Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19360/2021 del 07/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cessione di ramo d'azienda del 16 novembre 2003. L'Ufficio ha notificato un avviso di accertamento per recuperare a tassazione una plusvalenza ritenuta non dichiarata, assumendo che il corrispettivo effettivo fosse superiore a quello indicato nell'atto. Tale maggior corrispettivo era stato ricavato dall'Amministrazione facendo leva sul valore già accertato in sede di imposta di registro con precedente atto impositivo, notificato e non impugnato. Il contribuente ha impugnato l'accertamento sostenendo che non fosse legittimo trasporre automaticamente il maggior valore fissato ai fini dell'imposta di registro nel diverso accertamento reddituale della plusvalenza, e ha dedotto elementi per dimostrare la veridicità del prezzo pattuito. In appello l'Agenzia ha insistito sulla correttezza della rideterminazione del corrispettivo e, in cassazione, ha dedotto due motivi: violazione dell'art. 54 TUIR (ora art. 86) e dell'art. 39 d.P.R. 600/1973, sostenendo che il valore ai fini registro fosse sufficiente a fondare la presunzione di un maggior corrispettivo e che spettasse al contribuente la prova contraria; inoltre, omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'acquiescenza del contribuente all'accertamento di registro per mancata impugnazione e pagamento dell'imposta. La difesa del contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il solo valore accertato ai fini dell'imposta di registro non basta a dimostrare, per la tassazione della plusvalenza, un corrispettivo maggiore rispetto a quello dichiarato: l'Amministrazione deve indicare ulteriori elementi, anche presuntivi ma gravi, precisi e concordanti, idonei a fondare il diverso prezzo. La Corte ha anche valorizzato lo ius superveniens del d.lgs. 147/2015, art. 5, comma 3, interpretativo, che esclude la presunzione di maggior corrispettivo basata soltanto sul valore dichiarato o accertato ai fini dell'imposta di registro. È stato respinto anche il secondo motivo perché la CTR aveva esaminato la questione dell'acquiescenza e aveva ritenuto che il pagamento dell'imposta di registro fosse stato effettuato dall'acquirente e non potesse comunque riverberarsi sul venditore; non ricorreva dunque l'omesso esame di un fatto storico decisivo. La Corte ha liquidato le spese del giudizio di legittimità in favore del contribuente e ha compensato le spese dei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 54 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    nel testo vigente ratione temporis, ora 86

    norma invocata dall'Ufficio per la determinazione della plusvalenza; la Corte ha escluso che consenta di presumere un maggior corrispettivo solo dal valore accertato ai fini dell'imposta di registro.

  • art. 86 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato come disposizione attualmente vigente corrispondente alla norma in discussione.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dall'Ufficio come base dell'accertamento; la Corte non lo reputa idoneo, da solo, a fondare la rettifica del corrispettivo sulla sola base del valore registro.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non già di singoli elementi istruttori o documentali.

  • art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    richiamato per la nuova formulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    legge di conversione del d.l. n. 83/2012 richiamata nel testo.

  • d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147, art. 5, comma 3

    "Gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli articoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobili e di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro..."

    norma interpretativa applicabile anche ai giudizi pendenti; esclude che il solo valore registro basti a presumere un maggior corrispettivo nelle cessioni di aziende e immobili.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    richiamato quale testo sull'imposta di registro cui si riferisce la norma interpretativa.

  • d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347

    richiamato con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte ne esclude l'applicazione per la soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • Nelle cessioni di azienda, il valore accertato ai fini dell'imposta di registro non è, da solo, sufficiente a fondare la presunzione di un maggior corrispettivo ai fini delle imposte dirette; l'Ufficio deve allegare ulteriori elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
  • L'onere probatorio iniziale sulla divergenza tra prezzo dichiarato e corrispettivo effettivo grava sull'Amministrazione finanziaria; solo dopo l'assolvimento di tale onere si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
  • La norma interpretativa sopravvenuta che chiarisce il significato di disposizioni tributarie si applica anche ai giudizi pendenti, in quanto dotata di efficacia retroattiva connaturale alle leggi interpretative.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre solo quando sia omesso l'esame di un fatto storico decisivo, e non quando il giudice abbia comunque considerato la questione, ancorché abbia tratto conclusioni diverse da quelle della parte ricorrente.
  • L'acquiescenza all'accertamento di registro eventualmente prestata da un soggetto diverso dal cedente non può essere automaticamente imputata al venditore ai fini dell'accertamento del suo reddito imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.