Cassazione Penale, Sentenza n. 3121/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dalla parte civile avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva confermato la condanna di Ilenia Gazzola per appropriazione indebita di euro 2.264,95 e l'assoluzione rispetto all'ipotesi di appropriazione di un maggior importo (circa euro 54.000). Il ricorso contestava, in termini di vizio e illogicità della motivazione: la qualificazione della somma di euro 51.000 quale corrispettivo per l'acquisto di quote societarie anziché finanziamento; la mancata considerazione di elementi probatori; l'attendibilità del consulente/timoni (in particolare Enrico Colonna); le valutazioni sulla situazione patrimoniale della società; la presunta immediata rilevabilità della sottrazione da parte dei Maimone; nonché la decisione di compensare le spese processuali della parte civile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo in parte infondato per motivi non consentiti e in parte generico. Ha richiamato il principio della "doppia conforme" (valutazioni concordi di primo e secondo grado) e la limitazione del sindacato di legittimità ai vizi indicati dall'art. 606 c.p.p., lett. e). I rilievi proposti sono stati considerati ricostruzioni alternative del fatto o critiche generiche della valutazione probatoria riservata al merito, senza dimostrare una manifesta illogicità della motivazione. Sul punto delle spese, la Corte ha ritenuto legittima la compensazione in base alla reciproca soccombenza e al contenuto del verbale d'udienza; ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione e alla rifusione delle spese legali in favore di Gazzola, liquidate in euro 1.800 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 137/2020 art. 23, comma 8
Riferimento procedurale: il ricorso è stato trattato con contraddittorio scritto secondo la previsione normativa sul processo penale in materia di mediazione/nuove forme di trattazione (attuazione normativa citata per modalità processuali)
Codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
Limita il controllo in cassazione ai vizi della motivazione rappresentati da "contraddittorietà, manifesta illogicità o manifesta contraddizione con le risultanze probatorie"; la Corte ha ritenuto che i motivi proposti fossero contestazioni generiche del merito non riconducibili a questi vizi
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese di Cassazione
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per riesaminare i fatti: le critiche che si limitano a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio sono inammissibili se non individuano vizi specifici di motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e).
- La presenza di una "doppia conforme" (giudicati concordi di primo e secondo grado nella valutazione delle prove) rende più difficile il successo del ricorso per cassazione sulle valutazioni probatorie.
- Per contestare la motivazione nel giudizio di legittimità è necessario individuare e dimostrare aporie motivazionali, contraddizioni manifeste o illogicità radicali, non bastano obiezioni generiche o la riproposizione delle deposizioni già valutate dai giudici di merito.
- Sulle questioni di spese, la compensazione è legittima quando ricorra una reciproca soccombenza o specifiche ragioni procedurali; il giudice di merito deve essere esaminato sul punto e il verbale d'udienza può essere utile per verificare le richieste delle parti.
- Il rigetto del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese di cassazione a carico del ricorrente (art. 616 c.p.p.); pertanto il ricorrente deve valutare il rischio economico prima di impugnare in Cassazione.
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