Cassazione Civile, Ordinanza n. 07144/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal mancato perfezionamento della stabilizzazione di una lavoratrice presso un'azienda sanitaria campana, dopo una serie di delibere interne e provvedimenti del commissario ad acta per il piano di rientro sanitario regionale che avevano sospeso e poi revocato le procedure di assunzione/stabilizzazione, in un contesto di divieto di nuove assunzioni fino al 31.12.2011. La lavoratrice aveva ottenuto in primo grado una pronuncia favorevole, ma la Corte d'appello ha ritenuto legittima l'azione dell'azienda sanitaria e ha escluso il diritto alla stabilizzazione. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha articolato cinque motivi: 1) ha dedotto l'acquiescenza dell'azienda sanitaria alla sentenza di primo grado, sostenendo che, dopo la decisione e la delibera esecutiva adottata dall'ente, l'appello sarebbe stato inammissibile; 2) ha denunciato l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi ex artt. 342 e 434 c.p.c.; 3) ha sostenuto che la propria posizione doveva essere ricondotta a una diversa delibera commissariale, diversa da quella revocata, così da fondare un diritto alla stabilizzazione diretta; 4) ha lamentato la violazione delle norme sulla stabilizzazione del personale sanitario e dell'art. 112 c.p.c., insistendo sul fatto che essendo già in servizio non vi sarebbe stato aggravio economico e che la Corte d'appello avrebbe mal interpretato petitum e causa petendi; 5) ha chiesto il riconoscimento del diritto alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sin dalla proposizione del ricorso cautelare, ribadendo che non era coinvolta nelle vicende relative alla delibera revocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso che la delibera dell'azienda sanitaria potesse integrare acquiescenza, osservando che si trattava di mera esecuzione della sentenza di primo grado e che l'acquiescenza tacita richiede indici chiari, precisi e univoci, mancanti nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulla specificità dell'appello, rilevando che i motivi di gravame erano specifici e idonei a confutare la sentenza di primo grado. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché tendevano, in sostanza, a sollecitare una nuova valutazione di merito delle delibere aziendali e perché difettavano di autosufficienza: la ricorrente non aveva trascritto o richiamato in modo sufficiente il contenuto del ricorso introduttivo da cui desumere una diversa causa petendi. È stata inoltre reputata generica la deduzione di omesso esame di un fatto decisivo. Il quinto motivo è stato respinto perché, una volta escluso il diritto alla stabilizzazione, non aveva rilievo discutere del suo momento di decorrenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'acquiescenza alla sentenza non può desumersi dalla mera esecuzione del dictum giudiziale; occorrono indici chiari, precisi e univoci di adesione alla decisione.
L'appello deve contenere motivi specifici e critiche riconoscibili alla sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, tali requisiti fossero soddisfatti.
In materia di rito del lavoro, l'atto di appello deve specificamente censurare la decisione di primo grado; nel caso concreto il gravame è stato ritenuto sufficientemente specifico.
I motivi ex n. 3 e n. 5 non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito; il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto decisivo effettivamente non esaminato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente, indicando e riassumendo o trascrivendo i passaggi essenziali degli atti e documenti su cui si fonda, con chiaro riferimento alla loro produzione nel giudizio di merito.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, è necessario il deposito dei documenti specificamente indicati nel ricorso con idoneo riferimento alla fase processuale di provenienza.
La doglianza di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è stata disattesa perché la ricorrente mirava in realtà a una diversa lettura di petitum e causa petendi, non emergente dagli atti richiamati in modo autosufficiente.
La Corte ha escluso che potesse rilevare, ai fini del ricorso, il momento di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato, una volta negato in radice il diritto alla stabilizzazione.
art. 6, par. 1, CEDU
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va interpretato in modo non eccessivamente formalistico, ma resta fermo l'onere di indicare sufficientemente gli atti e i documenti posti a base delle censure.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 519, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla stabilizzazione del personale; la censura è stata ritenuta inammissibile o infondata nel merito.
art. 1, comma 565, lett. c), punto 3, L. n. 296/2006
Richiamato dalla ricorrente quale base normativa della stabilizzazione; non è stato ritenuto decisivo ai fini del riconoscimento del diritto invocato.
art. 81 L.R. Campania n. 1/2008
Norma regionale evocata dalla ricorrente in tema di stabilizzazione e assunzioni nel sistema sanitario; la Corte non ha accolto le censure fondate su tale disposizione.
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di organizzazione e assunzioni nelle pubbliche amministrazioni; la doglianza è stata respinta.
Richiamato dalla ricorrente per contestare il diniego di stabilizzazione; la Corte non vi ha ravvisato ragioni di accoglimento.
art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 125/2010
Invocato come ulteriore base normativa del preteso diritto alla stabilizzazione; la censura non ha superato il vaglio di ammissibilità e fondatezza.
Massime di principio
- La mera esecuzione di una sentenza di primo grado non integra acquiescenza allorché dalla condotta della parte non emergano, in modo univoco, manifestazioni di volontà incompatibili con la successiva impugnazione.
- Nel giudizio di appello, la specificità dei motivi va apprezzata verificando se l'atto contenga una critica riconoscibile alla decisione impugnata e non una semplice riproposizione difensiva delle tesi già svolte.
- In cassazione, le censure che pretendono una diversa lettura delle delibere o degli atti amministrativi di causa si risolvono in richieste di rivalutazione del merito e sono quindi inammissibili.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione richiede che il ricorrente indichi con precisione gli atti e i documenti su cui fonda la censura e ne riporti almeno i passaggi essenziali, così da rendere verificabile la doglianza senza ricerca esplorativa negli atti di merito.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico non esaminato sia specificamente individuato e decisivo; non basta formulare censure generiche o sovrapporre il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. a contestazioni già svolte sul piano della violazione di legge.
- Quando il diritto principale invocato, come quello alla stabilizzazione, viene escluso, risultano assorbite o comunque irrilevanti le questioni sul momento di decorrenza del rapporto o sulle conseguenze ulteriori della pretesa non riconosciuta.
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