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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24766/2026 del 25/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Nel 2015 il contribuente gestiva un centro di trasmissione dati operante per conto di un bookmaker estero. A seguito di un precedente accertamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che aveva determinato induttivamente in euro 814.665,46 la raccolta di scommesse del centro, l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015. L’ufficio assumeva un aggio medio dell’8% e determinava induttivamente ricavi per euro 65.173,00, richiedendo imposte asseritamente evase per euro 33.219,00 e una sanzione amministrativa di euro 32.143,50. Il ricorso del contribuente veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma; anche l’appello veniva rigettato dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio. Il contribuente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di documenti dai quali sarebbe risultata la percezione di commissioni inferiori all’8%, nonché il mancato computo dell’imposta già versata sulla base della dichiarazione relativa all’anno 2015. Il motivo richiamava inoltre un giudicato favorevole relativo all’anno d’imposta 2013 e, nella memoria, prospettava anche una motivazione apparente. Con il secondo motivo denunciava la violazione dell’art. 5, comma 1, del D.M. n. 179/2003, sostenendo che tale parametro non fosse applicabile alla fattispecie e che i giudici di merito non avessero considerato la documentazione attestante un aggio inferiore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché tendeva a devolvere alla Corte una rivalutazione dell’esame dei documenti e, comunque, risultava precluso dalla cosiddetta doppia conforme prevista dall’art. 360, comma 4, c.p.c., non avendo il contribuente indicato una concreta divergenza tra le motivazioni delle decisioni di primo e secondo grado. Il richiamo al giudicato relativo all’anno d’imposta 2013 è stato ritenuto generico; inoltre, il giudicato formatosi per una diversa annualità non si estende automaticamente a un altro periodo d’imposta, poiché gli elementi costitutivi della ripresa fiscale sono distinti. La Corte ha anche rilevato che, ove un giudicato anteriore fosse stato pretermesso dalla sentenza d’appello, la relativa censura avrebbe dovuto essere proposta con revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 5, c.p.c., e non con ricorso ordinario per cassazione. La censura di motivazione apparente formulata per la prima volta nella memoria è stata dichiarata inammissibile, poiché le memorie hanno funzione illustrativa e non possono integrare i motivi originari. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge, riproponeva la medesima contestazione relativa alla mancata considerazione della documentazione e alla determinazione dell’aggio. La Corte ha comunque affermato che, negli accertamenti induttivi, l’aggio previsto dal D.M. n. 179/2003 può costituire parametro per determinare l’aggio effettivo e, conseguentemente, la base imponibile degli esercenti l’attività di raccolta di scommesse clandestine. Il contribuente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, al pagamento di euro 2.150 in favore dell’Agenzia delle Entrate e di euro 2.000 in favore della cassa delle ammende, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti

    La censura di omesso esame non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione dei mezzi istruttori e, in presenza di doppia conforme, è preclusa salvo che il ricorrente indichi una concreta divergenza tra le motivazioni delle decisioni di merito.

  • art. 360, comma 4, c.p.c.

    La preclusione opera quando le decisioni di primo e secondo grado hanno deciso la questione di fatto sulla base delle medesime ragioni, salvo specifica allegazione della diversità dei percorsi motivazionali.

  • art. 395, n. 5, c.p.c.

    La deduzione del contrasto tra la sentenza impugnata e un precedente giudicato, formatosi anteriormente alla decisione d’appello che non abbia esaminato l’eccezione, deve essere proposta con revocazione e non con il ricorso ordinario per cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo è inammissibile quando, pur formalmente denunciando una violazione di legge, ripropone una contestazione relativa alla valutazione della documentazione e all’accertamento del fatto.

  • art. 5, comma 1, D.M. n. 179/2003

    Il parametro dell’aggio previsto dalla disposizione può essere utilizzato negli accertamenti induttivi per determinare l’aggio degli esercenti l’attività di raccolta di scommesse clandestine e la conseguente base imponibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    proposta di decisione accelerata

    La disposizione è richiamata in relazione alla proposta di definizione accelerata del procedimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La memoria difensiva davanti alla Corte di cassazione ha funzione illustrativa e non può integrare o modificare i motivi contenuti nel ricorso originario.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    somma in favore della parte e della cassa delle ammende

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore, rispettivamente in favore della parte resistente e della cassa delle ammende, oltre alle spese di lite.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In presenza di una doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione fondato sull’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra i percorsi motivazionali delle decisioni di primo e secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione dei documenti o dei mezzi istruttori, quando la censura mira sostanzialmente a contestare l’accertamento del fatto compiuto dai giudici di merito.
  • La deduzione di una motivazione apparente formulata per la prima volta nella memoria difensiva è inammissibile, poiché la memoria nel giudizio di cassazione può illustrare i motivi originari ma non integrarli.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità d’imposta non si estende automaticamente a un altro periodo fiscale, poiché gli elementi costitutivi della pretesa tributaria devono essere valutati con riferimento alla singola annualità.
  • Quando una sentenza d’appello non abbia pronunciato su un giudicato anteriore asseritamente incompatibile con la decisione, la relativa censura deve essere proposta con revocazione per contrasto con precedente giudicato, non con il ricorso ordinario per cassazione.
  • Negli accertamenti induttivi relativi all’attività di raccolta di scommesse clandestine, il parametro dell’aggio previsto dal D.M. n. 179/2003 può essere utilizzato per determinare l’aggio presunto e la conseguente base imponibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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