Cassazione Civile, Ordinanza n. 13601/2023 del 17/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'esito di una procedura selettiva indetta nell'ambito del piano straordinario di stabilizzazione del personale precario. Il ricorrente, risultato vincitore e collocato utilmente in graduatoria, chiedeva l'accertamento del proprio diritto all'assunzione a tempo indeterminato nel profilo di specialista informatico e, in subordine, il risarcimento del danno per la ritardata assunzione. I giudici di merito avevano respinto le domande ritenendo che, pur essendovi copertura finanziaria al momento dell'indizione del concorso, essa fosse successivamente venuta meno per restrizioni sugli stanziamenti regionali e che ciò impedisse la nascita o l'attuazione del diritto all'assunzione; inoltre era stata esclusa la rilevanza dell'art. 36, comma 6, d.lgs. 165/2001 invocato per il danno. In cassazione il ricorrente aveva proposto quattro motivi, richiamando in particolare la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul diritto soggettivo all'assunzione del candidato utilmente collocato dopo l'approvazione della graduatoria, ma prima della decisione finale ha depositato rinuncia al ricorso a seguito di accordo transattivo, accettata dalla controparte.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ex art. 390 c.p.c. e accettata dalla controricorrente, e ha dichiarato l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c. Non ha pronunciato sulle spese per effetto dell'accettazione della rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, ritenendo che la norma non si applichi ai casi di estinzione del giudizio, in quanto misura sanzionatoria e di stretta interpretazione.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente proposta, consente l'estinzione del giudizio di cassazione.
L'accettazione della rinuncia da parte della controparte determina l'estinzione del processo e esclude la pronuncia sulle spese nei termini indicati dalla Corte.
In presenza di accettazione della rinuncia, la Corte non provvede sulle spese.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'ulteriore importo pari al contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la previsione opera per ricorsi definiti con esito di soccombenza e ha natura sanzionatoria e di stretta interpretazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
art. 3, commi 90 e 95, L. n. 244/2007
Costituiva la base normativa del piano straordinario di stabilizzazione richiamato nella vicenda sostanziale.
art. 26 L.R. Abruzzo n. 6 del 2009
Nel testo risultante dalle modifiche del 2010 prevedeva limiti e divieti alle assunzioni effettuate in carenza di verifica delle compatibilità finanziarie.
art. 14, comma 9, d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010
Era richiamato dalla Corte territoriale quale ulteriore norma restrittiva delle assunzioni di personale.
art. 36, comma 6, d.lgs. n. 165/2001
Era invocato per il risarcimento del danno da ritardata assunzione, ma i giudici di merito ne avevano escluso l'applicabilità alla fattispecie.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formulata ritualmente e accettata dalla parte resistente, comporta l'estinzione del processo, senza decisione sul merito delle censure.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi respinti o dichiarati inammissibili, poiché la previsione ha natura sanzionatoria ed è di stretta interpretazione.
- Quando la parte ricorrente deposita rinuncia in presenza di accordo transattivo accettato dalla controparte, la Corte si limita a dichiarare l'estinzione e non affronta i motivi di ricorso.
- Il giudice di legittimità non esamina le questioni sostanziali dedotte in ricorso se il giudizio è definito per rinuncia rituale accettata, restando assorbito ogni scrutinio sul merito.
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