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Legge

LEGGE 14 gennaio 1994, n. 20

Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

Normativa italiana094G0034

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina la responsabilità amministrativa sottoposta alla Corte dei conti, i criteri di imputazione e quantificazione del danno, la prescrizione e le misure conseguenti alla condanna. Regola inoltre i controlli preventivi e successivi della Corte, compresi quelli sui contratti legati al PNRR e al PNC, e la sua autonomia finanziaria. Le norme speciali sul controllo PNRR/PNC operano per gli atti e le procedure indicati; l’obbligo assicurativo per chi gestisce risorse pubbliche decorre dal 1° gennaio 2027.

Responsabilità amministrativa e controlli della Corte dei conti

Responsabilità amministrativa e controlli della Corte dei conti

La legge definisce i presupposti e i limiti della responsabilità amministrativa sottoposta alla giurisdizione della Corte dei conti e disciplina le attribuzioni di controllo della Corte. Stabilisce inoltre disposizioni sulla sua autonomia finanziaria e sull’organizzazione interna.

Presupposti e imputazione della responsabilità

La responsabilità è personale e riguarda fatti e omissioni commessi con dolo o colpa grave; resta insindacabile nel merito l’esercizio delle scelte discrezionali. La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso.

Costituiscono colpa grave la violazione manifesta delle norme applicabili, il travisamento del fatto, l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrovertibilmente esclusa dagli atti o la negazione di un fatto che dagli atti risulta incontrovertibilmente. Per valutare la manifesta violazione si considerano, in particolare, chiarezza e precisione delle norme, nonché l’inescusabilità e la gravità dell’inosservanza. Non integra colpa grave la condotta conforme a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

La colpa grave è esclusa quando il danno deriva da un atto vistato e registrato nel controllo preventivo di legittimità, o dagli atti richiamati e allegati che ne costituiscono il presupposto logico e giuridico. È esclusa ogni responsabilità per i danni originati da decreti di cessazione anticipata, per qualsiasi ragione, di concessioni autostradali, se vistati e registrati dalla Corte dei conti su richiesta dell’amministrazione procedente.

Per gli accordi di conciliazione conclusi da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale, e per determinati strumenti di definizione delle controversie tributarie — accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali — la responsabilità è limitata ai fatti e alle omissioni commessi con dolo.

Nelle deliberazioni collegiali rispondono soltanto coloro che hanno votato a favore. Per gli atti di competenza degli uffici tecnici o amministrativi, i titolari degli organi politici che li abbiano approvati in buona fede, autorizzandone o consentendone l’esecuzione, non rispondono. La buona fede è presunta, salvo prova contraria e fatti salvi i casi di dolo, quando l’atto è proposto, vistato o sottoscritto dai responsabili degli uffici tecnici o amministrativi e non vi sono pareri formali contrari.

Se il danno è causato da più persone, ciascuna è condannata per la parte di propria responsabilità; sono solidalmente responsabili soltanto i concorrenti che abbiano conseguito un illecito arricchimento o agito con dolo. Il debito si trasmette agli eredi nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento degli eredi.

Quantificazione del danno e conseguenze della condanna

Nel quantificare il danno si tiene conto del concorso dell’amministrazione danneggiata e dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, da un’altra amministrazione o dalla comunità amministrata. Salvi i danni dolosi e l’illecito arricchimento, la Corte esercita il potere di riduzione e pone a carico del responsabile il danno o il valore perduto quale conseguenza immediata e diretta della condotta, entro entrambi i seguenti limiti: non oltre il 30 per cento del pregiudizio accertato e non oltre il doppio della retribuzione lorda percepita nell’anno d’inizio della condotta lesiva, o nell’anno precedente o successivo. In alternativa, il limite è il doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio, la funzione o l’ufficio che hanno causato il pregiudizio.

Quando un reato contro la pubblica amministrazione è accertato con sentenza passata in giudicato, il danno all’immagine si presume, salvo prova contraria, pari al doppio della somma o del valore patrimoniale dell’utilità illecitamente percepita dal dipendente. Nei relativi giudizi il sequestro conservativo è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale.

