Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): si censura la logica e la completezza della valutazione della credibilità della teste/persona offesa Rosalba Banchi e l'uso contraddittorio delle sue dichiarazioni; si deduce omissione di valutazione delle prove e mancata rinnovazione della perizia grafologico-chimica richiesta; 2) inosservanza/erronea applicazione di norme penali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e artt. 393 e 629 c.p.): si contesta la qualificazione del fatto come (tentata) estorsione, sostenendo invece che la pretesa fosse un legittimo diritto a percepire onorari (determinati in conformità al tariffario professionale) e che mancasse l'elemento dell'ingiusto profitto e la relativa consapevolezza. Sono stati presentati anche motivi nuovi che ribadiscono la mancanza dell'elemento psicologico dell'estorsione e la conformità ai parametri tariffari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha rigettato nelle censure: sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa la credibilità della persona offesa, compresa la valutazione frazionata (alcune parti della deposizione credute, altre no), e ha confermato la rilevanza e la certezza tecnica della perizia grafologico-chimica che ha accertato la falsità dei testi dattiloscritti sui documenti X1 e X2 (quindi tali atti non autentici), con conseguente legittima decisione senza rinnovare la perizia; sul secondo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentata estorsione, visto che il vantaggio economico perseguito era ottenuto mediante strumenti antigiuridici (falsi titoli) e da una determinazione unilaterale del quantum non collegata a un diritto effettivo, per cui sussisteva l'ingiustizia del profitto e la consapevolezza dell'illiceità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per € 3.700,00 (oltre accessori). L'inammissibilità si estende ai motivi nuovi.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Ground di cassazione per mancanza/illogicità della motivazione; la Corte lo ha applicato per valutare se il giudice di merito avesse fornito motivazione congrua sulla credibilità della teste.
codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Ground di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali; la Corte lo ha esaminato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni).
Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte ha richiamato i criteri per individuare l'elemento dell'ingiusto profitto e l'uso di strumenti antigiuridici.
Norma richiamata nella discussione sulla possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto tale fattispecie dall'estorsione quando la pretesa è fondata e non perseguita con mezzi antigiuridici.
codice di procedura penale, art. 192, comma 3
Regola sulla necessità (o meno) di riscontri esterni per la valutazione delle dichiarazioni del dichiarante coinvolto; la Corte l'ha citata nel delineare i parametri per il giudizio di attendibilità della persona offesa.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Norma richiamata per la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento.
codice di procedura penale, art. 585, comma 4, secondo periodo
art. 585, comma 4, secondo periodo c.p.p.
Norma che estende l'inammissibilità del ricorso anche ai motivi nuovi; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi nuovi presentati.
Massime di principio
- La valutazione della credibilità della persona offesa e della prova testimoniale è sostanzialmente un accertamento di fatto del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se emergono contraddizioni manifeste o deficienze logiche nella motivazione.
- È ammissibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni: il giudice può ritenere attendibili alcune parti della deposizione della stessa persona e non altre, purché non vi sia interferenza logica che renda incoerente il complesso del racconto.
- L'elemento dell'ingiusto profitto nell'estorsione può derivare non solo dalla pretesa di somme palesemente infondate, ma anche dall'uso di strumenti antigiuridici (es. titoli falsi) o dalla determinazione unilaterale del quantum in assenza di un diritto effettivamente spettante.
- Se una perizia tecnica è ritenuta 'assistita da certezza tecnica', il giudice può decidere allo stato degli atti senza disporre una nuova consulenza; la richiesta di rinnovazione va motivata e non è ammissibile per ottenere una mera diversa valutazione del materiale probatorio.
- La mera convinzione soggettiva dell'agente di avere diritto a una somma non è sempre sufficiente a escludere l'elemento psicologico dell'estorsione quando la pretensione è sostenuta da atti o strumenti creati ad arte per farla apparire fondata.
- I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali, somme a titolo di ammenda e la rifusione delle spese della parte resistente; i motivi nuovi non sono immuni dal controllo di ammissibilità.
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