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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3127/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su due motivi principali: 1) vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.): si censura la logica e la completezza della valutazione della credibilità della teste/persona offesa Rosalba Banchi e l'uso contraddittorio delle sue dichiarazioni; si deduce omissione di valutazione delle prove e mancata rinnovazione della perizia grafologico-chimica richiesta; 2) inosservanza/erronea applicazione di norme penali (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. e artt. 393 e 629 c.p.): si contesta la qualificazione del fatto come (tentata) estorsione, sostenendo invece che la pretesa fosse un legittimo diritto a percepire onorari (determinati in conformità al tariffario professionale) e che mancasse l'elemento dell'ingiusto profitto e la relativa consapevolezza. Sono stati presentati anche motivi nuovi che ribadiscono la mancanza dell'elemento psicologico dell'estorsione e la conformità ai parametri tariffari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e l'ha rigettato nelle censure: sul primo motivo ha ritenuto legittima la valutazione di merito circa la credibilità della persona offesa, compresa la valutazione frazionata (alcune parti della deposizione credute, altre no), e ha confermato la rilevanza e la certezza tecnica della perizia grafologico-chimica che ha accertato la falsità dei testi dattiloscritti sui documenti X1 e X2 (quindi tali atti non autentici), con conseguente legittima decisione senza rinnovare la perizia; sul secondo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come tentata estorsione, visto che il vantaggio economico perseguito era ottenuto mediante strumenti antigiuridici (falsi titoli) e da una determinazione unilaterale del quantum non collegata a un diritto effettivo, per cui sussisteva l'ingiustizia del profitto e la consapevolezza dell'illiceità. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso; condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di € 3.000,00 alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile per € 3.700,00 (oltre accessori). L'inammissibilità si estende ai motivi nuovi.

Norme richiamate

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. e)

    art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione per mancanza/illogicità della motivazione; la Corte lo ha applicato per valutare se il giudice di merito avesse fornito motivazione congrua sulla credibilità della teste.

  • codice di procedura penale, art. 606, comma 1, lett. b)

    art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Ground di cassazione per inosservanza o erronea applicazione di norme penali; la Corte lo ha esaminato in relazione alla qualificazione giuridica del fatto (estorsione vs esercizio arbitrario delle proprie ragioni).

  • codice penale, art. 629

    Norma che definisce il reato di estorsione; la Corte ha richiamato i criteri per individuare l'elemento dell'ingiusto profitto e l'uso di strumenti antigiuridici.

  • codice penale, art. 393

    Norma richiamata nella discussione sulla possibile riqualificazione in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte ha distinto tale fattispecie dall'estorsione quando la pretesa è fondata e non perseguita con mezzi antigiuridici.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 3

    Regola sulla necessità (o meno) di riscontri esterni per la valutazione delle dichiarazioni del dichiarante coinvolto; la Corte l'ha citata nel delineare i parametri per il giudizio di attendibilità della persona offesa.

  • codice di procedura penale, art. 616, comma 1

    Norma richiamata per la condanna della parte che propone ricorso inammissibile al pagamento delle spese del procedimento.

  • codice di procedura penale, art. 585, comma 4, secondo periodo

    art. 585, comma 4, secondo periodo c.p.p.

    Norma che estende l'inammissibilità del ricorso anche ai motivi nuovi; la Corte l'ha applicata per dichiarare inammissibili i motivi nuovi presentati.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità della persona offesa e della prova testimoniale è sostanzialmente un accertamento di fatto del giudice di merito e la Cassazione interviene solo se emergono contraddizioni manifeste o deficienze logiche nella motivazione.
  • È ammissibile una valutazione frazionata delle dichiarazioni: il giudice può ritenere attendibili alcune parti della deposizione della stessa persona e non altre, purché non vi sia interferenza logica che renda incoerente il complesso del racconto.
  • L'elemento dell'ingiusto profitto nell'estorsione può derivare non solo dalla pretesa di somme palesemente infondate, ma anche dall'uso di strumenti antigiuridici (es. titoli falsi) o dalla determinazione unilaterale del quantum in assenza di un diritto effettivamente spettante.
  • Se una perizia tecnica è ritenuta 'assistita da certezza tecnica', il giudice può decidere allo stato degli atti senza disporre una nuova consulenza; la richiesta di rinnovazione va motivata e non è ammissibile per ottenere una mera diversa valutazione del materiale probatorio.
  • La mera convinzione soggettiva dell'agente di avere diritto a una somma non è sempre sufficiente a escludere l'elemento psicologico dell'estorsione quando la pretensione è sostenuta da atti o strumenti creati ad arte per farla apparire fondata.
  • I ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese processuali, somme a titolo di ammenda e la rifusione delle spese della parte resistente; i motivi nuovi non sono immuni dal controllo di ammissibilità.

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