Cassazione Civile, Ordinanza n. 18358/2025 del 05/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la domanda di risarcimento dei danni per l'eccidio di Massignano del 1944, proposta da alcuni familiari delle vittime nei confronti della Repubblica federale di Germania. La ricorrente, intervenuta in primo grado, aveva chiesto il ristoro in qualità di erede di una discendente della vittima, sostenendo di essere legittimata a ricevere il risarcimento iure successionis. Il Tribunale aveva rigettato la sua domanda per difetto di prova del rapporto di parentela. In appello, la Corte territoriale aveva confermato il rigetto limitatamente alla ricorrente, ritenendo tardiva la produzione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attestava la qualità di erede, perché depositata solo in appello in violazione dell'art. 345 c.p.c. La ricorrente ha proposto nove motivi: omessa o errata ricostruzione della vicenda processuale e dei motivi di appello; omessa pronuncia sulle censure; violazione del principio di non contestazione; violazione degli artt. 476 e 2697 c.c. sull'onere della prova; motivazione contraddittoria o omessa valutazione di fatti/documenti decisivi; violazione dell'art. 345 c.p.c. sulla produzione documentale in appello; e applicazione analogica dell'art. 182 c.p.c. per sanare il difetto di prova della legittimazione. La ricorrente sosteneva, inoltre, che alcuni documenti già prodotti in primo grado dimostrassero comunque il rapporto parentale e che la tardività non potesse essere opposta perché il punto riguardava la legittimazione attiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretto l'assunto della Corte d'appello secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che provava la qualità di erede era stata depositata per la prima volta in appello, senza che fosse allegata o dimostrata alcuna ragione idonea a giustificarne la produzione tardiva. Ha inoltre osservato che la procura notarile richiamata non prova la veridicità della dichiarazione resa al notaio e che l'altro documento prodotto non menzionava la ricorrente. Ha quindi escluso la violazione del principio di non contestazione, poiché la convenuta era contumace in primo grado; ha dichiarato inammissibile o infondata la maggior parte delle altre censure, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato in modo chiaro e logicamente coerente e che l'art. 182 c.p.c. non è applicabile alla tardiva produzione documentale. Il ricorso è stato pertanto rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono state integralmente compensate per gravi ed eccezionali ragioni legate alla tragicità dell'evento e alla natura formale dell'ostacolo all'accoglimento della domanda; è stato inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto produrli in primo grado senza propria colpa; la produzione tardiva della dichiarazione attestante la qualità di erede è quindi inammissibile
la sentenza deve contenere una motivazione idonea a ricostruire la vicenda processuale e a rendere comprensibile la decisione
non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha comunque esaminato la domanda e le censure rilevanti, motivando sul punto decisivo
il principio di non contestazione opera solo rispetto a fatti non contestati dalla parte costituita; non può essere invocato quando la controparte era contumace in primo grado
richiamato nel ricorso in relazione all'accettazione dell'eredità e alla prova della qualità di erede
richiamato nel ricorso per la ripartizione dell'onere probatorio sulla qualità di erede
la norma sulla regolarizzazione del difetto di rappresentanza o procura non si applica analogicamente alla tardiva produzione di documenti probatori
art. 43 d.l. 30 aprile 2022, n. 36
il Ministero dell'economia e delle finanze è qualificato come successore a titolo particolare nel debito già riferito alla Repubblica federale di Germania per i danni di guerra
conversione, con modifiche, del d.l. n. 36/2022 richiamato in relazione alla successione del Ministero nel debito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- La qualità di erede, quando costituisce il presupposto della domanda risarcitoria, deve essere provata con documentazione tempestivamente prodotta; la sua produzione per la prima volta in appello è inammissibile se non è giustificata da una causa non imputabile alla parte.
- La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non è, di per sé, prova idonea della qualità di erede; il giudice deve valutarne il contenuto insieme agli altri elementi del processo e alla condotta processuale della controparte, verificando se vi sia stata una contestazione specifica e tempestiva.
- Il principio di non contestazione non può essere invocato contro una parte rimasta contumace in primo grado, poiché esso presuppone una difesa in concreto svolta sul fatto allegato.
- La procura notarile o l'atto che recepisce dichiarazioni rese al notaio può provare l'avvenuta dichiarazione delle parti, ma non la veridicità intrinseca di quanto dichiarato; non sostituisce dunque la prova del rapporto parentale o della qualità successoria.
- La disciplina dell'art. 345 c.p.c. sulle preclusioni istruttorie in appello non può essere aggirata invocando analogicamente l'art. 182 c.p.c., che riguarda la regolarizzazione di vizi della rappresentanza o della procura e non la produzione tardiva di documenti.
- Non vi è omessa pronuncia né motivazione apparente quando il giudice d'appello affronta il punto decisivo della controversia con argomentazione coerente, anche se non si sofferma su ogni singolo documento richiamato dalla parte.
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