Cassazione Civile, Ordinanza n. 23043/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, relativa a omessi versamenti di IVA e IRAP per l'anno 2005 e al recupero di crediti d'imposta per investimenti in aree svantaggiate e per incremento occupazionale. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo necessario, nella specie, un previo avviso di recupero del credito d'imposta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, da un lato, la violazione delle norme sul controllo automatizzato e sullo statuto del contribuente, sostenendo che, trattandosi di crediti non spettanti perché non dichiarati e rilevabili dai dati della dichiarazione, non fosse necessario alcun avviso bonario o di recupero; dall'altro, ha denunciato un vizio di ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR deciso su profili non devoluti dalla contribuente. L'agente della riscossione ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale per omessa pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché riesamini il merito alla luce del principio per cui il recupero di crediti d'imposta non spettanti, quando emerge dai dati della dichiarazione e non richiede valutazioni, può avvenire mediante controllo automatizzato senza previo avviso di recupero. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale dell'agente della riscossione, perché il vizio di omessa pronuncia non era stato dedotto in modo autosufficiente, non essendo stati riprodotti gli specifici atti e termini dell'eccezione. Sono state rimesse al giudice di rinvio anche le spese del giudizio di legittimità; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
Nel controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie, quando la contestazione riguarda dati emergenti dalla dichiarazione e non implica valutazioni, è legittima l'iscrizione a ruolo senza previo avviso di recupero.
art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972
Per l'IVA, il controllo automatizzato può condurre all'iscrizione a ruolo della maggiore imposta senza previo avviso quando la non spettanza del credito emerge dai dati dichiarati.
Richiamato dalla ricorrente come parametro violato; la Corte, in concreto, ha ritenuto non necessario l'avviso bonario nei casi di controllo meramente cartolare.
Il vizio di omessa pronuncia postula una domanda o eccezione ritualmente proposta e specificamente riportata nel ricorso per cassazione; altrimenti il motivo è inammissibile.
Richiamato nel motivo principale; non risulta decisivo autonomamente nella ratio della decisione.
Richiamato nel motivo principale; evocato dalla ricorrente in relazione alle deduzioni sul contenuto del ricorso introduttivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge posta a fondamento del ricorso principale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma sul vizio processuale posta a fondamento sia del motivo principale sia di quello incidentale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti, è dovuto da parte della ricorrente incidentale l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 e 54-bis d.P.R. n. 633/1972, il previo avviso di recupero non è necessario quando il disconoscimento di un credito d'imposta deriva da un mero riscontro cartolare dei dati dichiarati e dall'omissione dell'indicazione del credito nella dichiarazione.
- L'avviso preventivo è richiesto solo quando la pretesa dell'Ufficio presuppone valutazioni, apprezzamenti o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; se la non spettanza del credito emerge oggettivamente dai dati dichiarati, la cartella è legittima.
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di omessa pronuncia è inammissibile se la parte non riporta in modo specifico il contenuto dell'eccezione o domanda non esaminata e non indica gli atti processuali rilevanti, poiché la Corte non può supplire con autonome ricerche negli atti.
- La censura di ultrapetizione richiede la verifica del reale contenuto delle domande e difese formulate nel merito; in mancanza di una puntuale ricostruzione autosufficiente, il controllo di legittimità non è possibile.
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