Cassazione Civile, Ordinanza n. 24764/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di un controllo effettuato presso la sala arrivi di un aeroporto, il contribuente veniva trovato in possesso di un quadro di ingente valore, introdotto in Italia dalla Svizzera senza dichiarazione e senza pagamento dell’IVA all’importazione. L’amministrazione doganale contestava l’indebita importazione, sequestrava il bene e disponeva la confisca ai sensi degli artt. 282 e 301 del d.P.R. n. 43/1973. Il procedimento penale si concludeva con l’assoluzione perché il fatto non era più previsto come reato, in conseguenza della depenalizzazione del contrabbando semplice operata dal d.lgs. n. 8/2016; gli atti venivano trasmessi all’autorità amministrativa, che disponeva il sequestro e la confisca. Il ricorso del contribuente contro la confisca era inizialmente rigettato dalla Commissione tributaria provinciale e poi accolto dalla Commissione tributaria regionale, secondo cui la confisca prevista dall’art. 301 TULD non era più applicabile al contrabbando semplice depenalizzato. L’Agenzia delle dogane proponeva ricorso per cassazione con due motivi, sostenendo la persistente applicabilità amministrativa della confisca obbligatoria, anche in relazione all’omesso versamento dell’IVA all’importazione. La questione veniva rimessa alle Sezioni Unite e, con ordinanza interlocutoria, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del d.P.R. n. 633/1972, in relazione agli artt. 282 e 301 TULD. La Corte costituzionale dichiarava l’illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non escludeva la confisca quando l’obbligato avesse provveduto al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, inclusi gli interessi, e della sanzione pecuniaria. Successivamente, l’amministrazione annullava in autotutela il provvedimento di confisca e entrambe le parti rinunciavano al ricorso, chiedendo l’estinzione del giudizio e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso formulata congiuntamente dalle parti dopo l’annullamento in autotutela del provvedimento di confisca, adottato dall’amministrazione doganale in seguito alla sentenza della Corte costituzionale. Poiché la rinuncia esprimeva una formale volontà abdicativa, la Corte ha dichiarato estinto il giudizio e ha disposto l’integrale compensazione delle spese processuali. Non è stata quindi resa una decisione di merito sui motivi di ricorso relativi all’applicabilità della confisca.
Norme richiamate
art. 282 d.P.R. n. 43/1973
Richiamato quale disposizione relativa al contrabbando semplice, condotta posta a fondamento del provvedimento di confisca.
art. 301 d.P.R. n. 43/1973
Richiamato quale fondamento normativo della confisca delle cose oggetto della violazione doganale; la questione sulla sua applicabilità nel caso concreto non è stata decisa nel merito per effetto dell’estinzione del giudizio.
art. 70, primo comma, d.P.R. n. 633/1972
Si applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine.
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 282 e 301 TULD, nella parte in cui non escludeva la confisca quando l’obbligato avesse pagato integralmente l’importo evaso, gli accessori comprensivi degli interessi e la sanzione pecuniaria.
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, art. 1, comma 1
Richiamato quale fonte della depenalizzazione del contrabbando semplice, che aveva determinato l’assoluzione penale dell’interessato perché il fatto non era più previsto come reato.
art. 3 Cost.
Indicato quale parametro costituzionale della questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Unite.
art. 49 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Indicato quale parametro sovranazionale della questione di legittimità sollevata dalle Sezioni Unite.
Accordo tra Comunità economica europea e Confederazione Svizzera del 22 luglio 1972
Richiamato nell’ambito della questione concernente l’applicazione delle disposizioni doganali alle controversie e alle sanzioni relative all’IVA all’importazione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso formalmente manifestata dalle parti, quando intervenga dopo l’annullamento in autotutela dell’atto impugnato e sia accompagnata dalla richiesta di estinzione, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza decisione sui motivi di ricorso.
- In presenza di una rinuncia congiunta e di una richiesta concorde delle parti, la Corte può disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
- La disciplina che applica le disposizioni doganali alla violazione relativa all’IVA all’importazione è costituzionalmente illegittima nella parte in cui non esclude la confisca dei beni quando l’obbligato abbia integralmente pagato l’imposta evasa, gli accessori comprensivi degli interessi e la sanzione pecuniaria.
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