Cassazione Civile, Ordinanza n. 08231/2025 del 28/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva proposto ricorso contro la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva respinto l’appello avverso la decisione di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibile il ricorso originario contro un estratto di ruolo e la correlata cartella esattoriale. In Cassazione deduceva, con due motivi, la nullità della notificazione della cartella per violazione delle norme sulla notificazione degli atti della riscossione e la prescrizione/decadenza del credito portato dalla cartella, invocando anche l’art. 2953 c.c. Nel corso del giudizio la Corte ha però rilevato che la vicenda era incisa dallo ius superveniens dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che ha introdotto nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo/cartella invalidamente notificata è ammessa solo in presenza di uno specifico pregiudizio tipizzato. Poiché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato tale interesse qualificato, la domanda originaria risultava non proponibile.
La decisione
La Corte ha applicato la disciplina sopravvenuta ritenuta applicabile ai processi pendenti e ha escluso la sussistenza dell’interesse ad agire richiesto per l’impugnazione dell’estratto di ruolo o della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata. Ha quindi cassato senza rinvio la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile l’originario ricorso del contribuente, e ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato dell’agente della riscossione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate, e non è stato posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato per la sopravvenuta causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è invocato dal ricorrente per censurare la validità della notificazione della cartella.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
è invocato dal ricorrente quale norma sulla notificazione degli atti tributari, deducendone la violazione.
è richiamato dal ricorrente a sostegno dell’eccezione di prescrizione e decadenza del credito iscritto a ruolo.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146
ha introdotto la disciplina sopravvenuta che modifica l’impugnabilità dell’estratto di ruolo e delle cartelle invalidamente notificate.
art. 12 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella solo in casi tassativi di pregiudizio qualificato.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
individua uno dei casi tipizzati di pregiudizio rilevante ai fini della diretta impugnazione.
art. 1, comma 1, lettera a), d.m. 18 gennaio 2008, n. 40
è richiamato come riferimento per un ulteriore pregiudizio tipizzato, legato ai pagamenti da parte di soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
è il meccanismo di verifica che può determinare il pregiudizio idoneo a fondare l’impugnazione diretta.
consente il deposito documentale in cassazione per allegare l’interesse sopravvenuto, ove necessario.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
è il fondamento della cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta originariamente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sua applicazione in ragione della sopravvenuta inammissibilità determinata dallo ius superveniens.
Massime di principio
- L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dallo ius superveniens, si applica ai giudizi pendenti perché specifica e concretizza l’interesse ad agire nell’impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata o invalidamente notificata.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella è ammessa solo se il debitore dimostra un pregiudizio tipizzato tra quelli espressamente previsti dalla norma.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione di natura dinamica, che deve sussistere fino alla decisione e può essere incisa da norme sopravvenute intervenute nel corso del giudizio.
- La carenza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo e non è coperta da giudicato implicito, salvo un espresso giudicato interno sulla specifica questione.
- Nel giudizio di cassazione l’interesse sopravvenuto può essere allegato anche mediante deposito documentale, ma se richiede accertamenti di fatto questi spettano al giudice del rinvio.
- Quando la domanda originaria non era proponibile per difetto di una condizione dell’azione sopravvenuta e applicabile al processo pendente, la cassazione può pronunciare senza rinvio dichiarando l’inammissibilità originaria della domanda.
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