Cassazione Penale, Sentenza n. 3124/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Iavarone: impugnava la conferma della condanna per rapina aggravata (art. 628 c.p.) denunciando vizio di motivazione e violazione di legge per eccessiva fiducia nelle dichiarazioni di Gomes Dos Santos senza adeguati riscontri, non aver valorizzato le dichiarazioni di Carmelo Accolla e il mancato riconoscimento da parte della persona offesa; censurava inoltre il collegamento ritenuto illogico tra la conoscenza tra i partecipanti e la disponibilità di una vettura simile. Chiedeva anche il riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), sostenendo di aver avuto ruolo marginale. Tullo: impugnava la mancata firma e la presunta assenza di motivazione sull'ordinanza di rigetto della proposta di concordato in appello; contestava inoltre l'applicazione dell'aggravante "più persone riunite" (art. 628, comma 3), sostenendo che la persona offesa avrebbe percepito un secondo soggetto solo dopo il fatto.
La decisione
Entrambi i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Per Iavarone la Corte di Cassazione ha ritenuto che i motivi invocassero una rivalutazione del merito probatorio e non individuassero vizi logici manifesti della motivazione della Corte d'appello; ha inoltre escluso l'attenuante della minima partecipazione in quanto il contributo di Iavarone è stato ritenuto non marginale (accompagnamento al luogo del delitto, presenza durante l'azione e agevolazione della fuga). Per Tullo la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo relativo al rigetto del concordato per carenza di interesse all'impugnazione (orientamento consolidato che considera non impugnabile il rigetto unitamente alla sentenza poiché la procedura si riapre e l'imputato mantiene possibilità di difesa); la mancanza di firma sull'ordinanza non inficia il provvedimento se l'identità dei giudici è desumibile dal verbale d'udienza; l'aggravante delle "più persone riunite" è stata correttamente applicata in quanto la ricostruzione processuale ha dimostrato la compresenza dei correi nel luogo e nel momento del fatto, indipendentemente dalla percezione immediata della vittima. Conseguenze economiche: condanna al pagamento delle spese processuali per entrambi; per Iavarone anche pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 628 cod. pen.
Norma sul reato di rapina e sulle circostanze aggravanti; la Corte interpreta l'aggravante "più persone riunite" richiedendo la compresenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della violenza/minaccia, ma rileva che la percezione della vittima non è condizione necessaria per l'applicazione se la compresenza risulta dagli elementi probatori
art. 114 cod. pen.
Attenuante della minima partecipazione: la Corte ribadisce che per riconoscerla è necessario un contributo effettivamente marginale e di efficacia causale trascurabile; una partecipazione di accompagnamento e supporto non rientra nella fattispecie attenuante
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina del concordato in appello: la sentenza richiama l'orientamento secondo cui la proposta di concordato è strumento deflattivo e il rigetto non comporta interesse sufficiente all'impugnazione autonoma dell'ordinanza di rigetto
art. 586 cod. proc. pen.
Norma sui mezzi e termini di impugnazione: discussa in relazione alla possibilità di impugnare l'ordinanza di rigetto del concordato unitamente alla sentenza; la Corte segue l'orientamento che esclude l'interesse a tale impugnazione
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per la condanna pecuniaria a carico di Iavarone
art. 2700 cod. civ.
Riferito al valore probatorio del verbale d'udienza: il verbale fa piena prova fino a querela di falso di quanto ivi attestato; da ciò deriva che l'assenza di firma sull'ordinanza è superabile se il verbale identifica i giudici
art. 111 Cost.
Richiamato a supporto della ratio deflattiva del concordato e del diritto alla conclusione del processo in tempi ragionevoli
art. 6 Convenzione EDU (Corte EDU)
Richiamato per il principio del giusto processo e il diritto di difesa nell'ambito delle valutazioni sul concordato e sulla sua funzione deflattiva
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina il merito probatorio: può censurare solo vizi logici manifesti o travisamenti documentati delle fonti di prova; le richieste di valutazione alternativa delle prove sono inammissibili
- Per ottenere l'attenuante della minima partecipazione è necessario dimostrare un ruolo effettivamente marginale e causalmente trascurabile rispetto al reato; attività di accompagnamento o supporto può escluderne la concessione
- Il rigetto della proposta di concordato in appello è generalmente privo di interesse impugnatorio unitario rispetto alla sentenza definitiva, poiché il processo si riapre e l'imputato mantiene la possibilità di difesa; la mancata firma dell'ordinanza emessa in udienza non è di per sé invalida se il verbale d'udienza identifica i giudici
- L'aggravante "più persone riunite" richiede la compresenza di più soggetti nel luogo e nel momento della violenza o minaccia; non è necessario che la vittima abbia percepito simultaneamente tutti i presenti se la compresenza emerge dagli elementi probatori
- Chi contesta una motivazione di merito deve indicare specifici vizi logici e, se sostiene travisamento delle prove, allegare o indicare chiaramente le fonti presuntivamente travisate (principio di autosufficienza)
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