Cassazione Civile, Ordinanza n. 24754/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
Una società cessionaria di crediti originariamente vantati da un istituto bancario ha chiesto l'ammissione allo stato passivo di una società fallita per euro 4.396.840,47, in collocazione pignoratizia. Il giudice delegato ha respinto la domanda ritenendo che i finanziamenti fossero stati concessi dalla banca nonostante il persistente e palese stato di insolvenza della debitrice e che, ai sensi dell'art. 2035 c.c., non fosse ripetibile il credito derivante da una prestazione eseguita in violazione del buon costume. Il giudice delegato ha inoltre ritenuto nulli o inopponibili al fallimento i pegni invocati. A seguito dell'opposizione della cessionaria, il tribunale ha ammesso il credito al passivo in via chirografaria, escludendo il privilegio, ma ha respinto l'eccezione della curatela relativa all'abusiva concessione del credito. Secondo il tribunale, tale condotta non poteva essere accertata neppure incidentalmente perché riguardava la banca cedente, non parte del giudizio, e perché gli elementi prodotti avevano valore soltanto indiziario; ha inoltre ritenuto non ammissibili le prove testimoniali e la consulenza tecnica richieste dalla curatela. La cessionaria ha proposto ricorso principale per ottenere il riconoscimento della collocazione pignoratizia. La curatela ha proposto ricorso incidentale, censurando il mancato esame dell'eccezione di nullità dei titoli contrattuali derivante dall'asserita abusiva concessione del credito e la motivazione resa sul punto. La cessionaria ha eccepito la tardività e l'inammissibilità del ricorso incidentale, sostenendo che nel giudizio di opposizione allo stato passivo non fosse configurabile un'impugnazione incidentale e che l'interesse della curatela fosse sorto già con il decreto del tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività e inammissibilità del ricorso incidentale. Ha affermato che il controricorso contenente il ricorso incidentale era stato depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale e che, quando il ricorso principale è ammissibile, il ricorso incidentale può essere esaminato anche se proposto oltre il termine decorrente dalla comunicazione del decreto impugnato. Ha inoltre chiarito che, sebbene nel giudizio di opposizione allo stato passivo davanti al tribunale non sia configurabile un'impugnazione incidentale tardiva ai sensi dell'art. 334 c.p.c., la parte può proporre ricorso incidentale per cassazione contro il decreto del tribunale quando le proprie eccezioni siano state respinte. Esaminando prioritariamente il ricorso incidentale secondo il criterio della ragione più liquida, la Corte lo ha accolto. Ha ritenuto erronea la statuizione del tribunale secondo cui l'illiceità, anche penale, della condotta della banca finanziatrice non potesse essere accertata incidentalmente nel giudizio di opposizione allo stato passivo perché la banca non era parte del processo. Il giudice delegato e il tribunale fallimentare dispongono dei poteri istruttori e cognitori necessari per accertare incidentalmente, anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, se l'erogazione dei finanziamenti integri un illecito e comporti la nullità dei contratti per violazione di norme imperative, nonché se ricorrano i presupposti dell'art. 2035 c.c. La mancata pronuncia sull'eccezione di nullità sollevata dalla curatela ha quindi violato l'art. 112 c.p.c. Il ricorso principale della cessionaria, relativo alla collocazione privilegiata del credito, è stato dichiarato assorbito, così come i restanti motivi del ricorso incidentale concernenti la nullità dei pegni. Il decreto è stato cassato con rinvio al tribunale di Vicenza, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
restituzione di una prestazione eseguita per uno scopo che, anche da parte di chi l'ha eseguita, costituisca offesa al buon costume
Il giudice fallimentare deve verificare, anche incidentalmente, se l'erogazione del finanziamento abbia costituito una prestazione eseguita in offesa al buon costume, con conseguente possibile esclusione della ripetibilità delle somme.
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Il giudice deve pronunciarsi non soltanto sulla domanda di ammissione al passivo, ma anche sulle eccezioni ritualmente sollevate dalle parti, compresa l'eccezione di nullità dei titoli contrattuali.
nullità della sentenza o del procedimento
È stato invocato per censurare la violazione dell'obbligo di pronuncia sull'eccezione di nullità.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
È stato invocato per censurare il vizio motivazionale relativo al rigetto dell'eccezione della curatela.
impugnazione incidentale tardiva
La disciplina dell'impugnazione incidentale tardiva non si applica al giudizio di opposizione allo stato passivo davanti al tribunale, regolato autonomamente dalla legge fallimentare; può invece rilevare nel giudizio di cassazione secondo i presupposti esaminati dalla Corte.
