Cassazione Civile, Ordinanza n. 07200/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice volta a ottenere l'inclusione nelle graduatorie per la stabilizzazione del personale del servizio di integrazione scolastica indette dall'azienda sanitaria, in applicazione della normativa statale e regionale sul precariato nel pubblico impiego. La corte d'appello aveva respinto la domanda perché la lavoratrice non risultava avere il requisito del servizio a tempo determinato per almeno tre anni presso l'azienda sanitaria: nel periodo ottobre 2004-dicembre 2005 aveva prestato attività con contratto di collaborazione coordinata e continuativa alle dipendenze di una cooperativa appaltatrice, non direttamente con l'azienda. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il triennio utile sarebbe stato maturato computando i soli contratti a tempo determinato stipulati con l'azienda nel periodo 2006-2009; 2) violazione e falsa applicazione delle norme sulla stabilizzazione, assumendo di avere diritto soggettivo all'inserimento negli elenchi degli stabilizzandi e alla conseguente proroga dei contratti fino alla stipula del rapporto a tempo indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente non fosse destinataria delle procedure di stabilizzazione perché, alla data rilevante, non era in servizio con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ma con un rapporto di co.co.co., estraneo alle ipotesi contemplate dalla disciplina invocata. Ha inoltre affermato che, anche a voler considerare la possibilità di maturare successivamente il requisito triennale, ciò era subordinato alla stipulazione di contratti a termine entro il limite temporale del 28 settembre 2007, limite non rispettato secondo la ricostruzione della vicenda. La censura di omesso esame è stata dichiarata inammissibile perché la parte non aveva allegato in modo autosufficiente il fatto decisivo nei termini necessari. La Corte ha quindi confermato il diniego di stabilizzazione, condannando la ricorrente alle spese e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il motivo per omesso esame è inammissibile se non viene indicato un fatto realmente decisivo, specificamente allegato e autosufficiente nel ricorso
la doglianza di violazione di legge è infondata quando la norma è interpretata senza considerare il necessario limite temporale e il requisito del rapporto subordinato a termine
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
la Corte ha integrato la motivazione della sentenza impugnata, rilevando la mancanza del presupposto sostanziale per la stabilizzazione
art. 1, comma 519, L. n. 296 del 2006
"Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 è destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge"
la stabilizzazione riguarda il personale non dirigenziale in servizio con rapporto a tempo determinato e assunto con procedure selettive o previste dalla legge; non include rapporti di co.co.co.
art. 3, comma 90, L. n. 244 del 2007
letto in combinato disposto con la legge finanziaria 2007, cristallizza la platea dei destinatari alla data del 28 settembre 2007 e non consente di valorizzare proroghe successive
art. 3, comma 38, L.r. Puglia n. 40 del 2007
norma regionale attuativa della disciplina statale sulla stabilizzazione del personale precario
art. 30, L.r. Puglia n. 10 del 2007
norma regionale richiamata a sostegno del piano di stabilizzazione del personale precario presso le aziende sanitarie
art. 1, comma 564, L. n. 296 del 2006
disposizione richiamata dalla ricorrente a fondamento del preteso diritto alla stabilizzazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto
richiamato per indicare le allegazioni originarie del ricorso introduttivo nel giudizio di merito
Massime di principio
- Le procedure di stabilizzazione del personale precario nel pubblico impiego riguardano i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e non possono essere estese, in via interpretativa, a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.
- Il requisito dell'anzianità triennale può maturare anche successivamente all'entrata in vigore della disciplina solo entro i limiti temporali fissati dalla legge, con riferimento a contratti stipulati entro la data di cristallizzazione della platea dei destinatari.
- Nell'impugnazione per cassazione il motivo di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua specificamente il fatto storico decisivo, le relative allegazioni e la loro puntuale deduzione e discussione nel giudizio di merito.
- L'interpretazione delle norme sulla stabilizzazione deve essere conforme alla ratio di sanare situazioni di precariato già sorte o in via di consolidamento e non può attribuire alle amministrazioni un potere di scelta discrezionale dei beneficiari in contrasto con imparzialità e trasparenza.
- Quando manca a monte il presupposto sostanziale del tipo contrattuale richiesto dalla disciplina speciale, ogni ulteriore questione sul computo dell'anzianità diviene irrilevante.
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