Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18488/2023 del 28/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasceva da dieci intimazioni di pagamento relative a IVA e imposte dirette per diversi anni d’imposta. La CTP aveva accolto parzialmente il ricorso del contribuente; la CTR della Campania aveva poi accolto l’appello del contribuente ritenendo che la documentazione prodotta dall’agente della riscossione non dimostrasse la rituale notificazione delle cartelle presupposte, in mancanza di ricevute delle raccomandate e dei raccordi con le singole cartelle, e reputando insufficiente la produzione dei soli estratti di ruolo senza copia delle cartelle. L’agente della riscossione ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 26 d.P.R. 602/1973 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTR erroneamente qualificato come inesistente la notificazione delle cartelle prodromiche; (2) violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. per avere la CTR richiesto la produzione di copie integrali e conformi all’originale della documentazione di notifica, nonostante il contribuente non avesse specificamente disconosciuto la conformità degli atti prodotti, limitandosi a contestare il perfezionamento delle notifiche. Il contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato per omessa pronuncia su doglianze relative alla firma illeggibile del consegnatario e su ulteriori censure di merito. In corso di giudizio, però, il contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, con pagamento del dovuto, e l’agente della riscossione chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che, per effetto dell’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata ex art. 6 d.l. 193/2016, l’intera pretesa erariale era stata integralmente estinta. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese sono state lasciate a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. 546/1992; inoltre, non sono state pronunciate statuizioni sul contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il contribuente aderisce a una procedura di definizione agevolata che estingue integralmente la pretesa tributaria, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e il giudizio va estinto.
  • L’estinzione della pretesa sostanziale per definizione agevolata assorbe l’esame dei motivi di ricorso principale e incidentale, rendendo inutile la decisione sulle questioni relative alla validità delle notifiche o alle omissioni di pronuncia.
  • In caso di cessazione della materia del contendere nel processo tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la disciplina speciale del processo tributario.
  • La richiesta di produzione documentale in tema di notificazione degli atti riscossivi e il relativo onere probatorio diventano irrilevanti quando il rapporto controverso si estingue per definizione agevolata prima della decisione di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.