Cassazione Civile, Ordinanza n. 13007/2024 del 13/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore NCC)
La controversia
La società, destinataria di tre ordinanze-ingiunzione per violazioni in materia di circolazione acquea nella laguna di Venezia, aveva opposto i provvedimenti davanti al Giudice di pace. Le sanzioni riguardavano: superamento dei limiti di velocità; transito in aree interdette dalla disciplina comunale; altra violazione collegata alla circolazione e al decoro del conducente. In primo grado l’opposizione era stata accolta solo in parte. In appello il Comune aveva ottenuto una riforma parziale favorevole, con conferma della legittimità del divieto di accesso imposto agli operatori NCC autorizzati da altri comuni e con conferma delle sanzioni per eccesso di velocità. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando, in sintesi, la violazione di norme costituzionali, di diritto dell’Unione e della legge antitrust, oltre alla falsa applicazione della disciplina comunale e dell’ordinanza n. 310/2006 e successive modifiche. Sosteneva che la disciplina veneziana avesse introdotto una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e quelli autorizzati da altri comuni, in contrasto con la normativa di settore e con le segnalazioni dell’AGCM. Il Comune ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi, censurando la decisione nella parte in cui il giudice di merito aveva applicato per analogia regole del codice della strada alla rilevazione della velocità nella navigazione lagunare, ritenendo necessaria la presegnalazione della postazione di controllo e la riduzione del dato rilevato come nel traffico stradale.
La decisione
La Corte ha accolto sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito: ha annullato le ordinanze-ingiunzione limitatamente alla contestazione fondata sull’art. 5, comma 3 dell’ordinanza dirigenziale comunale n. 310/2006, confermandole invece per la parte relativa all’eccesso di velocità. Ha disposto la compensazione integrale delle spese dell’intero giudizio, incluse quelle di legittimità, in ragione della novità delle questioni, della sopravvenienza di un arresto delle Sezioni Unite e della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge sostanziale in cassazione.
Richiamato per escludere la genericità del ricorso principale, ritenendo sufficientemente ricostruiti i fatti e le censure.
Indicata come disciplina del deposito di memorie in vista dell’adunanza camerale.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della censura di discriminazione tra operatori NCC.
art. 16 Cost.
Invocato dalla ricorrente nel dedurre la compressione della libera circolazione.
art. 41 Cost.
Invocato dalla ricorrente a tutela della libertà di iniziativa economica e della concorrenza.
art. 97 Cost.
Invocato dalla ricorrente in relazione al corretto esercizio della potestà amministrativa.
art. 117, comma 2 lett. e) ed m) Cost.
Invocato quale parametro di competenza e conformità della disciplina comunale ai livelli essenziali e alla concorrenza.
artt. 4, 49, 91, 96, 101 e 102 TFUE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la violazione delle libertà e delle regole di concorrenza europee.
Reg. 2454/1992
Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme europee asseritamente violate.
Reg. 12/1998
Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme europee asseritamente violate.
Reg. 1073/2009
Richiamato dalla ricorrente nel novero delle norme europee asseritamente violate.
Invocati dalla ricorrente per censurare la disciplina comunale sotto il profilo anticoncorrenziale.
art. 5 ordinanza dirigenziale n. 310/2006 del Comune di Venezia
Disposizione comunale ritenuta illegittima nella parte in cui introduceva limitazioni all’accesso alla ZTL per gli operatori NCC autorizzati da altri comuni.
Richiamato dalla ricorrente come disciplina asseritamente rilevante, ma la Corte precisa che la questione non rientrava nelle contestazioni oggetto delle ordinanze opposte.
Richiamato con riferimento alla segnalazione dell’AGCM e alle distorsioni concorrenziali denunciate.
La Corte lo interpreta nel senso che, in materia di navigazione, l’analogia opera prioritariamente con altre norme del diritto della navigazione e solo in via gradata con il diritto civile, escludendo l’applicazione analogica del codice della strada.
art. 11, comma 3 d.lgs. 422/1997
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per la disciplina della navigazione lagunare.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale nel quadro della specialità del diritto della navigazione.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale in tema di analogia.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale per asserita ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Corte esclude che la norma del regolamento stradale possa essere applicata analogicamente alla navigazione lagunare.
Richiamato dal Comune nel ricorso incidentale.
Richiamato dalla Corte per inquadrare la legge quadro sul trasporto non di linea.
Individua le competenze regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea.
Attribuisce ai Comuni competenze regolamentari, da esercitare entro i limiti fissati dalla legge quadro e dai principi regionali.
art. 12, comma 5 L. Regione Veneto n. 63/1993
Consente ai Comuni di considerare il moto ondoso nella regolazione del traffico acqueo, ma non di discriminare gli operatori in base al comune di rilascio dell’autorizzazione.
Indicata come base sanzionatoria di una delle contestazioni iniziali.
Massime di principio
- In materia di navigazione, l’analogia con il codice della strada non è consentita quando esista una disciplina speciale del diritto della navigazione: il criterio di integrazione normativa deve muovere, in via prioritaria, dalle norme della navigazione e solo in via subordinata dal diritto civile.
- Il giudice deve disapplicare l’atto amministrativo che, nell’esercizio della potestà regolamentare comunale, introduca limitazioni non previste dalla legge attributiva del potere e discriminazioni non consentite tra operatori appartenenti alla stessa categoria abilitativa.
- La potestà regolamentare dei Comuni in tema di autoservizi pubblici non di linea ha natura residuale e deve restare coerente con la legge statale e con la disciplina regionale: non può trasformarsi in strumento per introdurre divieti selettivi fondati sul solo comune di rilascio del titolo.
- La mancata presegnalazione di una postazione di controllo, quando non sia elemento costitutivo dell’illecito contestato e quando non sia prevista da una norma applicabile alla navigazione, non impedisce l’accertamento della violazione e non può essere colmata mediante analogia con regole estranee al settore.
- Quando la decisione di merito è sorretta da un errore di diritto comune alle censure delle parti, la Corte può accogliere sia il ricorso principale sia quello incidentale, cassare la sentenza e decidere nel merito se non occorrono ulteriori accertamenti fattuali.
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