Cassazione Civile, Ordinanza n. 18352/2025 del 05/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno 2007, con cui a un contribuente veniva contestato un maggior reddito di capitale non dichiarato, ritenuto conseguente alla presunzione di distribuzione al socio di utili extracontabili accertati nei confronti di una società di capitali a ristretta base partecipativa, della quale il contribuente deteneva una partecipazione qualificata. La CTP aveva respinto il ricorso e la CTR aveva confermato la ripresa a tassazione. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per mancata sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo l'esistenza di una pregiudizialità necessaria tra il giudizio sul socio e quello sulla società; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, per asserita invalidità dell'avviso sottoscritto da funzionario delegato senza indicazione delle ragioni e della durata della delega; 3) violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 l. 212/2000, per omessa allegazione all'avviso del processo verbale di constatazione relativo alle verifiche sulla società; 4) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., per la dedotta illegittimità della prova fondata su una presunta 'doppia presunzione' di distribuzione ai soci dei maggiori redditi extracontabili.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato, e comunque in parte inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, il primo motivo, osservando che la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se essa è già definita con sentenza non definitiva, il giudice della causa dipendente può solo valutare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. o decidere diversamente. Inoltre, in ogni caso, sulla società era sopravvenuto giudicato sfavorevole. Il secondo motivo è stato respinto perché la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento è stata qualificata come mera delega di firma, non richiedente l'indicazione nominativa del delegato, delle ragioni e della durata, essendo sufficiente la qualifica del funzionario. Il terzo motivo è stato respinto perché la mancata allegazione del PVC non determina nullità se il contribuente è posto in grado di conoscere gli elementi essenziali della pretesa; nel caso di specie l'avviso richiamava quello emesso verso la società e, quindi, il contribuente poteva conoscere il presupposto dell'accertamento. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., essendo conforme all'orientamento consolidato secondo cui la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili delle società a ristretta base non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale e il vincolo di controllo reciproco tra soci. La Corte ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La sospensione necessaria presuppone un rapporto di pregiudizialità tale da imporre il rinvio solo quando la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado.
Quando la causa pregiudicante è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può valutare una sospensione facoltativa in attesa del giudicato oppure decidere in modo difforme se ritiene plausibile la riforma della decisione pregiudicante.
art. 39, comma 1-bis, d.lgs. 546/1992
Richiamato dal ricorrente a sostegno della sospensione nel processo tributario; la Corte non ne ha riconosciuto la violazione nei termini prospettati.
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. 600/1973
La sottoscrizione dell'avviso da parte di funzionario delegato integra una delega di firma; non occorre l'indicazione nominativa del delegato né delle ragioni o della durata della delega, essendo sufficiente la qualifica del soggetto che firma.
art. 42, commi 2 e 3, d.P.R. 600/1973
La mancata allegazione del PVC non comporta nullità dell'atto se la motivazione consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa fiscale.
L'obbligo di motivazione è soddisfatto anche per relationem quando il contribuente può individuare la pretesa e contestarla efficacemente attraverso il richiamo ad atti presupposti conoscibili.
La presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili non è una presunzione vietata di secondo grado se il fatto noto è individuato nella ristrettezza della compagine sociale.
È legittima la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa, purché si fondi sul dato della ristrettezza della compagine e non su una mera derivazione automatica dal maggior reddito societario.
Il motivo è inammissibile quando la censura contrasta con un orientamento consolidato della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.
Massime di principio
- Nel processo tributario la sospensione necessaria per pregiudizialità non opera automaticamente quando la causa pregiudicante sia già stata decisa con sentenza non passata in giudicato; in tale situazione il giudice della causa dipendente valuta al più la sospensione facoltativa oppure decide autonomamente.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma e non di funzioni: la validità dell'atto non richiede formule solenni, l'indicazione nominativa del delegato, né la specificazione delle ragioni e della durata della delega, se il firmatario è identificabile nella sua qualifica.
- L'omessa allegazione al provvedimento tributario dell'atto presupposto non ne determina la nullità se il contenuto dell'avviso consente al contribuente di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente.
- Nelle società a ristretta base partecipativa è ammissibile la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili; il fatto noto non è il solo maggior reddito societario, ma la struttura chiusa della compagine, che giustifica il vincolo di solidarietà e il reciproco controllo tra soci.
- È inammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre una tesi già superata da un orientamento consolidato della Corte, ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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