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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07153/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un lavoratore agricolo aveva chiesto l’accertamento del proprio diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti per le annualità agrarie 2006, 2007 e 2008, sostenendo di aver svolto attività alle dipendenze di una cooperativa. La Corte d’appello aveva rigettato la domanda, ritenendo tardive le impugnative amministrative e il ricorso giudiziale rispetto ai termini decadenziali applicabili alle comunicazioni di cancellazione/pubblicazione telematica degli elenchi; inoltre, nel merito, aveva escluso la prova della subordinazione, valorizzando il verbale ispettivo e ritenendo lacunose e contraddittorie le prove offerte dal ricorrente. In cassazione sono stati proposti sette motivi: (1) violazione delle norme sui termini di impugnazione e decadenza, assumendo che il provvedimento definitivo di cancellazione non fosse stato notificato; (2)-(4) nullità della sentenza e violazione delle regole sulla valutazione delle prove e sull’onere probatorio, perché la decisione avrebbe fatto discendere le conclusioni dal solo verbale ispettivo e avrebbe invertito l’onere della prova; (5)-(6) ulteriore violazione delle norme sulla ripartizione dell’onere probatorio e travisamento della prova, anche in relazione alla posizione del ricorrente come socio/cooperatore; (7) violazione della disciplina sulle spese processuali, sostenendo l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi dal secondo al sesto perché, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, già compiuta dai giudici di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il primo motivo, osservando che la sentenza d’appello si fondava su una seconda ratio decidendi autonoma e sufficiente, relativa al mancato raggiungimento della prova della subordinazione; tale ratio non era stata validamente aggredita. Ha infine ritenuto infondato il settimo motivo, precisando che l’esenzione dalle spese di cui all’art. 152 disp. att. c.p.c. riguarda i giudizi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali, non una domanda di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso, ma la Corte rileva che le censure, pur formalmente inquadrate come violazioni di legge o vizi motivazionali, mirano in sostanza a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 22 L. n. 83 del 1970

    è richiamato quale disciplina del termine per proporre il ricorso giudiziale avverso la cancellazione dagli elenchi; la Corte d’appello aveva ritenuto decorso il termine, ma la Cassazione non entra nel merito della censura perché assorbita da altra ratio decidendi autonoma.

  • art. 38, comma 7, D.L. n. 98 del 2011

    viene menzionato insieme alla disciplina della pubblicazione telematica degli elenchi e delle variazioni nominative.

  • d.l. n. 98 del 2011, art. 12 bis

    è richiamato come norma che, per i provvedimenti anteriori al 31.12.2010, ha integrato la tradizionale pubblicazione cartacea con la pubblicazione telematica degli elenchi, incidendo sulle modalità di comunicazione delle variazioni.

  • artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 375 del 1993

    sono richiamati dal ricorrente come norme sulla disciplina degli elenchi agrari e sulle comunicazioni agli interessati.

  • art. 9 quinquies D.L. n. 510 del 1996

    è citato dal ricorrente quale disposizione rilevante sulla pubblicazione/gestione degli elenchi dei lavoratori agricoli.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte ribadisce che l’onere di provare la subordinazione incombeva sul ricorrente e che tale onere non è stato assolto.

  • art. 112 c.p.c.

    è invocato nel motivo di nullità, ma la Corte ritiene che il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la domanda e le prove, senza omettere di pronunciare.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    è richiamato come parametro del vizio motivazionale/nullità della sentenza; la Corte non ravvisa il vizio prospettato.

  • art. 116 c.p.c.

    è evocato per contestare il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; la Corte chiarisce che la censura mira in realtà a una rivalutazione del merito.

  • art. 2094 c.c.

    è richiamato per sostenere la tesi della subordinazione del rapporto di lavoro, ma la Corte conferma la mancata prova dei relativi requisiti.

  • art. 2699 c.c.

    è citato insieme alle norme sull’onere probatorio e sulla valutazione del verbale ispettivo.

  • art. 230-bis c.c.

    è richiamato dal ricorrente in relazione alla distinzione tra attività del socio e attività lavorativa subordinata.

  • art. 48 L. n. 203 del 1982

    è citato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova nei rapporti agrari.

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    la Corte afferma che l’esonero dalle spese processuali opera solo per i giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali; non si applica alla domanda di iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.

  • artt. 91 e ss. c.p.c.

    sono applicati come regola generale sulla condanna alle spese in base alla soccombenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    viene richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    è citata quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, pur formalmente dedotte come violazioni di legge o vizi di motivazione, si risolvano in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove già compiuta dal giudice di merito.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerla, il ricorrente deve impugnarle tutte con censure idonee: se anche una sola ratio resta intatta, il ricorso non può essere accolto.
  • In tema di accertamento della subordinazione del rapporto di lavoro, l’onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava su chi la propone; la mera contestazione del verbale ispettivo non basta se il complesso probatorio valorizzato dal giudice di merito non consente di ritenere raggiunta la prova della subordinazione.
  • Il verbale ispettivo può essere valutato insieme ad altri elementi probatori e non è sufficiente, di per sé, a fondare una censura di legittimità se il giudice di merito ha svolto un apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie.
  • L’esenzione dalle spese prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c. si applica ai giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali e non a controversie aventi ad oggetto l’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenzialiRetribuzione e TFR
RamiProcesso civilePrevidenzaLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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