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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18354/2025 del 05/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento Irpef relativo al 2008, con cui gli era stato imputato un maggior reddito di capitale non dichiarato, sulla base dell'accertamento di maggiori ricavi effettuato nei confronti di una società a ristretta base partecipativa di cui egli deteneva una partecipazione qualificata. Il ricorso per cassazione censurava la sentenza di appello sotto quattro profili: 1) omessa sospensione del giudizio in attesa della definizione della controversia relativa alla società, deducendo un rapporto di pregiudizialità necessaria; 2) nullità dell'avviso per sottoscrizione da parte di funzionario delegato senza indicazione delle ragioni e del termine della delega; 3) nullità dell'avviso per mancata allegazione del p.v.c. relativo alle verifiche sulla società; 4) illegittimità della decisione per avere ritenuto provata la distribuzione ai soci dei redditi extracontabili mediante una presunta "doppia presunzione".

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che vi fosse un obbligo di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., osservando che, quando la causa pregiudicante sia già stata definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più valutare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; inoltre, nel caso concreto, sulla controversia della società si era formato giudicato sfavorevole per effetto dell'estinzione del giudizio di cassazione. Ha poi ritenuto infondati i motivi sulla delega di firma e sulla mancata allegazione del p.v.c., ribadendo che la prima non richiede indicazione nominativa del delegato né delle ragioni o della durata della delega e che la seconda non comporta nullità dell'avviso se il contribuente è stato messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, anche per relationem all'atto societario presupposto. Infine ha dichiarato inammissibile il motivo sulla presunta doppia presunzione, richiamando l'orientamento secondo cui la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base non viola il divieto di presunzioni di secondo grado, poiché il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera solo se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; se è già definita con sentenza non passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può al più valutare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Nel caso di causa pregiudicante già decisa ma non ancora passata in giudicato, la sospensione è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice della causa dipendente; la norma è applicabile anche al processo tributario.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    La prova dei redditi extracontabili può essere desunta da presunzioni nei casi di accertamento induttivo.

  • art. 42, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 600/1973

    La delega alla sottoscrizione dell'avviso ha natura di delega di firma; è sufficiente l'individuazione della qualifica del funzionario delegato e non occorre indicare nominativamente il delegato, le ragioni o la durata della delega. Inoltre, la mancata allegazione di atti richiamati non determina nullità se il contribuente è comunque posto in grado di conoscere la pretesa tributaria.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto tributario è soddisfatto anche per relationem, quando l'atto richiama un presupposto già conoscibile dal contribuente e idoneo a consentire l'effettiva difesa.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base non integra una presunzione vietata di secondo grado, perché il fatto noto è la ristretta compagine sociale.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici sono utilizzabili per inferire la distribuzione ai soci dei maggiori utili non contabilizzati, purché il ragionamento presuntivo si fondi su un fatto noto diverso dall'utile extracontabile in sé.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata si conforma a un orientamento consolidato della Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, va dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    L'ulteriore importo è pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • La sospensione necessaria per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. presuppone che la causa pregiudicante sia ancora pendente in primo grado; se invece essa è già stata decisa ma non è ancora coperta da giudicato, il giudice della causa dipendente valuta eventualmente una sospensione facoltativa.
  • Nel processo tributario, l'avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società a ristretta base può essere motivato per relationem rispetto all'accertamento della società, purché il contribuente sia posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente.
  • La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento, quando è mera delega di firma, non richiede formule sacramentali sulla sua estensione temporale o sulle ragioni del conferimento, essendo sufficiente la verificabilità interna della corrispondenza tra sottoscrittore e delega.
  • La mancata allegazione di un atto presupposto non comporta automaticamente nullità per difetto di motivazione se l'atto impositivo contiene richiami idonei a rendere conoscibile la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili di una società a ristretta base non viola il divieto di presunzioni di secondo grado quando il fatto noto è la struttura chiusa della compagine sociale, che giustifica il ragionamento presuntivo sulla distribuzione degli utili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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