termine per il deposito del controricorso
Il controricorso contenente il ricorso incidentale è stato ritenuto tempestivo perché depositato entro quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
Consente di proporre il ricorso incidentale mediante controricorso nel giudizio di cassazione.
ordine logico delle questioni
La Corte può esaminare prioritariamente una questione pregiudiziale sollevata con il ricorso incidentale quando ciò consenta una più sollecita definizione della controversia.
art. 279, comma 2, nn. 3 e 4, c.p.c.
decisione sulle questioni pregiudiziali e preliminari
Richiamato quale fondamento dell'esame prioritario della questione relativa all'esistenza stessa del credito rispetto alla sua collocazione privilegiata.
art. 24 Cost.
diritto di agire e difendersi in giudizio
Richiamato, insieme all'art. 111 Cost., a sostegno dell'economia processuale e della possibilità di esaminare prioritariamente la ragione più liquida.
art. 111 Cost.
ragionevole durata del processo
Giustifica, unitamente al principio della ragione più liquida, la trattazione prioritaria del ricorso incidentale quando renda superfluo l'esame del ricorso principale.
domanda di ammissione al passivo
Inserito nel complesso delle norme che attribuiscono agli organi fallimentari i poteri necessari alla verificazione dei crediti.
formazione dello stato passivo e poteri istruttori del giudice delegato
Il giudice delegato deve esaminare le domande e le eccezioni e dispone dei poteri istruttori e cognitori necessari per accertare l'esistenza e la validità dei crediti.
decisione sulle domande di ammissione al passivo
Richiamato quale base dei poteri del giudice delegato nell'accertamento dei crediti.
opposizione, impugnazione e revocazione contro lo stato passivo
Individua i rimedi esperibili contro il decreto di esecutività dello stato passivo.
procedimento di opposizione, impugnazione e revocazione
Disciplina il giudizio davanti al tribunale fallimentare, nel quale il giudice ha il potere-dovere di esaminare le eccezioni relative all'esistenza e validità del credito.
termine per la proposizione dei rimedi contro lo stato passivo
La tardività del ricorso incidentale per cassazione può essere valutata rispetto alla comunicazione del decreto, ma tale profilo non impedisce l'esame del ricorso incidentale tempestivo rispetto alla notificazione del ricorso principale quando quest'ultimo sia ammissibile.
richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione
Il tribunale ha ritenuto irrilevante l'acquisizione dei documenti richiesta ai sensi di tale norma; la Corte non ha deciso autonomamente sulla fondatezza di tale valutazione.
applicazione dell'art. 276 c.p.c. nel giudizio di cassazione
Richiamato per estendere al giudizio di cassazione il criterio dell'ordine logico delle questioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il giudice delegato e il tribunale fallimentare hanno il potere-dovere di esaminare incidentalmente l'illiceità, anche penale, della condotta posta in essere dal soggetto che ha erogato il finanziamento, anche quando tale soggetto non sia parte del giudizio.
- L'accertamento incidentale dell'illiceità dell'erogazione del credito può essere compiuto sulla base di indizi, purché gravi, precisi e concordanti, senza che sia necessario un previo giudicato o un titolo definitivo pronunciato in altro giudizio.
- Nel procedimento di verificazione dei crediti, il giudice deve stabilire se il finanziamento sia espressione di un contratto nullo per violazione di norme imperative e se il creditore, anche cessionario, abbia diritto alla restituzione delle somme erogate; il cessionario acquista il credito con gli eventuali vizi del titolo costitutivo.
- L'accertamento incidentale dell'illiceità dell'erogazione può rilevare anche ai fini dell'art. 2035 c.c., per verificare se la prestazione sia stata eseguita in offesa al buon costume e se, conseguentemente, sia esclusa la ripetibilità delle somme.
- La mancata pronuncia su un'eccezione di nullità dei titoli contrattuali posta a fondamento della domanda di ammissione al passivo integra violazione dell'art. 112 c.p.c., anche quando l'eccezione sia stata sollevata dalla curatela.
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale può essere esaminato prioritariamente rispetto al ricorso principale quando affronti una questione pregiudiziale relativa all'esistenza stessa del credito e la sua decisione consenta di definire più rapidamente la controversia secondo il criterio della ragione più liquida.
- La disciplina dell'opposizione allo stato passivo davanti al tribunale è autonoma e non consente l'impugnazione incidentale tardiva prevista dall'art. 334 c.p.c.; ciò non impedisce alla curatela di proporre ricorso incidentale per cassazione contro il decreto del tribunale che abbia respinto eccezioni ritualmente sollevate nel giudizio di opposizione.
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