Cassazione Penale, Sentenza n. 3123/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per truffa (art. 640 c.p., con applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11) sostenendo che: si era trattato di un mero inadempimento civilistico e non di truffa contrattuale, non essendovi induzione in errore al momento della conclusione del contratto; l'utilizzo di carrozzieri esterni e di pezzi usati o riparati non costituiva artificio raggiro; mancava l'elemento soggettivo; doveva applicarsi l'art. 131-bis c.p. (per esiguità del danno e volontà di riparazione); la circostanza aggravante e la negazione delle attenuanti generiche erano errate; era stata violata l'art. 545-bis c.p.p. perché non era stato dato l'avviso sulla possibilità di pene sostitutive; vi erano vizi nella motivazione delle statuizioni civili; il reato sarebbe stato prescritto, essendosi errato il computo della sospensione della prescrizione per i rinvii concordati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione principale: i primi motivi erano inammissibili perché, sotto forma di violazione di legge, riproponevano valutazioni di merito già compiute dal giudice di appello senza confrontarsi con la sua motivazione (vietato sindacare il merito in Cassazione). Altri motivi (art. 131-bis, aggravanti/attenuanti, questioni civili) non erano devoluti alla Corte di appello e quindi non potevano essere dedotti in cassazione. Il rilievo relativo all'art. 545-bis c.p.p. è stato ritenuto infondato: l'avviso è facoltativo e presuppone una richiesta o la presenza dei presupposti; il mancato avviso non è automaticamente vizio se l'imputato non lo aveva chiesto. Anche il motivo sulla prescrizione è stato respinto, con richiamo al consolidato orientamento secondo cui il rinvio disposto su accordo delle parti sospende la prescrizione per tutta la durata del rinvio. Conclusione: ricorso dichiarato inammissibile; ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
Riferito al reato di truffa; la Corte di merito ha ritenuto integrati gli elementi del reato (artifici/raggiri e induzione in errore) sulla base di fatture e prestazioni fatturate non corrispondenti a quelle effettivamente eseguite; la cassazione ha ritenuto inammissibile la riproposizione meramente critica di tale valutazione.
art. 61, comma 1, n. 11 cod. pen.
Aggravante dell'abuso della prestazione d'opera richiamata in sentenza di merito; il ricorrente contestava l'applicazione ma la questione è stata trattata come parte del merito non sindacabile in cassazione quando riproposta senza confronto motivato.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze e misure alternative per danni esigui e risarcimento; il ricorrente chiedeva la sua applicazione per l'esiguità del danno e l'offerta di risarcimento, ma la questione non era devoluta alla Corte d'appello e pertanto è stata ritenuta non consentita in cassazione.
art. 69 cod. pen.
Richiamata nel ricorso in relazione a valutazioni sulle circostanze; la censura è stata considerata come questioni di merito o non devolute e quindi non ammessa.
art. 545-bis cod. proc. pen.
Prevede l'avviso alle parti sulla possibile sostituzione della pena; la Corte afferma che l'avviso e' facoltativo e dipende dalla delibazione del giudice; in mancanza di una richiesta da parte dell'imputato, la mancata emissione dell'avviso non costituisce automaticamente vizio.
art. 159 cod. proc. pen.
Regola la sospensione della prescrizione per taluni eventi processuali; la Corte ha confermato l'orientamento consolidato secondo cui il rinvio disposto per accordo delle parti sospende la prescrizione per tutta la durata del rinvio.
art. 609, comma 2 cod. proc. pen.
Limita le questioni deducibili in cassazione a quelle devolute in grado di appello; la Corte ha applicato questo principio per escludere motivi non sollevati o non esaminati in appello.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Riferimento procedurale sui limiti della relazione e della motivazione in cassazione; usato per delimitare la riproduzione dei motivi utili alla decisione.
art. 53 L. n. 689/1981
Norma sulle pene sostitutive richiamata rispetto all'art. 545-bis; la Corte ha osservato che l'avviso per eventuale sostituzione presuppone la delibazione dei requisiti da parte del giudice.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per rivalutare il merito: sono inammissibili motivi che ripropongono una diversa lettura dei fatti senza confrontarsi con la motivazione del giudice di appello.
- Questioni non devolute alla Corte d'appello (non dedotte o omesse in appello) non possono essere sollevate in cassazione salvo rare eccezioni previste dalla legge.
- La mancata emissione dell'avviso previsto dall'art. 545-bis c.p.p. non costituisce automaticamente vizio se l'imputato o il difensore non hanno richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi o se il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti.
- I rinvii processuali concordati tra le parti sospendono, secondo l'orientamento consolidato, il termine di prescrizione per l'intera durata del rinvio.
- Per ottenere attenuazioni, applicazione di misure alternative o questioni relative alla prescrizione è essenziale sollevare e argomentare tali questioni tempestivamente nei gradi di merito (in primo grado e in appello) per conservarne la discussione in cassazione.
- Se si intende contestare la valutazione probatoria in sentenza di merito è necessario un esatto confronto con la motivazione del giudice di appello: semplici affermazioni alternative di fatto saranno considerate inammissibili.
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