LEGGE 7 gennaio 2026, n. 1
Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonchè delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la disciplina della Corte dei conti: ridefinisce colpa grave, responsabilità e poteri riduttivi, introduce assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche, rafforza controlli e pareri su PNRR/PNC e prevede sanzioni per ritardi nei procedimenti. Contiene anche una delega al Governo per riordino organico della Corte dei conti e norme transitorie per i procedimenti pendenti.
Riforma della responsabilità amministrativa e del controllo della Corte dei conti, con norme su PNRR/PNC e delega di riordino
Riforma della responsabilità amministrativa e delle funzioni della Corte dei conti
La legge interviene in modo esteso sulla disciplina della responsabilità amministrativa e sui controlli della Corte dei conti, con particolare attenzione agli interventi connessi al PNRR e al PNC. Accanto al rafforzamento del sistema di controllo e consultivo, introduce regole più puntuali su colpa grave, riduzione del danno, assicurazione obbligatoria e sanzioni per i ritardi procedimentali.
Responsabilità amministrativa e nozione di colpa grave
La disciplina della responsabilità viene precisata con una definizione più analitica della colpa grave. Costituiscono colpa grave la violazione manifesta delle norme di diritto applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di fatti incontestabilmente esclusi dagli atti del procedimento o la negazione di fatti incontestabilmente risultanti dagli atti.
Ai fini della valutazione della violazione manifesta si considera in particolare:
- il grado di chiarezza e precisione delle norme violate;
- l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza.
Non integra colpa grave la violazione o omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.
Limiti alla responsabilità e casi di dolo
La responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo in specifiche ipotesi:
- conclusione di accordi di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche;
- conclusione di procedimenti di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria.
Criteri di quantificazione del danno e concorso dell’amministrazione
Nella quantificazione del danno deve essere considerato anche l’eventuale concorso dell’amministrazione danneggiata nella produzione del pregiudizio. Rimane fermo il potere di riduzione della Corte dei conti, ma viene introdotto un obbligo di esercizio del potere riduttivo nei casi previsti dalla nuova disciplina.
Presunzione di buona fede degli organi politici
Viene inserita una presunzione di buona fede per i titolari degli organi politici, fino a prova contraria e salvo dolo, quando gli atti adottati nell’esercizio delle loro competenze siano proposti, vistati o sottoscritti dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi, in assenza di pareri formali contrari, interni o esterni.
Potere riduttivo, limite di condanna e misure accessorie
Nei casi di danno non cagionato con dolo e non di illecito arricchimento, la Corte dei conti esercita il potere di riduzione ponendo a carico del responsabile un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio:
- della retribuzione lorda percepita nell’anno di inizio della condotta lesiva, nell’anno precedente o in quello successivo;
- oppure del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio che hanno causato il pregiudizio.
Nei casi più gravi la sentenza di condanna può disporre:
- la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni;
- l’immediato avvio, da parte dell’amministrazione, del procedimento ex articolo 21 del d.lgs. 165/2001, da concludere entro la durata della sospensione;
- l’assegnazione del sospeso a funzioni di studio e ricerca.
Il pagamento spontaneo integrale di quanto indicato nella sentenza definitiva determina la cessazione di ogni altro effetto della condanna.
Prescrizione e occultamento del danno
La norma precisa che, ai fini del termine di prescrizione, rileva il fatto dannoso indipendentemente dal momento in cui l’amministrazione o la Corte dei conti ne abbiano avuto conoscenza. L’occultamento doloso del danno rileva anche se realizzato con condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione.
Assicurazione obbligatoria per chi gestisce risorse pubbliche
Chi assume un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti deve stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa per i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave.
Nei giudizi per danni patrimoniali l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario.
Controllo preventivo di legittimità e PNRR/PNC
Per i contratti pubblici collegati al PNRR e al PNC, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si estende ai provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e agli atti conclusivi delle procedure che non prevedono un’aggiudicazione formale.
Per tali atti:
- i termini di controllo sono perentori;
- se alla scadenza non interviene la deliberazione, l’atto si intende registrato anche ai fini dell’esclusione di responsabilità;
- il visto può essere ricusato solo con deliberazione motivata.
Le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri soggetti pubblici attuatori possono, secondo la nuova disciplina, sottoporre a controllo preventivo anche altri atti di affidamento e concessione relativi al PNRR e al PNC sopra soglia; per questi atti valgono le stesse regole del controllo perentorio e della registrazione automatica.
