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Regolamento

R.R. Puglia 10/2007

Regolamento regionale n. 14 del 29 marzo 2005 - "Figura professionale Operatore Socio-Sanitario". Modifiche(•)

Normativa regionaleR.R. Puglia 10/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento regionale Puglia n. 10/2007 modifica il regolamento n. 14/2005 sulla formazione e sul profilo dell'Operatore Socio-Sanitario, precisando attività, requisiti di accesso, organizzazione didattica e modalità di rilevazione del fabbisogno. È stato però abrogato dal regolamento regionale n. 28/2007, insieme al testo originario modificato.

Modifiche al regolamento pugliese sulla figura dell'Operatore Socio-Sanitario

Modifiche al regolamento pugliese sull’Operatore Socio-Sanitario

Il regolamento disciplina alcune modifiche al regolamento regionale Puglia n. 14/2005 sulla figura professionale dell’Operatore Socio-Sanitario (OSS). Interviene soprattutto su profilo professionale, formazione, requisiti di accesso e organizzazione didattica dei corsi, ma oggi non è più applicabile perché è stato abrogato nel 2007.

Profilo professionale e modalità di svolgimento dell’attività

Il testo integra la definizione delle competenze dell’OSS, precisando che l’operatore deve soddisfare i bisogni primari della persona nell’ambito delle proprie aree di competenza, in contesto sia sociale sia sanitario. Viene inoltre chiarito che l’attività è svolta in collaborazione con gli altri operatori professionali dell’assistenza sanitaria e sociale, secondo il criterio del lavoro multidisciplinare.

Formazione: competenza regionale, soggetti attuatori e fabbisogno

La formazione dell’OSS è ricondotta alla competenza della Regione Puglia, che la realizza tramite:

  • i Direttori generali delle Aziende sanitarie;
  • gli enti ecclesiastici e gli IRCCS pubblici e privati;
  • gli enti accreditati dal Settore Formazione Professionale, purché con almeno due anni di esperienza nei percorsi formativi per il sociale e selezionati con avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo.

Gli enti accreditati che intendano erogare formazione OSS devono stipulare convenzioni con i soggetti sopra indicati per l’organizzazione della didattica d’aula e dei tirocini.

Per determinare il fabbisogno annuo, il Settore Formazione Professionale rileva i dati tramite i Direttori generali delle ASL e i Comuni, previa informazione alle organizzazioni sindacali e agli Assessorati competenti. Il fabbisogno è distinto tra:

  • personale da impiegare in aziende sanitarie, IRCCS, enti ecclesiastici, strutture sanitarie private e strutture private socio-sanitarie autorizzate;
  • personale da impiegare nei servizi e nelle strutture pubbliche e private socioassistenziali per anziani, disabili, utenti psichiatrici e persone con dipendenze patologiche.

Per il personale con qualifica OTA in servizio presso strutture pubbliche, la formazione avviene con percorsi finanziati con risorse del fondo sanitario regionale, realizzati da ASL e IRCCS pubblici, previa informazione alle organizzazioni sindacali e autorizzazione dirigenziale dell’Assessorato alla salute, con indicazione del progetto formativo, del numero dei partecipanti, della data di avvio, delle sedi e dell’organizzazione complessiva del corso.

Sedi formative e tirocini

I percorsi formativi possono svolgersi solo:

  • presso sedi formative accreditate;
  • presso sedi già attivate per corsi di formazione infermieristica, della riabilitazione e OTA presso ASL, enti ecclesiastici e IRCCS pubblici e privati.

I tirocini devono essere svolti presso strutture socioassistenziali e socio-sanitarie autorizzate e iscritte nei rispettivi registri regionali, nel rispetto della normativa regionale sui servizi sociali e socio-sanitari. Gli enti accreditati, se utilizzano sedi di cui non sono titolari, devono disciplinare i rapporti tramite convenzione.

Requisiti di accesso

Per gli allievi stranieri viene aggiunto il requisito del possesso di una buona conoscenza della lingua italiana.

Organizzazione didattica e direzione dei corsi

La gestione e la direzione didattica dei corsi sono affidate con provvedimento del Direttore generale:

  • per i corsi organizzati da aziende sanitarie, a un infermiere dipendente dell’azienda sede del corso, con diploma universitario di dirigente dell’assistenza infermieristica; in mancanza, a un infermiere con abilitazione a funzioni direttive ed esperienza didattica;
  • in ogni caso, con il supporto di un esperto dell’area sociale in possesso di laurea magistrale, per garantire l’integrazione delle competenze.

Per i corsi degli enti accreditati, la direzione è affidata a figure con requisiti e titoli analoghi, individuate previa convenzione con le ASL territorialmente competenti.

L’insegnamento è affidato a esperti delle singole aree disciplinari con la maggiore qualificazione professionale; per l’area igienico-sanitaria e tecnico-operativa, l’insegnamento è di norma affidato a infermieri esperti con competenze didattiche documentate.

Deprecazione e cessazione di efficacia

L’atto è stato espressamente abrogato dall’art. 17 del regolamento regionale 18 dicembre 2007, n. 28, insieme al regolamento regionale 29 marzo 2005, n. 14 che esso modificava. Per questo motivo non ha oggi utilità applicativa concreta.

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