Cassazione Civile, Ordinanza n. 17012/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (operatore gioco)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione ha richiesto alla società contribuente, qualificata come coobbligata solidale del titolare di una ricevitoria, l’Imposta Unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse per il periodo 23/04/2015-17/06/2015, con interessi e sanzioni. In appello la decisione di merito ha ritenuto che l’imposta fosse dovuta anche per attività di raccolta scommesse svolta fuori dal sistema concessorio, che la disciplina nazionale non violasse il diritto UE e che, per il quantum, fosse applicabile il criterio forfettario del triplo della raccolta media provinciale previsto dalla legge di stabilità 2015. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) omessa pronuncia e falsa applicazione della disciplina del 2010, sostenendo che la normativa invocata dall’Ufficio avrebbe natura repressiva di attività illecita e non potrebbe colpire un operatore che svolge attività lecita; 2) violazione della disciplina sulla quantificazione dell’imposta, deducendo che per il 2015 non fosse ancora applicabile il criterio introdotto dalla legge n. 190 del 2014, poi prorogato dall’art. 1, comma 926, della legge n. 208 del 2015, dovendosi invece usare la precedente regola dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011; 3) violazione degli artt. 56 ss. TFUE e dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, legittimo affidamento e certezza del diritto, con richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE e di disapplicazione della normativa interna; 4) omessa pronuncia sull’esimente sanzionatoria per obiettiva incertezza normativa, con richiamo alle norme sulle sanzioni tributarie e allo Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il terzo e il quarto motivo, mentre ha accolto il secondo motivo. Ha affermato che la non illiceità dell’attività del bookmaker estero non esclude la soggettività passiva dell’imposta unica, perché proprio la raccolta di scommesse fuori dal sistema concessorio integra il presupposto impositivo. Ha inoltre escluso la violazione del diritto UE, richiamando il consolidato orientamento interno e la sentenza CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18, che esclude discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri. Quanto alle sanzioni, ha escluso che nel 2015 persistesse un’obiettiva incertezza normativa, superata dalla norma interpretativa del 2010. Tuttavia, ha ritenuto fondato il motivo sulla base imponibile: per il periodo d’imposta 2015 non era applicabile il criterio forfettario del triplo della raccolta media provinciale introdotto dall’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, poiché tale disciplina, a seguito della proroga dell’art. 1, comma 926, l. n. 208 del 2015, opera solo dal 1° gennaio 2016. Per l’anno 2015 doveva quindi applicarsi la previgente disciplina dell’art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La Corte richiama la disciplina originaria dell’imposta unica e la successiva interpretazione autentica del 2010, nel senso che l’imposta è dovuta anche per scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e anche per attività svolte per conto di terzi.
art. 1, comma 64, legge n. 220/2010
È evocato come disposizione che chiarisce la finalità del legislatore e il contesto di intervento normativo.
art. 1, comma 66, legge n. 220/2010
Norma interpretativa autentica che esplicita che l’imposta unica si applica anche alle scommesse raccolte fuori dal sistema concessorio e alle attività svolte per conto di terzi, compresi bookmakers esteri privi di concessione.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011
Disciplina previgente per la determinazione induttiva della base imponibile, applicabile al periodo d’imposta 2015 secondo la Corte.
art. 1, comma 644, lett. g), legge n. 190/2014
Introduzione di un imponibile forfettario pari al triplo della media provinciale, ma con applicazione differita al 1° gennaio 2016 a seguito della proroga del 2015.
art. 1, comma 926, legge n. 208/2015
Proroga i termini della procedura di regolarizzazione e differisce al 1° gennaio 2016 l’applicazione del nuovo criterio di cui al comma 644, lett. g).
art. 56 TFUE
La Corte esclude che la normativa nazionale sull’imposta unica violi la libera prestazione di servizi o introduca discriminazioni tra operatori nazionali ed esteri.
art. 57 TFUE
Richiamato insieme all’art. 56 TFUE nel motivo, senza che sia ravvisata una violazione.
art. 52 TFUE
Richiamato nel motivo quale parametro di eventuale giustificazione di restrizioni, ma non determinante nel caso concreto.
art. 267, terzo comma, TFUE
La Corte nega la necessità del rinvio pregiudiziale perché la questione è già stata risolta dalla giurisprudenza unionale.
È richiamato per le censure di omessa pronuncia, ma la Corte ritiene infondate tali doglianze nei punti esaminati.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Parametro di ricorso per violazione di legge invocato per il terzo motivo.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
Parametro di ricorso per nullità della sentenza e omessa pronuncia nei primi, secondo e quarto motivo.
Richiamato per la proposta di definizione anticipata e per l’opposizione della ricorrente.
Usato dalla Corte per richiamare per relationem le motivazioni di precedenti conformi.
Richiamato per spiegare la regola della decisione in camera di consiglio e la non necessità dell’udienza pubblica in presenza di questioni già risolte.
art. 1, comma 643, legge n. 190/2014
Disciplina la procedura di regolarizzazione, richiedendo impegni e versamenti specifici; la Corte la richiama per escludere le censure della ricorrente sulla sanatoria.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato quale norma sull’esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria, ma ritenuta non applicabile al 2015.
art. 10, comma 4, legge n. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela del contribuente; la Corte nega che ricorrano i presupposti di obiettiva incertezza.
Richiamato nel quarto motivo, ma la Corte non accoglie la relativa censura.
Massime di principio
- L’interpretazione autentica di una disciplina tributaria può chiarire che il presupposto d’imposta comprende anche attività svolte fuori dal sistema concessorio e per conto di terzi, senza che la liceità dell’attività del soggetto passivo escluda la debenza del tributo.
- In materia di imposta unica sulle scommesse, la soggettività passiva può ricadere anche sul titolare della ricevitoria o del punto di raccolta quando operi per conto di un bookmaker estero privo di concessione, perché la raccolta e registrazione della scommessa integrano il fatto imponibile.
- La disciplina nazionale dell’imposta sulle scommesse, in quanto non armonizzata, non viola di per sé la libertà di prestazione dei servizi se si applica indistintamente agli operatori che raccolgono scommesse sul territorio nazionale e non introduce discriminazioni fondate sul luogo di stabilimento.
- Quando una norma successiva differisce espressamente la propria efficacia al 1° gennaio di un anno successivo, essa non può essere applicata a periodi d’imposta anteriori, per i quali resta operativa la disciplina previgente.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa tributaria non opera quando, al momento del fatto imponibile, l’incertezza interpretativa sia stata già superata da una norma di interpretazione autentica.
- Il rinvio pregiudiziale alla CGUE non è necessario quando il punto di diritto unionale sia già stato chiarito da una pronuncia della Corte di giustizia e il quesito riproponga una questione ormai definita.
- rami=[
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16934/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16935/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16936/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16937/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16938/2026 del 30/05/2026
- ordinanza_civile · 30 mag 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 16939/2026 del 30/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →