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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24765/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministratori)

La controversia

La controversia trae origine dalla sottoposizione del ricorrente a giudizio contabile per danno erariale. Egli, quale presidente del consiglio di amministrazione di una società in house interamente partecipata da un Comune e concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, aveva disposto la temporanea sospensione dell’invio a una società incaricata della riscossione degli avvisi di accertamento relativi alla tassa rifiuti e alla TARSU dovuti da un’azienda sanitaria regionale. Gli avvisi erano divenuti definitivi per mancata impugnazione, ma l’invio era stato sospeso nonostante l’approssimarsi del termine decadenziale per la riscossione. La successiva ingiunzione fiscale era stata notificata tardivamente, annullata in autotutela e aveva determinato l’estinzione del giudizio tributario, con conseguente danno per l’ente pubblico. Per i medesimi fatti, il Comune aveva promosso anche un giudizio civile risarcitorio, esercitando in via surrogatoria l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore. Con precedente ordinanza, le Sezioni Unite avevano dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle azioni sociali esercitate dal Comune. La Corte dei conti aveva tuttavia definito il giudizio contabile confermando, seppure rideterminandola in misura lievemente inferiore, la condanna al risarcimento del danno erariale. Il ricorrente ha impugnato tale sentenza deducendo, con un unico motivo, il difetto di giurisdizione del giudice contabile, la violazione dell’efficacia panprocessuale della precedente ordinanza delle Sezioni Unite, la violazione del principio del ne bis in idem e, in subordine, l’illegittimità costituzionale della disciplina concernente il rapporto tra responsabilità civile e responsabilità erariale. In memoria ha inoltre chiesto l’applicazione retroattiva di una sopravvenuta disciplina più favorevole in tema di limite al danno risarcibile e di colpa grave.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla giurisdizione. Ha affermato che la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardano gli stessi fatti materiali: l’azione civile dell’amministrazione mira al pieno ristoro del danno con funzione riparatoria e compensativa, mentre l’azione erariale tutela l’interesse pubblico generale e ha funzione prevalentemente sanzionatoria. L’eventuale interferenza tra i giudizi non determina un difetto di giurisdizione né viola, di per sé, il ne bis in idem, ma pone una questione di proponibilità dell’azione da far valere davanti al giudice successivamente adito; il giudice che decide per secondo deve tenere conto della condanna eventualmente già pronunciata, potendo dichiarare improponibile il giudizio se il danno è stato integralmente reintegrato. La precedente ordinanza delle Sezioni Unite sulla giurisdizione ordinaria non impediva quindi l’esercizio della giurisdizione contabile. La Corte ha inoltre dichiarato di non poter esaminare, in sede di ricorso contro una decisione della Corte dei conti, la richiesta di applicazione dello ius superveniens riguardante il limite risarcitorio e la colpa grave, trattandosi di questioni di merito. Il sindacato delle Sezioni Unite resta limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione, al rifiuto di giurisdizione o al diniego di giustizia. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore delle parti costituite, escluso il Procuratore generale quale parte solo formale, nonché al pagamento di somme ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., oltre all’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    regolamento preventivo di giurisdizione

    Consente di sottoporre alle Sezioni Unite la questione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario o contabile.

  • art. 2476 c.c.

    azione sociale di responsabilità

    Costituisce il fondamento dell’azione civile di responsabilità esercitata nei confronti dell’amministratore della società partecipata.

  • art. 2395 c.c.

    azioni individuali del socio o del terzo

    È richiamato quale ulteriore possibile fondamento delle azioni di responsabilità civile concorrenti con quella erariale.

  • art. 12 del d.lgs. n. 175/2016

    Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate

    È invocato dal ricorrente in relazione alla delimitazione della responsabilità degli amministratori di società partecipate; la Corte non lo interpreta nel merito, ritenendo infondata la censura sulla giurisdizione.

  • art. 111, comma 8, Cost.

    ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i soli motivi inerenti alla giurisdizione

    Delimita il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti alle questioni di giurisdizione.

  • art. 362, comma 1, c.p.c.

    motivi attinenti alla giurisdizione

    Individua l’ambito del ricorso per cassazione contro le decisioni dei giudici speciali per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 207 del codice della giustizia contabile

    È richiamato dal ricorrente quale norma processuale in tema di giurisdizione contabile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati

    La Corte conferma che, a seguito dell’istanza di decisione del ricorrente, la trattazione camerale è compatibile con il diritto di difesa e con le garanzie processuali.

  • art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore dei controricorrenti e della Cassa delle ammende, in ragione della conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata.

  • art. 1 della legge n. 20/1994

    fatti o omissioni commessi con dolo o colpa grave

    La Corte richiama la disciplina della responsabilità erariale e osserva che la sopravvenuta legge n. 1/2026 specifica, senza introdurre una diversa limitazione, la nozione di colpa grave.

  • art. 3 della legge n. 20/1994

    È richiamato quale disposizione modificata dalla legge n. 1/2026 in materia di responsabilità davanti alla Corte dei conti.

  • legge n. 1/2026

    La Corte considera la modifica della disciplina della colpa grave e il limite risarcitorio come questioni di merito, estranee al proprio sindacato limitato alla giurisdizione.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    È applicato per dare atto dei presupposti del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti anche quando riguardano i medesimi fatti materiali; la contemporanea o successiva pendenza di azioni nei due giudizi non determina, di per sé, un difetto di giurisdizione.
  • L’azione civile promossa dall’amministrazione per il risarcimento del danno ha funzione riparatoria e integralmente compensativa, mentre l’azione per responsabilità erariale tutela l’interesse pubblico generale, il buon andamento della pubblica amministrazione e il corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria.
  • L’interferenza tra un giudizio civile e un giudizio contabile per i medesimi fatti costituisce questione di proponibilità dell’azione davanti al giudice successivamente adito, non questione di giurisdizione.
  • Il giudice che decide per secondo deve tenere conto della condanna pronunciata nel primo giudizio; quando il danno sia già stato integralmente reintegrato, può dichiarare improponibile il giudizio successivamente proseguito.
  • Il principio del ne bis in idem non è violato dalla coesistenza di giudizio civile e giudizio contabile aventi il medesimo fatto storico, quando le azioni perseguano oggetti e funzioni distinti, rispettivamente compensativa e sanzionatoria.
  • Il sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti è limitato al difetto assoluto o relativo di giurisdizione, al rifiuto di giurisdizione e al diniego di giustizia; non può estendersi a questioni di merito, quali l’applicazione di una disciplina sopravvenuta più favorevole sulla responsabilità o sulla quantificazione del danno.
  • La verifica della sussistenza della colpa grave nella responsabilità erariale appartiene al giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale e costituisce una questione di merito, non una questione di giurisdizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleAmministratori
RamiProcesso civileResponsabilità civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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