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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13601/2023 del 17/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dall'esito di una procedura selettiva indetta nell'ambito del piano straordinario di stabilizzazione del personale precario. Il ricorrente, risultato vincitore e collocato utilmente in graduatoria, chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di specialista informatico e, in subordine, il risarcimento del danno per la ritardata assunzione. I giudici di merito avevano respinto le domande ritenendo che, pur essendovi copertura finanziaria al momento dell'indizione del concorso, essa fosse successivamente venuta meno per restrizioni sugli stanziamenti regionali e che ciò impedisse la nascita o l'attuazione del diritto all'assunzione; inoltre era stata esclusa la rilevanza dell'art. 36, comma 6, d.lgs. 165/2001 invocato per il danno. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, richiamando in particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul diritto soggettivo all'assunzione del candidato utilmente collocato dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della decisione finale ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di accordo transattivo, accettata dalla controparte.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ex art. 390 c.p.c. e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendo che la norma non si applichi ai casi di estinzione del giudizio, in quanto misura sanzionatoria e di stretta interpretazione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata ritualmente e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo, senza decisione sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, poiché la previsione ha natura sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
  • Quando la parte ricorrente deposita rinuncia in presenza di accordo transattivo accettato dalla controparte, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione e non affronta i motivi di ricorso.
  • Il giudice di legittimità non esamina le questioni sostanziali dedotte in ricorso se il giudizio è definito per rinuncia rituale accettata, restando assorbito ogni scrutinio sul merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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