ha formulato tre motivi: violazione degli artt. 1362 ss. c.c. e dell'art. 5 CCNL per l'interpretazione del contratto individuale; violazione dell'art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011 per l'efficacia retroattiva della decorrenza giuridica; omesso esame di un fatto decisivo relativo alla comunicazione dell'amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto, in primo luogo, che la dedotta svolta di mansioni superiori già dal 1999 non fosse univocamente desumibile dal contratto e comunque si risolvesse in una censura su un fatto non correttamente devoluto in cassazione, perché contrastante con l'accertamento di merito secondo cui le mansioni superiori erano state svolte solo dal 2005. Ha poi escluso che la disciplina statale di salvaguardia potesse applicarsi, perché essa riguarda procedure di reclutamento già fatte salve e consolidate per almeno dieci anni, mentre la fattispecie riguardava una progressione verticale interna, non un reclutamento; inoltre, la retrodatazione giuridica non può produrre automaticamente effetti economici in assenza di effettivo svolgimento delle mansioni di maggior pregio, poiché il trattamento economico segue la prestazione effettiva e la fictio iuris della decorrenza giuridica non vale a creare retroattivamente il corrispettivo. Ha infine osservato che il richiamo operato dalla P.A. alla norma di salvaguardia non poteva attribuirle un significato diverso da quello risultante dalla legge. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 1362 ss. c.c.
Richiamati come criteri di interpretazione del contratto individuale di lavoro; la Corte non ha ravvisato un esito univoco del testo contrattuale nel senso sostenuto dalla ricorrente.
art. 5 CCNL di comparto
Invocato per sostenere l'assetto contrattuale del rapporto e la decorrenza del nuovo inquadramento; non ritenuto decisivo nel senso prospettato dalla ricorrente.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Rubrica del vizio di violazione di legge invocato per il primo e il secondo motivo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Rubrica del vizio di omesso esame di fatto decisivo invocato con il terzo motivo.
art. 44 dello Statuto della Regione Puglia
Richiede l'autorizzazione della Giunta regionale per resistere in giudizio; la Corte ha ritenuto sanato il difetto mediante delibera di ratifica depositata in cassazione.
art. 372 c.p.c.
Nel testo novellato consente il deposito telematico dei documenti relativi all'ammissibilità del controricorso in sede di legittimità.
art. 35, comma 6, d. lgs. 149/2022
Richiamato per l'immediata applicabilità del novellato art. 372 c.p.c. al procedimento.
art. 16, comma 8, d.l. 98/2011
"i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni ... in particolare le assunzioni a tempo indeterminato ... nonché gli inquadramenti e le promozioni posti in essere in base a disposizioni delle quali venga successivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale sono nulle di diritto"
Disciplina l'effetto caducatorio delle decisioni di illegittimità costituzionale sugli atti di personale della P.A., facendo salvi gli eventuali effetti dell'art. 2126 c.c. per prestazioni di fatto.
art. 2126 c.c.
Richiamato come possibile fonte di tutela per le prestazioni di fatto eseguite, pur in presenza di atti poi invalidati.
art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011
"non si applica alle procedure già fatte salve dall'articolo 45, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ... successivamente definite con la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro che hanno determinato e consolidato effetti giuridici decennali"
La Corte lo interpreta come norma riferita alle sole procedure di reclutamento già salvate ex art. 45, comma 12, d. lgs. 80/1998 e consolidate per almeno dieci anni, non alle progressioni verticali interne.
art. 45, comma 12, d. lgs. 80/1998
"sono portate a compimento le procedure di reclutamento ..."
Norma di salvaguardia delle procedure di reclutamento già avviate; costituisce il presupposto applicativo del successivo art. 11, comma 6-sexies, d.l. 216/2011.
art. 39 L. 449/1997
Richiamato nell'art. 45, comma 12, d. lgs. 80/1998 come limite e coordinamento rispetto alle regole autorizzative del reclutamento.
art. 32 L.R. Puglia n. 7/1997
Base normativa del bando di concorso interno poi travolto dalla declaratoria di illegittimità costituzionale.
art. 39 L.R. Puglia n. 26/1984
Ulteriore base normativa del concorso interno poi dichiarata illegittima.
art. 59 L.R. Puglia n. 14/2004
Norma regionale di salvaguardia degli esiti delle procedure di progressione verticale, poi dichiarata illegittima in relazione ad altra categoria di lavoratori.
art. 73 L.R. Puglia n. 1/2005
Norma regionale che dispose l'inquadramento del personale già ammesso con riserva; il suo fondamento è poi venuto meno per successive vicende di illegittimità costituzionale e abrogazione.
art. 18 L.R. Puglia n. 20/2005
Disposizione di abrogazione dell'art. 73 L.R. 1/2005.
art. 1 L.R. Puglia n. 28/2011
Norma regionale di salvaguardia temporanea dell'utilizzazione del personale regionale interessato dalla sentenza costituzionale n. 354/2010, poi dichiarata illegittima.
Massime di principio
- La retrodatazione giuridica di un inquadramento, quando sia frutto di una fictio iuris o di una norma di salvaguardia, non comporta automaticamente la retroattività degli effetti economici se non risulta uno svolgimento effettivo delle mansioni corrispondenti al livello superiore.
- Le disposizioni che salvano gli effetti di procedure invalidate dalla Corte costituzionale vanno interpretate in modo rigoroso: se la norma riguarda procedure di reclutamento, essa non si estende analogicamente a progressioni verticali interne o ad avanzamenti che non presentano natura di reclutamento.
- Nel lavoro pubblico il trattamento economico è tendenzialmente correlato all'effettiva prestazione resa; in assenza di un valido fondamento giuridico che imponga una diversa decorrenza, non può riconoscersi il compenso più elevato per un periodo in cui la prestazione di maggior pregio non sia stata effettivamente svolta.
- In sede di legittimità, la deduzione di fatti nuovi o non adeguatamente localizzati negli atti di merito è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente dove tali fatti siano stati introdotti nel giudizio precedente.
- Il richiamo da parte dell'amministrazione a una norma di salvaguardia non può attribuire alla norma un significato diverso da quello desumibile dal testo e dalla sua area applicativa oggettiva.
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