Cassazione Civile, Ordinanza n. 01722/2023 del 20/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Il debitore aveva proposto opposizione avverso una cartella di pagamento desunta da estratto di ruolo e relativa a infrazioni del codice della strada. Il Tribunale aveva confermato il rigetto dell’opposizione dichiarando l’appello inammissibile per difetto di interesse ad agire, sul rilievo che, in assenza di atti esecutivi o della loro minaccia attuale, la contestazione della prescrizione e dell’estratto di ruolo non sarebbe stata sufficiente a fondare una tutela immediata. In cassazione il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 2697 c.c., 100 e 112 c.p.c., 615 e 617 c.p.c., 7 d.lgs. 150/2011, sostenendo che l’opposizione era ammissibile perché aveva contestato sin dall’inizio la notificazione della cartella esattoriale indicata nell’estratto di ruolo e perché la contumacia dell’ente riscossore in primo grado aveva impedito l’acquisizione della prova della notifica nei termini di rito. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite sull’opposizione ex art. 615 c.p.c. quando si contesti la mancanza di un titolo legittimante o l’esistenza di fatti estintivi del credito sopravvenuti.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato alla luce della sopravvenuta disciplina dell’art. 3-bis del d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, che ha introdotto nell’art. 12 del d.P.R. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e la diretta impugnazione del ruolo o della cartella asseritamente non validamente notificata è ammessa solo se il debitore dimostri uno specifico pregiudizio, tra quelli tipizzati dalla norma. La Corte ha applicato tale disciplina ai processi pendenti secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 26283/2022 e ha rilevato che il ricorrente non aveva dedotto né provato alcun pregiudizio concreto derivante dall’iscrizione a ruolo. È stata inoltre dichiarata inammissibile, perché nuova e generica, la deduzione formulata in memoria sul preteso giudicato interno. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; nulla sulle spese per mancata difesa degli intimati; disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere probatorio, invocata dal ricorrente per sostenere la mancata prova della notifica della cartella
richiamato in tema di interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che, in mancanza del pregiudizio tipizzato dalla legge sopravvenuta, l’interesse alla tutela immediata non sussista
dedotto come norma violata, ma la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità
richiamato quale rimedio oppositivo invocato dal debitore per contestare l’iscrizione a ruolo e la legittimità della pretesa
richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate
richiamato dal ricorrente nel quadro dell’opposizione relativa alla riscossione
ha introdotto la nuova disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, applicabile anche ai processi pendenti
legge di conversione che ha inserito la novella rilevante sull’impugnazione dell’estratto di ruolo
l’estratto di ruolo non è impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo/cartella non validamente notificata è ammessa solo nei casi di specifico pregiudizio previsti dalla norma
art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016
richiamato come uno dei casi di pregiudizio tipizzato che consente l’impugnazione diretta
art. 1, comma 1, lett. a), regolamento del MEF 18 gennaio 2008, n. 40
richiamato come riferimento per il pregiudizio derivante dalla riscossione di somme dovute da pubbliche amministrazioni
richiamato quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato per la diretta impugnazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato quale parametro dell’importo aggiuntivo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità
utilizzato per la proposta del relatore in camera di consiglio
Cass. SS.UU. n. 26283/2022
richiamata per il principio secondo cui la novella sull’estratto di ruolo si applica ai processi pendenti
Massime di principio
- In tema di riscossione mediante ruolo, l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile; la diretta impugnazione del ruolo o della cartella dedotta come invalida o non notificata è ammessa solo quando il debitore dimostri uno specifico pregiudizio, tipizzato dalla legge.
- La disciplina limitativa dell’impugnazione dell’estratto di ruolo introdotta dal d.l. 146/2021, conv. in L. 215/2021, si applica anche ai processi pendenti, incidendo immediatamente sull’interesse ad agire.
- Quando la legge condiziona l’azione alla prova di un pregiudizio concreto, la mera contestazione della validità della notifica o della legittimità della pretesa non basta: occorre allegare e dimostrare il pregiudizio richiesto dalla norma.
- Le censure nuove, generiche o non specificamente dedotte nel ricorso non possono essere introdotte per la prima volta in memoria e sono inammissibili in cassazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso e mancata difesa degli intimati, può essere disposto il raddoppio del contributo unificato ove ne ricorrano i presupposti di legge.
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