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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14657/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente, avvocato, ha impugnato un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva rideterminato il reddito professionale per l'anno d'imposta 2010 ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, valorizzando movimenti bancari sui conti correnti e applicando le presunzioni di cui agli artt. 32 del d.P.R. n. 600/1973 e 51 del d.P.R. n. 633/1972. Dopo un autotutela parziale intervenuta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la pretesa era rimasta limitata ai soli versamenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente, ma la CTR aveva poi accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che i versamenti fossero presuntivamente riferibili a compensi professionali, che spettasse al contribuente una prova analitica contraria e che non fosse necessario un contraddittorio preventivo. In cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle norme sulle indagini bancarie e sull'onere probatorio; erronea applicazione della giurisprudenza successiva alla sentenza costituzionale n. 228/2014, sostenendo che la presunzione non si applicasse ai professionisti; violazione delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e del termine dilatorio; nonché ulteriori censure non sviluppate in modo specifico.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di merito conteneva una motivazione effettiva e non meramente apparente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità, autosufficienza e per impropria prospettazione del vizio denunciato. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché il ricorrente non aveva trascritto adeguatamente l'avviso, non aveva localizzato e riprodotto i documenti rilevanti e, nel merito, non aveva fornito prova analitica dell'estraneità dei versamenti all'attività professionale, come richiesto dalla presunzione legale sulle movimentazioni bancarie. Il quarto motivo è stato respinto perché la Corte ha ribadito che la presunzione sui versamenti bancari continua ad applicarsi ai professionisti anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, essendo venuta meno solo l'equiparazione tra prelevamenti di imprenditori e professionisti. Il quinto motivo è stato giudicato infondato, poiché le garanzie dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano solo per accessi, ispezioni e verifiche nei locali del contribuente e, comunque, nel caso concreto non risultava dimostrato quale concreta difesa il contribuente avrebbe potuto svolgere in sede procedimentale. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di precisione e autosufficienza. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di accertamenti bancari, i versamenti risultanti dai conti correnti del professionista sono assistiti da una presunzione legale a favore dell'erario e possono essere posti a base dell'accertamento senza necessità dei requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.
  • Il contribuente può superare la presunzione bancaria solo con prova analitica e specifica per ciascuna movimentazione, dimostrando che ogni versamento non è riferibile a operazioni imponibili; una contestazione generica o non documentata è insufficiente.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014, la disciplina delle indagini bancarie resta applicabile ai versamenti dei professionisti; la declaratoria di incostituzionalità ha inciso sui prelevamenti, non sui versamenti.
  • Le garanzie del contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente operano solo per accessi, ispezioni e verifiche fiscali svolti nei locali del contribuente, non per ogni forma di accertamento fiscale.
  • Nel ricorso per cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e coerenti con il vizio dedotto; non è sufficiente un rinvio generico agli atti o ai motivi dei gradi di merito senza trascriverne il contenuto rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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