Cassazione Civile, Ordinanza n. 32154/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento con cui un Comune aveva richiesto il pagamento di una maggiore imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2015, sul presupposto dell'applicazione di tariffe maggiorate deliberate negli anni precedenti. La contribuente sosteneva che, dopo l'abrogazione della norma che consentiva ai Comuni di aumentare le tariffe base e alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018, tali maggiorazioni non potessero più essere applicate per gli anni successivi al 2012, con conseguente illegittimità dell'avviso. Con il ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione delle norme che disciplinano l'abrogazione e l'interpretazione autentica della disciplina sulle maggiorazioni tariffarie, nonché della normativa sullo Statuto del contribuente e di ulteriori disposizioni richiamate, assumendo che il giudice d'appello avesse erroneamente ritenuto legittima la prosecuzione delle tariffe maggiorate anche dopo il 1° gennaio 2013; 2) erronea presupposizione di diritto per non avere il giudice di merito correttamente valorizzato la sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018; 3) vizio motivazionale, per avere la CTR trascurato che proprio quella sentenza e la norma di interpretazione autentica conducevano, a dire della ricorrente, alla ricostruzione del tributo sulla sola tariffa base. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, chiarendo che l'art. 1, comma 739, della legge n. 208 del 2015, letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018, non consente di estendere oltre il 31 dicembre 2012 l'efficacia degli aumenti tariffari deliberati prima del 26 giugno 2012; dal 1° gennaio 2013 torna applicabile il regime delle tariffe base. Ne ha tratto la nullità dell'avviso di accertamento fondato sulle tariffe maggiorate per l'anno 2015, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con accoglimento del ricorso originario della contribuente e annullamento dell'atto impositivo. Le spese sono state compensate per la novità della questione e lo ius superveniens.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza della CTR della Basilicata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., ha accolto il ricorso introduttivo della contribuente, annullando l'avviso di accertamento relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2015. Ha inoltre compensato integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio, in ragione della novità della questione e dello ius superveniens.
Norme richiamate
art. 23, comma 7, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
l'abrogazione della facoltà comunale di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità ha effetto generale, salvo il limite chiarito dalla norma interpretativa e dalla lettura costituzionalmente orientata successiva.
art. 23, comma 11, d.l. 22 giugno 2012, n. 83
I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati...
richiamato per il contesto temporale della disciplina, ma non ritenuto idoneo a legittimare proroghe indefinite delle maggiorazioni tariffarie.
art. 1, comma 739, legge 28 dicembre 2015, n. 208
l'abrogazione non ha effetto per i Comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7
è norma di interpretazione autentica; letta alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 15 del 2018, salva solo gli aumenti deliberati entro il 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2012, non la loro proroga per gli anni successivi.
art. 12, d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
stabilisce le tariffe base dell'imposta comunale sulla pubblicità, che tornano applicabili dal 1° gennaio 2013 una volta venuta meno la possibilità di mantenere le maggiorazioni.
art. 1, legge 27 luglio 2000, n. 212
menzionato come parametro della norma di interpretazione autentica in materia tributaria.
art. 1, commi 917 e 919, legge 30 dicembre 2018, n. 145
richiamati come successivo intervento normativo che consente ai Comuni modalità rateali di rimborso delle somme illegittimamente acquisite a titolo di maggiorazione dell'imposta comunale sulla pubblicità per gli anni dal 2013 al 2018.
consente la decisione nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato quale parametro di deduzione delle censure per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio motivazionale dedotto.
art. 3, legge 27 luglio 2000, n. 212
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo come norma tributaria violata.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo in tema di interpretazione della legge.
art. 1, comma 3-bis, d.l. 28 gennaio 2014, n. 4
citato solo per il testo modificato dalla legge di stabilità 2016 nel quadro del contesto normativo richiamato.
Massime di principio
- Quando una norma di interpretazione autentica in materia tributaria chiarisce la portata di una precedente abrogazione, occorre leggerla sistematicamente e alla luce della successiva interpretazione costituzionale, senza attribuirle effetti estensivi non espressamente ricavabili dal testo.
- Se la norma interpretativa salva gli aumenti tariffari già deliberati entro una certa data, ciò non implica automaticamente la possibilità di prorogarli o confermarli per gli anni successivi: la proroga di maggiorazioni fondate su una base normativa ormai abrogata richiede un espresso fondamento vigente.
- In materia di imposta comunale sulla pubblicità, gli aumenti deliberati prima del 26 giugno 2012 possono essere considerati efficaci solo fino al 31 dicembre 2012; dal 1° gennaio 2013 si riapplicano le tariffe base previste dalla disciplina generale.
- Gli avvisi di accertamento che applicano, per annualità successive al 2012, tariffe maggiorate non più legittimamente mantenute sono illegittimi e vanno annullati.
- Quando la questione di diritto è definita e non occorrono ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito ex art. 384 c.p.c.
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