Cassazione Penale, Sentenza n. 3126/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 19/09/2022, che confermava la condanna del Vaccaro per concorso esterno in associazione mafiosa (capo A) e per estorsione aggravata (capo C). Il ricorso deduceva venti motivi (più dieci motivi aggiunti) tra cui: vizio di motivazione e mancata rinnovazione istruttoria (richiesta acquisizione di intercettazioni ambientali e "pizzini", informazioni sullo stato detentivo di terzi); inutilizzabilità di atti d'indagine successivi a decreto di archiviazione; errata valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia ai sensi dell'art.192 c.p.p.; errata applicazione e assenza di riscontri per le contestazioni di concorso esterno e per l'estorsione; contestazione delle aggravanti (art.416-bis e art.416-bis.1 c.p.) e del diniego delle attenuanti; questioni procedurali relative al sequestro conservativo. I motivi aggiunti riguardavano, tra l'altro, l'inutilizzabilità di alcune captazioni, chiamata in correità, e ulteriori censure sull'attendibilità dei collaboratori.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazione: il ricorso era eccessivamente prolisso, generico e ripetitivo, non inquadrato nei profili di legittimità richiesti dall'art. 606 c.p.p.; molte doglianze riguardavano valutazioni di merito riservate alla corte di merito e, quindi, non sindacabili in sede di legittimità; alcuni profili procedurali non erano stati tempestivamente o adeguatamente dedotti (es. eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni proposta tardivamente e senza adeguata documentazione). La Corte ha tuttavia esaminato sinteticamente i principali profili e ritenuto congrua la motivazione della corte territoriale in ordine alla rinnovazione istruttoria, alla valutazione dei collaboratori, alla sussistenza dell'estorsione e alle aggravanti. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, conferma dell'esito di merito, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, come indicato nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
Richiede che il ricorso per cassazione esponga in modo chiaro e specifico i vizi di legittimità. La Corte ha ritenuto il ricorso generico, prolisso e non conforme ai canoni di cui all'art. 606, motivo di inammissibilità.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sul criterio di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La Corte ha ricordato che censure sulla valutazione della attendibilità sono in gran parte di merito e quindi non idonee a fondare la cassazione, salvo illogicità manifesta nella motivazione.
art. 603, comma 1 cod. proc. pen.
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello: è rimessa al giudice di merito la valutazione dell'indispensabilità della rinnovazione; la Corte ha ritenuto incensurabile la scelta della corte territoriale se adeguatamente motivata.
artt. 414 e ss. cod. proc. pen.
Norme relative all'archiviazione e agli effetti. La Corte ha osservato che l'archiviazione citata riguardava procedimento distinto e che l'iscrizione separata dell'indagato ha reso utilizzabili gli atti successivi, conformemente alla giurisprudenza richiamata.
art. 191 cod. proc. pen.
Norma sulla utilizzabilità degli atti: evocata nella contestazione dell'utilizzabilità di atti d'indagine, ma la Corte ha ritenuto che le eccezioni non fossero correttamente dedotte o documentate.
art. 416-bis cod. pen.
Disciplina l'associazione di tipo mafioso e le aggravanti. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo l'imputato struttura interna al clan, fosse provato il suo apporto esterno che agevolava l'organizzazione, e che la valutazione delle aggravanti risultava fondata sui riscontri indicati in sentenza.
art. 416-bis.1 cod. pen.
Prevede aggravante per l'estorsione con metodo mafioso/agevolazione dell'associazione. La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione al metodo reiterato e alla consapevolezza della destinazione delle somme ai clan.
art. 62-bis cod. pen.
Riguarda le circostanze attenuanti. La Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche per la personalità del ricorrente e la gravità dei fatti, decisione insuscettibile di censura in cassazione.
art. 629 cod. pen.
Definisce il reato di estorsione. La Corte ha ritenuto che, alla luce delle dichiarazioni dei collaboratori, delle intercettazioni e delle condanne dei coimputati, sussistessero gli elementi oggettivi e soggettivi dell'estorsione.
art. 318 cod. proc. pen.
Disposizione sul riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte ha ricordato che la mancata impugnazione con il riesame rende definitivo il sequestro conservativo e preclude contestazioni tardive in cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiama limiti e pratiche motivazionali per la cassazione; usato per sottolineare i limiti della motivazione difensiva e l'esigenza di sintesi nella proposta di ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve essere conciso, specifico e inquadrato secondo i vizi di legge previsti dall'art. 606 c.p.p.; esposizioni prolisse, generiche o ripetitive rischiano l'inammissibilità.
- Le censure che impugnano la mera valutazione della prova e della credibilità dei testi (in particolare dei collaboratori di giustizia) sono, di regola, rimesse al giudice di merito e difficilmente ammissibili in cassazione se non accompagnate da efficaci profili di illogicità o violazione di legge.
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello è discrezionale e la relativa scelta del giudice di merito è sindacabile in cassazione solo se priva di qualsiasi motivazione o manifestamente illogica.
- Le eccezioni sull'inutilizzabilità di atti d'indagine (es. atti successivi ad archivio, captazioni) devono essere tempestive e documentate; l'insorgenza di questioni nuove in fase avanzata può determinare l'irricevibilità delle deduzioni.
- I motivi aggiunti depositati tardivamente non sanano vizi formali o sostanziali del ricorso originario e non possono essere usati per eludere i termini o i limiti di impugnazione.
- Controversie relative a misure cautelari (sequestro conservativo) richiedono l'utilizzo dei rimedi specifici previsti dal codice (es. riesame); la mancata impugnazione nei modi previsti rende definitive le misure.
- Quando si contestano decisioni di merito, è fondamentale mostrare dove la motivazione sia illogica, contraddittoria o illegale; la mera divergenza interpretativa dei fatti non è sufficiente per ottenere la cassazione.
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