Cassazione Civile, Ordinanza n. 16220/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'ufficio fiscale aveva notificato a una titolare di impresa individuale un avviso di accertamento per l'anno 2005, contestando ricavi non dichiarati, costi non inerenti e corrispettivi non dichiarati, con recupero a tassazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA e irrogazione di sanzioni e interessi. I giudici di merito avevano accolto solo parzialmente il ricorso in primo grado e poi la commissione regionale aveva confermato la legittimità dell'atto, ritenendo non esaustive le giustificazioni della contribuente circa gli apporti in contanti, il saldo di cassa negativo e l'inerenza dei costi di carburante. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: violazione dei criteri di interpretazione dell'atto amministrativo; error in procedendo per difetto di motivazione dell'avviso sull'asserito saldo negativo di cassa; motivazione apparente della sentenza; omesso esame di fatti decisivi relativi a un versamento in contanti di 80.000 euro e ai costi carburante. Nelle more, la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia agli atti per intervenuta definizione agevolata ex art. 6 del d.l. 193/2016, documentando il pagamento delle rate previste.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'adesione alla definizione agevolata e della rinuncia agli atti del giudizio, ritenendo integrati i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere; ha quindi dichiarato estinto il giudizio. Ha inoltre posto le spese dell'intero giudizio a carico della parte che le aveva anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992, ed ha escluso la condanna al doppio contributo unificato per effetto della definizione agevolata.
Norme richiamate
Invocato come parametro ermeneutico rispetto all'interpretazione dell'atto amministrativo, ma la Corte non si pronuncia nel merito per sopravvenuta estinzione del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata per il motivo di ricorso sulla violazione di legge.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel secondo motivo, senza decisione sul merito per cessazione della materia del contendere.
Richiamato nel secondo motivo, senza esame nel merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per i motivi di nullità/error in procedendo.
Richiamato nel terzo motivo per asserita motivazione apparente.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non valuta il vizio per intervenuta definizione agevolata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato nel quarto motivo per omesso esame di fatti decisivi.
La dichiarazione di rinuncia è stata resa per intervenuta definizione agevolata ai sensi di tale disposizione; il pagamento integrale del debito rateizzato determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Legge di conversione del d.l. n. 193/2016 richiamata nel testo.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Le spese dell'intero giudizio vengono poste a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato in ragione della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando il contribuente documenta l'adesione a una definizione agevolata con pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio di legittimità va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- La rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte e supportata dalla prova dei pagamenti previsti dalla definizione agevolata, è sufficiente a precludere l'esame dei motivi di ricorso nel merito.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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