Cassazione Civile, Ordinanza n. 04906/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 1996, con cui gli veniva attribuito sinteticamente un maggior reddito imponibile sulla base di indagini bancarie svolte nei confronti di una società di cui era socio e, in parte, estese ai soci e a terzi. L'atto aveva comportato recupero di Irpef, Ilor, contributo SSN, tassa per l'Europa e sanzioni. Dopo un primo accoglimento in C.T.P., una riforma parziale in C.T.R. e una precedente cassazione con rinvio, la C.T.R. in sede di rinvio aveva accolto integralmente l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita non conformità tra copia notificata e copia depositata; nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale; nullità per uso di dati bancari e PVC relativi a società diversa dal ricorrente; violazione delle norme sull'accertamento per mancata individuazione della tipologia di reddito imputato e per mancata applicazione dei principi costituzionali sui prelevamenti; nullità per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie; ulteriore violazione delle norme sull'accertamento per mancata considerazione dei costi e del tipo di reddito. La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per difetto dei requisiti formali ex art. 370 c.p.c.; ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo; ha rigettato il secondo e il quinto; ha accolto il quarto e il sesto perché la sentenza impugnata non aveva preliminarmente qualificato il tipo di reddito attribuito al contribuente, passaggio necessario per stabilire la disciplina applicabile alla ricostruzione della base imponibile, specie quanto ai prelevamenti bancari e ai principi costituzionali richiamati. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il quarto e il sesto motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza della C.T.R. emessa in sede di rinvio e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva inquadrato il maggior reddito attribuito al contribuente in una delle tipologie previste dal TUIR, inquadramento ritenuto indispensabile per stabilire quali regole di determinazione della base imponibile applicare e se possano rilevare anche i prelevamenti bancari. Restano fermi i principi richiamati dalla Corte circa l'irrilevanza, in sé, della mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e la non necessità del contraddittorio preventivo in via generale per l'utilizzo delle movimentazioni bancarie.
Norme richiamate
il controricorso dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile perché privo dei requisiti formali prescritti
richiamato per il deposito della memoria difensiva del contribuente
invocato per l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma la questione è stata ritenuta inammissibile in sede di rinvio perché nuova rispetto al thema decidendum residuo
richiamato nel primo motivo come parametro dell'omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
utilizzato per dedurre violazioni di legge nei motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
utilizzato per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo nel primo motivo
artt. 97 e 24 Cost.
richiamati dal contribuente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo
artt. 7, 10 e 12 l. n. 212/2000
richiamati dal contribuente a sostegno delle doglianze sulla legittimità dell'accertamento e sugli obblighi dell'Ufficio
richiamato dal contribuente nel secondo motivo
norma centrale in tema di indagini bancarie e accertamento mediante movimentazioni bancarie
richiamato come norma sulla motivazione e contenuto dell'avviso di accertamento
richiamato nel quarto e sesto motivo in relazione alla tassazione dei redditi
norma base per l'accertamento sintetico del reddito persone fisiche; la Corte ha ritenuto necessario qualificare il reddito attribuito per applicarla correttamente
richiamato nel quinto motivo
richiamato per l'obbligo di motivazione/allegazione degli atti richiamati
richiamato dal contribuente
richiamato dal contribuente
art. 6 l. n. 121/2000
richiamato dal contribuente nel secondo motivo
la Corte afferma che il maggior reddito deve essere inquadrato in una delle tipologie reddituali previste dal TUIR
Corte cost. n. 228/2014
richiamata per i principi sui prelevamenti bancari e sulla loro rilevanza ai fini dell'accertamento
Corte cost. n. 10/2023
richiamata insieme alla n. 228/2014 per i principi applicabili ai prelevamenti bancari
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
usato per le doglianze di violazione di legge nei motivi accolti e rigettati
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: non possono essere introdotte questioni nuove, specie se pregiudiziali di rito relative all'introduzione del giudizio di appello.
- In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il mancato contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, perché l'invito al contribuente è una facoltà discrezionale dell'Ufficio e non un obbligo generale.
- La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente nullità dell'accertamento: l'autorizzazione ha funzione organizzativa interna e rileva solo la sua eventuale materiale assenza, se abbia arrecato concreto pregiudizio al contribuente.
- Quando il Fisco ricostruisce il reddito sulla base di operazioni bancarie, il giudice deve preliminarmente qualificare la tipologia di reddito imputato al contribuente secondo le categorie del TUIR; solo così si può stabilire quale disciplina probatoria e sostanziale applicare.
- La rilevanza dei prelevamenti bancari nella determinazione della base imponibile non è generalizzata, ma dipende dal tipo di reddito accertato e dai principi giurisprudenziali e costituzionali richiamati per i casi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
- Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono l'esame di documenti non specificamente allegati, trascritti e localizzati nel ricorso possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
- La conformità tra copia notificata e copia depositata dell'atto di appello non è inficiata dalla presenza, sulla copia depositata, dell'avviso di ricevimento della raccomandata che documenta la notifica, poiché tale avviso non può essere materialmente allegato alla copia notificata dell'atto stesso.
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