Cassazione Civile, Ordinanza n. 01702/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società aveva impugnato il preavviso di iscrizione ipotecaria notificato a mezzo PEC dalla società concessionaria della riscossione, sostenendo che la notificazione fosse inesistente o comunque nulla perché inviata da un indirizzo PEC del mittente non censito in pubblici elenchi e neppure nel registro IPA. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, rilevando che per le notifiche ex art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 rileva la PEC del destinatario e non quella del mittente, e che non vi era incertezza sull'identità del notificante. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto la violazione dell'art. 3-bis della l. n. 53 del 1994, dell'art. 16-ter del d.l. n. 179 del 2012 e dell'art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. n. 82 del 2005, insistendo sulla tesi dell'inesistenza della notifica per uso di PEC non censita e sull'impossibilità di verificare l'identità del mittente, con conseguente mancato raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la violazione delle regole sulla notificazione telematica eseguita dall'avvocato o comunque in forma PEC non integra inesistenza dell'atto, ma al più nullità, sanabile ai sensi dell'art. 156 c.p.c. per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque avuto conoscenza dell'atto e abbia potuto difendersi. Nel caso concreto, la società ricorrente aveva effettivamente proposto opposizione contro il preavviso di iscrizione ipotecaria, circostanza che dimostrava il raggiungimento dello scopo della notificazione e sanava ogni eventuale vizio. È stata quindi confermata la decisione di merito e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, oltre agli effetti del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
"La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi."
La violazione del requisito dell'indirizzo PEC del notificante non determina inesistenza della notificazione, ma nullità dell'atto notificato.
La norma commina la nullità della notificazione eseguita personalmente dall'avvocato se non sono osservate le disposizioni precedenti, senza sanzionare con inefficacia anche irregolarità innocue quando la conoscenza dell'atto sia comunque avvenuta.
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai pubblici elenchi PEC, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento del ricorso.
Per la notificazione del preavviso di iscrizione ipotecaria rileva il requisito della casella PEC del destinatario; la Corte ha ritenuto assorbita ogni ulteriore questione sul mittente.
art. 57-bis, comma 1, d.lgs. n. 82/2005
Invocato per sostenere l'esigenza di verificare l'identità del mittente, ma la doglianza è stata ritenuta infondata perché priva di ricadute sul diritto di difesa.
La nullità della notificazione è sanata quando l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè la conoscenza dell'atto e la possibilità di difesa.
Richiamato per la trattazione camerale sulla base della proposta del relatore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La notificazione telematica eseguita in violazione di requisiti formali non è inesistente se l'atto è comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario; il vizio, quando previsto, si risolve in nullità.
- La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando la parte destinataria dimostri, o risulti comunque, che ha avuto conoscenza dell'atto e ha potuto esercitare il diritto di difesa.
- Chi deduce un vizio meramente procedurale della notificazione deve allegare e dimostrare uno specifico pregiudizio al diritto di difesa; non è sufficiente lamentare l'astratta irregolarità formale.
- Nei giudizi aventi ad oggetto notifiche di atti della riscossione a mezzo PEC, l'eventuale irregolarità relativa all'indirizzo PEC del mittente non comporta di per sé l'inesistenza della notificazione, se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto e potuto opporsi.
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