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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3328/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 28/02/2023 del giudice dell'esecuzione che ha riconosciuto il vincolo della continuazione solo tra taluni reati contestati. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che le sentenze di merito dimostravano l'unicità del disegno criminoso tra più sodalizi ("sotto-clan" della Sacra Corona Unita) e che i passaggi di ruolo e di grado non costituivano autonomi atti di affiliazione ma manifestazioni di un contesto unitario.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato. Ha condiviso la motivazione del giudice dell'esecuzione secondo cui non è provata l'unicità di un disegno criminoso: i passaggi del ricorrente da un sodalizio all'altro sono stati determinati da contrasti e da nuove affiliazioni rituali, e le varie organizzazioni erano autonome per struttura, area operativa, compagine e ruoli ricoperti. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella domanda di applicazione della disciplina della continuazione; la Corte ha valutato la sufficienza degli elementi probatori richiesti per il riconoscimento della continuazione

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Parametro sostanziale per l'individuazione dell'unicità del disegno criminoso; la Corte ha richiamato il concetto che la continuazione richiede un programma deliberato fin dall'origine

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma sul reato di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti; indicata tra i reati valutati ai fini della continuazione

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimento alla partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, contestata in più vicende

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sul reato di associazione di tipo mafioso; la Corte ha analizzato se le diverse associazioni mafiose fossero parte di un unico disegno criminoso

  • artt. 56, 628, 629 cod. pen.

    Norme in materia di concorso di reati, rapina ed estorsione, contestate con aggravante per agevolazione mafiosa; valutate nel contesto della continuità

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. legge 12 luglio 1991, n. 203)

    Riferimento all'aggravante prevista per reati con agevolazione mafiosa

  • artt. 2 e 4 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norme su detenzione e porto illegale di armi citate tra i reati valutati

  • art. 27, commi terzo e quarto, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Previsione sui reati relativi alle armi clandestine citata tra le condotte giudicate

  • art. 697 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla detenzione abusiva di armi con altro reato (stupefacenti)

  • art. 187 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma sul reato di guida in stato di alterazione per stupefacenti, citata tra le sentenze definitive

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali; applicata alla condanna del ricorrente

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 3337 del 22/12/2016 (Napolitano)

    Richiamata per il principio che, quando un soggetto è affiliato a più sodalizi, la continuazione tra reati associativi richiede specifica indagine sulla natura, operatività e continuità dei vari sodalizi, non essendo sufficiente la mera omogeneità del titolo di reato

Massime di principio

  • Il vincolo della continuazione richiede la prova di un "disegno criminoso unico" pianificato nelle linee essenziali fin dall'origine; non è sufficiente la mera somiglianza di reati o la permanenza nel tempo delle condotte
  • La valutazione della continuazione tra reati commessi in seno a diversi sodalizi mafiosi impone un accertamento specifico sulla natura e continuità dei gruppi (organizzazione, area di controllo, compagine e programmi operativi), e non può basarsi solo su alleanze o rapporti occasionali tra clan
  • Il cambio di affiliazione o il passaggio tra clan, soprattutto se avvenuto per contrasti o dopo riti di affiliazione, può indicare autonomia delle associazioni e quindi escludere il vincolo della continuazione
  • La prova dell'intenzionalità collegata a un programma unitario (elemento volitivo) è centrale: bisogna dimostrare che il reo sin dall'inizio prevedeva e voleva partecipare a tutte le condotte successive come parti di un unico progetto criminoso
  • In giudizio esecutivo la difesa che allega elementi di continuità deve fornire elementi probatori specifici; una semplice lettura delle sentenze di condanna non è sempre sufficiente senza un'analisi comparata dei profili organizzativi e temporali

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