Cassazione Civile, Ordinanza n. 07165/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda una procedura di stabilizzazione presso un ente sanitario pubblico. La ricorrente sosteneva che, dall'esame delle delibere dell'ASL, dei telegrammi e delle norme richiamate, risultasse che fosse già stata assunta o, in ogni caso, che avesse diritto all'assunzione; deduceva inoltre che la sua assunzione non avrebbe comportato aggravio di spesa e che quindi non avrebbe dovuto essere ricompresa nella sospensione e successiva revoca delle assunzioni disposte dall'ASL per rispettare i vincoli di bilancio. Con il ricorso per cassazione, formalmente incanalato nel vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., la ricorrente lamentava un omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte ha rilevato che la censura mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e degli atti di causa, in contrasto con la ricostruzione della Corte d'appello, la quale aveva escluso sia l'avvenuta assunzione sia un diritto incondizionato alla stabilizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato nella parte in cui pretendeva di desumere un diritto automatico all'assunzione: ha ribadito che la previsione dell'art. 1, comma 558, della l. n. 296 del 2006 non attribuisce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione, essendo la scelta dell'amministrazione subordinata al rispetto dei limiti finanziari e alla disponibilità di posti in organico. Il motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile nella parte in cui, sotto la veste dell'art. 360, n. 5, c.p.c., sollecitava un nuovo giudizio di merito e una rivalutazione delle risultanze documentali. In conclusione il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere usato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o un nuovo giudizio di merito.
art. 1, comma 558, L. n. 296 del 2006
La norma non riconosce al lavoratore a tempo determinato un diritto incondizionato alla stabilizzazione presso l'ente di appartenenza; la determinazione dell'amministrazione è subordinata al rispetto dei limiti finanziari e alla disponibilità di posti in organico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La soccombenza legittima l'atto di dare conto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non consente di sollecitare alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle prove o degli atti già esaminati dai giudici di merito.
- La stabilizzazione del personale a tempo determinato presso una pubblica amministrazione non integra un diritto automatico del lavoratore, ma resta condizionata al rispetto dei vincoli finanziari e all'esistenza di posti disponibili in organico.
- Quando la revoca di una procedura di stabilizzazione è disposta in autotutela per esigenze di bilancio, il relativo apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua.
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