Cassazione Civile, Ordinanza n. 18355/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di liquidazione e rettifica relativo a un contratto di cessione di ramo d'azienda stipulato nel 2013. L'Ufficio aveva contestato il valore dichiarato dell'avviamento, ritenendolo notevolmente inferiore a quello accertato, e aveva quindi richiesto maggiore imposta di registro, oltre a sanzioni e interessi. Le società avevano tentato anche l'accertamento con adesione, ma senza esito favorevole. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la sola società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione e falsa applicazione del d.P.R. n. 460 del 1996 e vizio motivazionale, sostenendo che la CTR avesse illegittimamente calcolato l'avviamento riferendolo all'intera attività e non al solo ramo ceduto; (2) violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, deducendo la mancata partecipazione procedimentale e la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché non autosufficiente, non specificamente ricondotto a un vizio ex art. 360 c.p.c., in parte fondato su questioni di fatto non deducibili in cassazione e comunque volto a una rivalutazione del merito; ha inoltre osservato che il vizio di motivazione in forma di insufficienza non è più deducibile. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile e comunque infondato: la doglianza riproponeva le stesse criticità di specificità del primo motivo, e nel merito la Corte ha affermato che, nel regime applicabile, l'art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000 opera per gli accessi nei locali e non per gli accertamenti cd. a tavolino; inoltre, in materia non armonizzata e in difetto di una disciplina nazionale che imponga il contraddittorio generalizzato, non sussiste un obbligo partecipativo la cui omissione determini invalidità dell'atto. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato quale parametro per la valutazione dell'avviamento nella cessione del ramo d'azienda, consentendo il riferimento alla redditività media del triennio precedente secondo la CTR
il vizio di motivazione non è più deducibile come mera insufficienza motivazionale dopo la riforma; in cassazione non è consentita una rivalutazione del merito
il ricorso deve contenere motivi specifici, completi e riferibili alla decisione impugnata; non è rimesso alla Corte il compito di qualificare la censura
art. 12, comma 7, l. n. 212/2000
garantisce la partecipazione procedimentale nei casi previsti, ma secondo la Corte non si estende ai controlli a tavolino nel regime applicabile alla fattispecie
richiamato come disposizione sopravvenuta che ha generalizzato, dal 2024, l'obbligo di partecipazione anche agli accertamenti a tavolino, ma non applicabile ratione temporis
d.lgs. 12 febbraio 2024, n. 13
indicato come fonte della riforma che ha esteso l'obbligo di partecipazione procedimentale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente, in caso di rigetto dell'impugnazione, di dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato
richiamata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
artt. 3 e 24 Cost.
evocati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 l. n. 212/2000, ma la Corte ritiene la questione manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata
art. 41, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamato per ribadire che il contraddittorio procedimentale è centrale soprattutto nei procedimenti che attuano il diritto dell'Unione europea
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le questioni non trattate nella sentenza impugnata sono deducibili solo se il ricorrente allega specificamente di averle già proposte nei gradi di merito e indica l'atto processuale in cui ciò è avvenuto; altrimenti il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- Il ricorso deve esplicitare con chiarezza il vizio di legittimità invocato e non può demandare alla Corte la ricostruzione del contenuto giuridico della censura; la genericità del motivo comporta inammissibilità.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o di elementi fattuali della controversia, né dedurre il mero difetto di sufficienza della motivazione secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c.
- La partecipazione procedimentale del contribuente non costituisce, nel regime applicabile alla fattispecie, un principio generale immediatamente invalidante per ogni accertamento tributario, ma opera nei limiti stabiliti dalla legge e, per gli atti antecedenti alla riforma, non si estende automaticamente agli accertamenti a tavolino in materia non armonizzata.
- La censura sull'avviamento nella cessione di azienda o di ramo d'azienda non può essere veicolata in cassazione attraverso una contestazione fattuale della concreta attività ceduta, quando la doglianza richieda in sostanza una nuova ponderazione delle risultanze istruttorie.
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