Nei casi più gravi la Corte può disporre, a carico del dirigente o funzionario condannato, la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche per un periodo da sei mesi a tre anni. L’amministrazione avvia immediatamente il procedimento previsto dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, da concludere improrogabilmente entro la fine della sospensione, e assegna l’interessato a funzioni di studio e ricerca. Il pagamento spontaneo di tutti gli importi indicati nella sentenza definitiva fa cessare ogni altro effetto della condanna.

Prescrizione e ambito della giurisdizione

Il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni dalla verificazione del fatto dannoso, indipendentemente da quando l’amministrazione o la Corte ne abbiano avuto conoscenza. In caso di occultamento doloso, realizzato con condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione, il termine decorre dalla scoperta. Se la prescrizione matura per omissione o ritardo della denuncia, rispondono del danno erariale i soggetti responsabili dell’omissione o del ritardo; l’azione nei loro confronti è proponibile entro cinque anni dalla maturazione della prescrizione.

La Corte dei conti giudica sulla responsabilità amministrativa di amministratori e dipendenti pubblici anche quando il danno sia arrecato a un’amministrazione o a un ente pubblico diverso da quello di appartenenza, per fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge. Sono inoltre previste specifiche discipline transitorie di prescrizione per alcune categorie di fatti risalenti al 1993, con scadenze al 31 dicembre 1996 o al 31 dicembre 1998, secondo i rispettivi presupposti.

Chi assume un incarico comportante la gestione di risorse pubbliche e la conseguente sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’incarico, una polizza per i danni patrimoniali cagionati all’amministrazione per colpa grave. Nei giudizi per danni patrimoniali l’impresa assicuratrice è litisconsorte necessaria. Questo comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Controllo preventivo di legittimità

Il controllo preventivo della Corte riguarda esclusivamente gli atti non aventi forza di legge individuati dalla norma. Vi rientrano, tra gli altri, provvedimenti adottati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri; atti del Presidente del Consiglio e dei Ministri su piante organiche, incarichi dirigenziali e direttive generali; atti normativi esterni e di programmazione comportanti spese; provvedimenti di riparto o assegnazione di fondi; atti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare; specifici incarichi, contratti di studio e consulenza; variazioni del bilancio statale e altri atti finanziari indicati; nonché atti assoggettati temporaneamente al controllo su richiesta del Presidente del Consiglio o per deliberazione della Corte in presenza di irregolarità diffuse e ripetute. Sono esclusi gli atti e provvedimenti nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.

Per i decreti di approvazione dei contratti statali, il controllo riguarda i contratti attivi di qualsiasi importo, salvo l’eccezione richiamata dalla norma, gli appalti di lavori, servizi e forniture sopra le soglie dell’articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e gli altri contratti passivi sopra un decimo di tali soglie. Per gli atti relativi a incarichi e contratti di cui alle lettere f-bis) e f-ter), è competente la sezione centrale del controllo di legittimità.

Per i contratti pubblici connessi al PNRR e al PNC il controllo preventivo riguarda i provvedimenti di aggiudicazione, anche provvisori, e quelli conclusivi delle procedure di affidamento prive di aggiudicazione formale. I termini di controllo sono perentori: se alla scadenza non è intervenuta la deliberazione, l’atto si intende registrato, anche ai fini dell’esclusione di responsabilità prevista per gli atti controllati; il visto può essere ricusato soltanto con deliberazione motivata.

Regioni, province autonome ed enti locali possono, con legge o statuto e previo parere delle sezioni riunite della Corte, assoggettare a tale controllo i provvedimenti di aggiudicazione o conclusivi delle procedure senza aggiudicazione formale relativi a contratti di appalto o concessione, attivi o passivi, destinati al PNRR o al PNC e di importo superiore alle soglie dell’articolo 14 del codice dei contratti pubblici. La stessa facoltà spetta agli altri soggetti pubblici attuatori secondo i rispettivi ordinamenti; a questi atti si applicano le regole speciali sui termini e sulla registrazione.

