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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24970/2025 del 10/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo nei termini indicati in motivazione, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di recupero di crediti IVA utilizzati in compensazione da un consorzio regionale. Il giudice di primo grado aveva annullato l’atto, e la corte tributaria d’appello aveva confermato la decisione ritenendo, da un lato, che non si trattasse di crediti inesistenti e, dall’altro, che il consorzio avesse natura di ente pubblico economico e svolgesse un’attività economicamente orientata, con conseguente detraibilità dell’IVA. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente; 2) violazione dell’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008, sostenendo che i crediti erano inesistenti e dunque soggetti al termine lungo di accertamento; 3) violazione degli artt. 1, 4 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, deducendo che il consorzio, operando nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e non come soggetto passivo IVA per attività commerciale, non poteva detrarre l’imposta assolta sugli acquisti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, ma fondati il secondo e il terzo, perché il giudice di merito non aveva correttamente accertato se le operazioni fossero riconducibili ad attività commerciale dell’ente e quindi alla soggettività passiva IVA; in mancanza di tale accertamento, il credito non poteva dirsi esistente ai fini IVA e risultava applicabile il termine lungo di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.

    Consente di censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o violazione del contenuto essenziale della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato come norma sul contenuto della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per asserita motivazione apparente.

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    Norma richiamata in tema di requisito della motivazione della sentenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ.

    Richiamato quale parametro del contenuto minimo della sentenza e della sua motivazione.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come fonte del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008

    Prevede il più lungo termine di otto anni per l’azione di accertamento in caso di utilizzo di crediti inesistenti in compensazione; si applica quando ricorrono congiuntamente i requisiti dell’inesistenza del credito e della sua non riscontrabilità con i controlli automatizzati/formali.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    Richiamato come disposizione sulla compensazione dei crediti d’imposta.

  • art. 1 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dall’Agenzia nel quadro della soggettività e dell’applicazione dell’IVA.

  • art. 4 d.P.R. n. 633 del 1972

    Per gli enti, compresi i consorzi, la commercialità e quindi la soggettività passiva IVA dipendono dall’oggetto esclusivo o principale dell’attività; se non esclusiva, sono imponibili solo le operazioni svolte nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    La detrazione dell’IVA spetta solo in relazione ad acquisti effettuati nell’esercizio di attività soggette a imposta.

  • art. 19 ter d.P.R. n. 633 del 1972

    Per gli enti dell’art. 4, comma 4, la detrazione è ammessa soltanto per l’imposta relativa ad acquisti e importazioni fatti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come tipo di controllo automatizzato rilevante ai fini della distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

  • art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come tipo di controllo formale rilevante ai fini della distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Il credito è inesistente solo se l’inesistenza non è riscontrabile mediante il controllo automatizzato; in caso contrario opera il regime dei crediti non spettanti.

Massime di principio

  • La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza sia priva di un effettivo percorso argomentativo; non sussiste se la motivazione è comprensibile, ancorché non condivisibile dalla parte soccombente.
  • Nel recupero di crediti utilizzati in compensazione, il termine lungo di cui all’art. 27, comma 16, d.l. n. 185 del 2008 si applica solo ai crediti inesistenti, ossia a quelli privi dei presupposti costitutivi o frutto di artificiosa rappresentazione, nonché non rilevabili con i controlli automatizzati o formali previsti dalla legge.
  • Ai fini IVA, per gli enti diversi dalle imprese in senso stretto la soggettività passiva e il diritto alla detrazione vanno verificati in concreto, accertando se le specifiche operazioni siano svolte nell’esercizio di attività commerciale o agricola e non nell’ambito delle funzioni istituzionali.
  • Quando l’ente non dimostra di operare, per la specifica operazione, come soggetto passivo IVA, il credito portato in detrazione difetta di un elemento costitutivo e può essere qualificato come inesistente ai fini dell’azione di recupero.
  • Nella valutazione della detraibilità dell’IVA non è sufficiente un generico richiamo all’economicità o all’equilibrio gestionale dell’attività dell’ente; occorre accertare il nesso concreto tra operazione, attività commerciale e corrispettivo imponibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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