Attività consultiva della Corte dei conti
La sezione centrale della Corte dei conti, su richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi nazionali di diritto pubblico, rende pareri in materia di contabilità pubblica anche su questioni giuridiche connesse a fattispecie concrete relative a PNRR e PNC, purché:
- il valore complessivo non sia inferiore a un milione di euro;
- la questione sia estranea ad atti soggetti a controllo preventivo di legittimità;
- non sia già stato notificato un invito a dedurre dalla competente procura contabile.
Le sezioni regionali di controllo rendono i pareri su richiesta di comuni, province, città metropolitane e regioni. È esclusa in ogni caso la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità ai pareri resi. Le sezioni riunite assicurano la funzione nomofilattica sull’attività consultiva.
I pareri devono essere resi entro 30 giorni; in mancanza:
- si intendono favorevoli rispetto alla soluzione prospettata dall’amministrazione, ai fini dell’esclusione della colpa grave;
- se l’amministrazione non ha prospettato alcuna soluzione, si intendono negativi.
Sanzioni per ritardi nei procedimenti PNRR/PNC
Fermo restando l’eventuale esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa, al pubblico ufficiale responsabile dell’attuazione di procedimenti connessi al PNRR/PNC si applica una sanzione pecuniaria se, per fatto a lui imputabile, si verifica un ritardo superiore al 10% rispetto al termine previsto per la conclusione.
La sanzione:
- va da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo;
- è commisurata alla gravità della colpa;
- è irrogata con le forme e le garanzie previste dal codice della giustizia contabile.
Modifica alla responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato
La responsabilità degli avvocati e procuratori dello Stato viene ricondotta alla legge n. 117 del 1988, con applicazione dei relativi principi e dei limiti di cui all’articolo 8, comma 3, anche alle azioni di responsabilità esercitabili dalla Corte dei conti ai sensi della legge n. 20 del 1994.
La disciplina si applica anche ai procedimenti pendenti non definiti e a quelli definiti nei quali, alla data di entrata in vigore della legge, non sia stato ancora eseguito il pagamento, anche parziale, delle somme dovute.
Delega al Governo per il riordino della Corte dei conti
Il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, anche in materia di rimborso delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
La delega prevede, tra gli altri, interventi per:
- l’organizzazione unitaria delle funzioni consultive, di controllo, referenti e giurisdizionali;
- il rafforzamento degli effetti nomofilattici delle sezioni riunite;
- la revisione dell’assetto territoriale e della distribuzione del personale;
- la riorganizzazione della funzione requirente con procura generale e procure territoriali;
- poteri di indirizzo, coordinamento e avocazione del procuratore generale;
- la rotazione delle funzioni dei magistrati e il divieto di passaggio da funzioni requirenti a giudicanti;
- il riordino dell’accesso alla carriera, con prove psicoattitudinali;
- la disciplina dell’azione disciplinare;
- la definizione della dotazione organica e dei limiti alle posizioni direttive;
- un limite temporale massimo ai mandati del Presidente della Corte dei conti e del procuratore generale per le nomine successive all’entrata in vigore della legge;
- l’ampliamento dei giudizi a istanza di parte;
- l’introduzione di istituti deflativi del contenzioso;
- la disciplina del controllo concomitante;
- la razionalizzazione normativa anche mediante codici o testi unici;
- il rimborso delle spese legali nelle ipotesi di esclusione della responsabilità;
- l’individuazione di atti degli enti locali di particolare rilevanza e complessità da sottoporre a controllo preventivo.
Procedura di adozione dei decreti legislativi e profili finanziari
I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Sono previsti:
- parere della Conferenza unificata entro 45 giorni;
- per alcune materie, intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome;
- trasmissione alle Camere per i pareri delle Commissioni competenti entro 45 giorni;
- proroga di 90 giorni del termine di delega se il parere parlamentare cade nei 45 giorni precedenti la scadenza.
I decreti devono abrogare espressamente le norme incompatibili o superate e introdurre il coordinamento necessario, anche transitorio. È prevista la possibilità di decreti correttivi entro un anno dall’entrata in vigore di ciascun decreto delegato.
Neutralità finanziaria e copertura
La legge pone un vincolo di invarianza finanziaria, salvo quanto espressamente previsto. Gli schemi di decreto devono essere corredati di relazione tecnica sulla neutralità finanziaria o sui nuovi oneri e sulle coperture.
Per alcune disposizioni delegabili è previsto che i decreti possano essere emanati solo dopo o contestualmente all’entrata in vigore delle norme di copertura. A tale fine è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
Disposizioni transitorie
Le modifiche introdotte alla disciplina della responsabilità amministrativa si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti che, alla data di entrata in vigore della legge, non siano definiti con sentenza passata in giudicato.
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