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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16220/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

L'ufficio fiscale aveva notificato a una titolare di impresa individuale un avviso di accertamento per l'anno 2005, contestando ricavi non dichiarati, costi non inerenti e corrispettivi non dichiarati, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano accolto solo parzialmente il ricorso in primo grado e poi la commissione regionale aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo non esaustive le giustificazioni della contribuente circa gli apporti in contanti, il saldo di cassa negativo e l'inerenza dei costi di carburante. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dei criteri di interpretazione dell'atto amministrativo; error in procedendo per difetto di motivazione dell'avviso sull'asserito saldo negativo di cassa; motivazione apparente della sentenza; omesso esame di fatti decisivi relativi a un versamento in contanti di 80.000 euro e ai costi carburante. Nelle more, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016, documentando il pagamento delle rate previste.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della rinuncia agli atti del giudizio, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, ed ha escluso la condanna al doppio contributo unificato per effetto della definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente documenta l'adesione a una definizione agevolata con pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte e supportata dalla prova dei pagamenti previsti dalla definizione agevolata, è sufficiente a precludere l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e non si applica il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenza

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