Cassazione Penale, Sentenza n. 3122/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo che lo ha condannato per rapina e lesioni, lamentando: 1) violazione delle norme sull'utilizzazione delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari (art. 512 cod. proc. pen. e art. 526, comma 1-bis), perché la Corte non avrebbe adeguatamente valutato che l'irreperibilità del teste Caia Lucian derivava da una scelta volontaria e pertanto le sue dichiarazioni non sarebbero utilizzabili; 2) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in quanto le dichiarazioni predibattimentali utilizzate risultano de relato rispetto alla rapina e non possono costituire, in assenza di altri elementi di riscontro, la base decisiva per una condanna.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Primo motivo (sull'utilizzabilità delle dichiarazioni di Caia Lucian): inammissibile perché manifestamente infondato; i giudici hanno ritenuto correttamente valutata la prevedibilità ex ante dell'irreperibilità, l'effettiva impossibilità di notificare la citazione e l'assenza di elementi che dimostrino una sottrazione volontaria. Secondo motivo (valore probatorio delle dichiarazioni de relato rispetto alla rapina): fondato. La Corte ha osservato che le dichiarazioni utilizzate erano quelle di una fonte secondaria e, per la parte che riguarda la rapina, esclusivamente de relato; la fonte primaria (la persona offesa) si era sottratta al contraddittorio e mancavano elementi probatori dibattimentali idonei a corroborare la versione relativa alla sottrazione del denaro. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al reato di rapina e ha rinviato per un nuovo giudizio. La condanna per le lesioni è stata invece confermata essendo fondata su dichiarazioni di percezione diretta, certificati medici e rilievi degli operanti.
Norme richiamate
Consente l'acquisizione in dibattimento per lettura di dichiarazioni rese nelle indagini preliminari quando il teste risulti irreperibile; la Corte l'ha interpretata congiuntamente all'art. 526 per richiedere che l'irreperibilità non sia prevedibile ex ante e non derivi da sottrazione volontaria.
art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Va letta insieme all'art. 512 per valutare la prevedibilità dell'irreperibilità; la Corte ha richiamato il principio che la valutazione della prevedibilità deve farsi ex ante, con le conoscenze che la parte aveva al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.
Regola il valore probatorio delle dichiarazioni; la Corte ha applicato il principio secondo cui dichiarazioni predibattimentali de relato non possono, in assenza di riscontri e garanzie procedurali, costituire l'elemento esclusivo e determinante per una condanna.
art. 111 Cost.
Richiama il principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha valutato se il rispetto delle garanzie processuali e del contraddittorio fosse stato assicurato nel caso dell'utilizzo delle dichiarazioni predibattimentali.
art. 6 CEDU
Diritto a un equo processo e al contraddittorio; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza CEDU circa le condizioni in cui dichiarazioni extraprocessuali possono essere utilizzate e ricondotte entro le garanzie dell'art. 6.
Sentenze CEDU Al Khawaja e Tahery (15/12/2011) e Schatschaachwili (15/12/2015)
La Grande Camera ha ammesso che dichiarazioni predibattimentali possano essere base decisiva della condanna solo se sussistono adeguate garanzie procedurali e riscontri; la Corte di legittimità ha richiamato questi principi ma li ha ritenuti non applicabili nel caso concreto perché in quelle pronunce la fonte primaria era presente o validata da testi escussi in contraddittorio, mentre qui la fonte primaria era assente.
Cass. pen., Sent. n. 3135/2021
Principio secondo cui la valutazione della prevedibilità dell'irreperibilità del teste deve farsi ex ante, con riferimento alle conoscenze disponibili al momento in cui si poteva chiedere l'incidente probatorio.
Cass. pen., Sent. n. 35579/2021
L'irreperibilità integra il presupposto per la lettura ex art. 512 solo se vi è effettiva impossibilità di notificare la citazione o di assicurare la presenza del teste dopo gli accertamenti di legge.
Cass. pen., Sent. n. 57243/2017
Affermato che l'acquisizione delle dichiarazioni predibattimentali è consentita se il teste non ha avuto contezza della citazione e la sua assenza non è frutto di libera scelta di sottrarsi all'esame.
Cass. pen., Sent. n. 15492/2020
Richiama l'ammissibilità, in presenza di adeguate garanzie e riscontri, dell'uso di dichiarazioni predibattimentali come base probatoria, quando validate da fonti di riscontro escusse in dibattimento; la Corte ha distinto quella fattispecie dal caso in esame.
Massime di principio
- La valutazione della prevedibilità dell'irreperibilità del teste si compie ex ante: va considerato ciò che la parte poteva ragionevolmente sapere al momento in cui avrebbe potuto chiedere l'incidente probatorio.
- Per acquisire in dibattimento le dichiarazioni rese in indagine (art. 512) occorre che l'irreperibilità sia effettiva e non dovuta a una sottrazione volontaria del teste; la Procura deve dimostrare di aver esperito tutti gli accertamenti per reperirlo.
- Le dichiarazioni de relato, cioè riferite a fatti appresi da altri, hanno minor valore probatorio e non possono costituire da sole la base decisionale di una condanna se manca la fonte primaria e mancano riscontri dibattimentali.
- Quando la dichiarazione predibattimentale è l'unico elemento accusatorio per un fatto (es. rapina) e proviene da una fonte secondaria de relato, il giudice deve richiedere elementi di riscontro in dibattimento; in loro assenza la condanna rischia di essere annullata.
- Le dichiarazioni che attengono alla percezione diretta del dichiarante (es. lesioni osservate) hanno portata probatoria diversa rispetto a quelle de relato e possono essere valorizzate insieme a certificati medici e rilievi degli operanti.
- Le sentenze CEDU ammettono l'uso di dichiarazioni extraprocessuali come base della prova solo se esistono adeguate garanzie procedurali e riscontri: in pratica, la presenza di conferme nel contraddittorio è cruciale.
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