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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04906/2025 del 25/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato un avviso di accertamento notificato dall'Agenzia delle Entrate per l'anno d'imposta 1996, con cui gli veniva attribuito sinteticamente un maggior reddito imponibile sulla base di indagini bancarie svolte nei confronti di una società di cui era socio e, in parte, estese ai soci e a terzi. L'atto aveva comportato recupero di Irpef, Ilor, contributo SSN, tassa per l'Europa e sanzioni. Dopo un primo accoglimento in C.T.P., una riforma parziale in C.T.R. e una precedente cassazione con rinvio, la C.T.R. in sede di rinvio aveva accolto integralmente l'appello dell'Ufficio. In cassazione il contribuente ha dedotto sei motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per asserita non conformità tra copia notificata e copia depositata; nullità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale; nullità per uso di dati bancari e PVC relativi a società diversa dal ricorrente; violazione delle norme sull'accertamento per mancata individuazione della tipologia di reddito imputato e per mancata applicazione dei principi costituzionali sui prelevamenti; nullità per mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie; ulteriore violazione delle norme sull'accertamento per mancata considerazione dei costi e del tipo di reddito. La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia per difetto dei requisiti formali ex art. 370 c.p.c.; ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo; ha rigettato il secondo e il quinto; ha accolto il quarto e il sesto perché la sentenza impugnata non aveva preliminarmente qualificato il tipo di reddito attribuito al contribuente, passaggio necessario per stabilire la disciplina applicabile alla ricostruzione della base imponibile, specie quanto ai prelevamenti bancari e ai principi costituzionali richiamati. La decisione è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto e il sesto motivo di ricorso, rigettando o dichiarando inammissibili gli altri. Ha cassato la sentenza della C.T.R. emessa in sede di rinvio e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito non aveva inquadrato il maggior reddito attribuito al contribuente in una delle tipologie previste dal TUIR, inquadramento ritenuto indispensabile per stabilire quali regole di determinazione della base imponibile applicare e se possano rilevare anche i prelevamenti bancari. Restano fermi i principi richiamati dalla Corte circa l'irrilevanza, in sé, della mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie e la non necessità del contraddittorio preventivo in via generale per l'utilizzo delle movimentazioni bancarie.

Norme richiamate

  • art. 370 c.p.c.

    il controricorso dell'Agenzia è stato ritenuto inammissibile perché privo dei requisiti formali prescritti

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria difensiva del contribuente

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    invocato per l'eccezione di inammissibilità dell'appello, ma la questione è stata ritenuta inammissibile in sede di rinvio perché nuova rispetto al thema decidendum residuo

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come parametro dell'omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato per dedurre violazioni di legge nei motivi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    utilizzato per dedurre nullità della sentenza per error in procedendo nel primo motivo

  • artt. 97 e 24 Cost.

    richiamati dal contribuente per sostenere la necessità del contraddittorio preventivo

  • artt. 7, 10 e 12 l. n. 212/2000

    richiamati dal contribuente a sostegno delle doglianze sulla legittimità dell'accertamento e sugli obblighi dell'Ufficio

  • art. 21 l. n. 241/1990

    richiamato dal contribuente nel secondo motivo

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    norma centrale in tema di indagini bancarie e accertamento mediante movimentazioni bancarie

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato come norma sulla motivazione e contenuto dell'avviso di accertamento

  • art. 1 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato nel quarto e sesto motivo in relazione alla tassazione dei redditi

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    norma base per l'accertamento sintetico del reddito persone fisiche; la Corte ha ritenuto necessario qualificare il reddito attribuito per applicarla correttamente

  • art. 37 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato nel quinto motivo

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato per l'obbligo di motivazione/allegazione degli atti richiamati

  • art. 10 l. n. 212/2000

    richiamato dal contribuente

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato dal contribuente

  • art. 6 l. n. 121/2000

    richiamato dal contribuente nel secondo motivo

  • D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    la Corte afferma che il maggior reddito deve essere inquadrato in una delle tipologie reddituali previste dal TUIR

  • Corte cost. n. 228/2014

    richiamata per i principi sui prelevamenti bancari e sulla loro rilevanza ai fini dell'accertamento

  • Corte cost. n. 10/2023

    richiamata insieme alla n. 228/2014 per i principi applicabili ai prelevamenti bancari

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato per le doglianze di violazione di legge nei motivi accolti e rigettati

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il thema decidendum è chiuso: non possono essere introdotte questioni nuove, specie se pregiudiziali di rito relative all'introduzione del giudizio di appello.
  • In tema di accertamento fondato su movimentazioni bancarie, il mancato contraddittorio endoprocedimentale non determina di per sé l'illegittimità dell'atto, perché l'invito al contribuente è una facoltà discrezionale dell'Ufficio e non un obbligo generale.
  • La mancata allegazione dell'autorizzazione alle indagini bancarie non comporta automaticamente nullità dell'accertamento: l'autorizzazione ha funzione organizzativa interna e rileva solo la sua eventuale materiale assenza, se abbia arrecato concreto pregiudizio al contribuente.
  • Quando il Fisco ricostruisce il reddito sulla base di operazioni bancarie, il giudice deve preliminarmente qualificare la tipologia di reddito imputato al contribuente secondo le categorie del TUIR; solo così si può stabilire quale disciplina probatoria e sostanziale applicare.
  • La rilevanza dei prelevamenti bancari nella determinazione della base imponibile non è generalizzata, ma dipende dal tipo di reddito accertato e dai principi giurisprudenziali e costituzionali richiamati per i casi di reddito d'impresa o di lavoro autonomo.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure che presuppongono l'esame di documenti non specificamente allegati, trascritti e localizzati nel ricorso possono essere dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • La conformità tra copia notificata e copia depositata dell'atto di appello non è inficiata dalla presenza, sulla copia depositata, dell'avviso di ricevimento della raccomandata che documenta la notifica, poiché tale avviso non può essere materialmente allegato alla copia notificata dell'atto stesso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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