In via ordinaria, l’atto sottoposto a controllo acquista efficacia se l’ufficio competente non ne rimette l’esame alla sezione entro trenta giorni dal ricevimento. La richiesta di chiarimenti o integrazioni interrompe il termine; dalla ricezione delle controdeduzioni decorrono altri trenta giorni, trascorsi i quali l’atto acquista efficacia se non è deferito. La sezione si pronuncia entro trenta giorni dal deferimento o dalla ricezione degli elementi richiesti; decorso il termine, l’atto diviene esecutivo e si intende registrato a tutti gli effetti, inclusa l’esclusione di responsabilità prevista dalla legge.

Le sezioni riunite possono individuare, per categorie e amministrazioni statali, atti di notevole rilievo finanziario da sottoporre all’esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiederne il riesame entro quindici giorni, senza sospenderne l’esecutività; gli atti conseguenti sono ritrasmessi alla Corte, che segnala al Ministro le eventuali illegittimità.

Controllo successivo sulla gestione

La Corte svolge, anche durante l’esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria. Verifica legittimità e regolarità delle gestioni, funzionamento dei controlli interni e corrispondenza dei risultati agli obiettivi di legge, valutando comparativamente costi, modalità e tempi dell’azione amministrativa. Per le amministrazioni regionali il controllo riguarda il perseguimento degli obiettivi fissati dalle leggi di principio e di programma.

La Corte definisce annualmente programmi e criteri del controllo sulla base delle priorità deliberate dalle competenti commissioni parlamentari e può tenere conto delle relazioni degli organi di controllo e vigilanza. Riferisce almeno annualmente al Parlamento e ai consigli regionali, trasmette le relazioni alle amministrazioni interessate e può formulare ulteriori osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte e agli organi elettivi, entro sei mesi dal ricevimento della relazione, le misure adottate. Per l’attuazione del PNRR la Corte riferisce al Parlamento almeno semestralmente.

Per esercitare i controlli la Corte può chiedere alle amministrazioni e agli organi di controllo interno atti e notizie, effettuare ispezioni e accertamenti diretti e, nei casi previsti, chiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame degli atti ritenuti illegittimi. Restano ferme le disposizioni specifiche richiamate per gli enti locali e per gli enti finanziati ordinariamente dallo Stato.

La sezione del controllo è presieduta dal presidente della Corte e comprende i presidenti di sezione preposti al coordinamento e i magistrati assegnati agli uffici di controllo. È ripartita annualmente in quattro collegi, competenti per tipologia di controllo o materia, con almeno quindici votanti. L’adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte e comprende i presidenti di coordinamento e trentacinque magistrati assegnati al controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza secondo i criteri stabiliti dalla legge; delibera con almeno ventuno votanti. La plenaria determina annualmente programmi, competenze dei collegi e criteri per la loro composizione. In caso di dissenso tra magistrati sulla legittimità di un atto, la sezione si pronuncia e il magistrato che ha deferito la questione partecipa come relatore. I magistrati del controllo successivo possono discostarsi temporaneamente dai programmi annuali per motivate esigenze di tempestivo accertamento, informandone la sezione.

Autonomia finanziaria e disposizioni organizzative

La Corte dei conti disciplina con regolamento la propria organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese. Dal 1995 gestisce autonomamente le spese entro i limiti di un fondo iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il bilancio preventivo e il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Alla segreteria delle sezioni riunite e a quella della Procura generale è preposto, rispettivamente, un dirigente generale di livello C. I componenti del Consiglio di presidenza nominati dai Presidenti delle Camere decadono alla scadenza prevista dalla legge e non possono essere prorogati né confermati.

Ambito territoriale e disciplina transitoria

Le disposizioni costituiscono principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione; i principi da esse desumibili costituiscono inoltre norme fondamentali di riforma economico-sociale per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Sono fatti salvi gli atti, i provvedimenti, le attività, le pronunce, gli effetti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge del 1993 indicati dalla legge. Le disposizioni dell’articolo 1, comma 1, si applicano anche ai giudizi in corso; la disciplina sopravvenuta sulle conciliazioni si applica ai procedimenti e giudizi pendenti non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge che l’ha introdotta.

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