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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18347/2025 del 05/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario diversi estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento per tributi auto, IRPEF, IVA, IRAP e registro, riferiti a più annualità, deducendo la decadenza del potere impositivo e contestando la pretesa iscritta a ruolo. L’ufficio aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso perché proposto contro meri estratti di ruolo, sostenendo che gli atti impositivi risultavano già notificati e che l’estratto non aveva autonoma impugnabilità. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo. In cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la novella del 2021 rende improponibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo in difetto di uno specifico interesse ad agire nei casi previsti dalla norma.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. Ha ritenuto fondato il motivo, affermando che, alla luce dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, l’impugnazione proposta dal contribuente contro meri estratti di ruolo, senza allegazione di un concreto interesse ad agire rientrante nelle ipotesi tipizzate dalla norma, è originariamente inammissibile. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio, perché la causa non poteva essere proposta. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973

    introdotto dall’art. 3-bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla l. n. 215/2021

    La norma seleziona solo specifici casi nei quali l’invalidità della notificazione della cartella ingenera di per sé interesse ad agire; fuori da tali casi, l’impugnazione del mero estratto di ruolo è inammissibile per difetto originario di interesse ad agire.

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    inserito in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215

    Ha introdotto il comma 4-bis nell’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973, incidendo sull’ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo anche nei processi pendenti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.

  • art. 372 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione la prova dello specifico interesse ad agire può essere documentata mediante deposito di documenti nei limiti consentiti da questa disposizione.

  • art. 382, comma 3, secondo periodo, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta, con declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 140 c.p.c.

    Richiamato nel fatto come modalità di notificazione di alcune cartelle, ma non costituisce il fondamento decisivo della decisione di legittimità.

  • artt. 3, 24, 77, 111, 113 e 117 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale del comma 4-bis sono state dichiarate inammissibili dalla Corte costituzionale; la decisione ne prende atto, senza rimettere in discussione la validità della norma.

Massime di principio

  • L’impugnazione del mero estratto di ruolo è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra uno specifico e concreto interesse ad agire nei casi tipizzati dalla disciplina vigente; in mancanza, il ricorso è originariamente inammissibile.
  • L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973 ha natura processuale e incide sulla pronuncia anche nei giudizi pendenti, perché modula la condizione dell’azione dell’interesse ad agire fino al momento della decisione.
  • Quando la causa non poteva essere proposta per difetto originario di interesse ad agire, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio e dichiarare inammissibile il ricorso introduttivo ai sensi dell’art. 382 c.p.c.
  • Nel giudizio di legittimità la dimostrazione dello specifico interesse ad agire deve avvenire nei limiti consentiti dal codice di rito, anche mediante produzione documentale nei casi ammessi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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