Cassazione Civile, Ordinanza n. 18488/2023 del 28/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva da dieci intimazioni di pagamento relative a IVA e imposte dirette per diversi anni d’imposta. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR della Campania aveva poi accolto l’appello del contribuente ritenendo che la documentazione prodotta dall’agente della riscossione non dimostrasse la rituale notificazione delle cartelle presupposte, in mancanza di ricevute delle raccomandate e dei raccordi con le singole cartelle, e reputando insufficiente la produzione dei soli estratti di ruolo senza copia delle cartelle. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente qualificato come inesistente la notificazione delle cartelle prodromiche; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. per avere la CTR richiesto la produzione di copie integrali e conformi all’originale della documentazione di notifica, nonostante il contribuente non avesse specificamente disconosciuto la conformità degli atti prodotti, limitandosi a contestare il perfezionamento delle notifiche. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su doglianze relative alla firma illeggibile del consegnatario e su ulteriori censure di merito. In corso di giudizio, però, il contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con pagamento del dovuto, e l’agente della riscossione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha rilevato che, per effetto dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, l’intera pretesa erariale era stata integralmente estinta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992; inoltre, non sono state pronunciate statuizioni sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
richiamato come norma disciplinante la notificazione delle cartelle di pagamento, oggetto del primo motivo di ricorso principale
richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sulla notificazione e sulla documentazione prodotta
richiamato per contestare la necessità del disconoscimento specifico della conformità delle copie prodotte
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicata come norma sul vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso
art. 6 del d.l. n. 193 del 2016
la Corte prende atto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata e della conseguente estinzione della pretesa erariale
conversione con modificazioni del d.l. n. 193 del 2016 richiamata nella definizione agevolata
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di cessazione della materia del contendere
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude i presupposti per le statuizioni sul contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata che estingue integralmente la pretesa tributaria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il giudizio va estinto.
- L’estinzione della pretesa sostanziale per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, rendendo inutile la decisione sulle questioni relative alla validità delle notifiche o alle omissioni di pronuncia.
- In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- La richiesta di produzione documentale in tema di notificazione degli atti riscossivi e il relativo onere probatorio diventano irrilevanti quando il rapporto controverso si estingue per definizione agevolata prima della decisione di merito.
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