Cassazione Civile, Ordinanza n. 07148/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di riconoscere, ai fini della procedura di stabilizzazione del personale precario delle amministrazioni regionali e locali, il possesso del requisito dell’anzianità triennale di servizio. Il lavoratore sosteneva che, in base alla disciplina statale sulla stabilizzazione e alla normativa regionale basilicata, dovessero essere computati anche i periodi di proroga dei contratti a tempo determinato stipulati anteriormente al 28 settembre 2007, anche se la proroga era stata disposta successivamente a tale data. In particolare, il ricorrente assumeva che la modifica introdotta dalla legge finanziaria 2008 avesse ampliato la platea dei destinatari della stabilizzazione e consentisse di valorizzare la proroga intervenuta il 13 marzo 2008 del contratto con scadenza 15 marzo 2008. La Corte di appello aveva invece ritenuto che, nel caso concreto, il computo dei mesi utili fosse inferiore al triennio e che la proroga non potesse essere conteggiata. In cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione della normativa statale e regionale sulla stabilizzazione e del d.lgs. n. 368 del 2001, sostenendo che la proroga è prosecuzione del rapporto e non nuova assunzione, e quindi doveva concorrere al raggiungimento dell’anzianità richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha interpretato in senso restrittivo la disciplina sulla stabilizzazione del personale precario, affermando che la modifica normativa del 2007 non ha esteso ai soggetti non in servizio alla data di entrata in vigore della disciplina la possibilità di computare proroghe successive al 28 settembre 2007 ai fini del requisito triennale. Ha inoltre richiamato un precedente conforme, ribadendo che la platea dei destinatari va cristallizzata alla data fissata dal legislatore e che proroghe disposte dopo tale data non possono essere valorizzate. Conseguentemente ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dando atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 558
norma base sulla stabilizzazione del personale precario; il requisito dell’anzianità deve essere verificato secondo la disciplina e la data di riferimento fissate dal legislatore, senza estensioni implicite.
L. n. 244 del 2007, art. 3, comma 90
non ha ampliato la possibilità di computare proroghe successive al 28 settembre 2007 per i soggetti non in servizio; ha solo ampliato l’arco temporale utile per i contratti stipulati anteriormente da chi era già in servizio.
L.R. Basilicata n. 20 del 2008, art. 14
va letta in coerenza con la normativa statale e in senso restrittivo: la seconda parte si riferisce ai soggetti non in servizio solo nei limiti della disciplina nazionale, senza consentire il conteggio di proroghe successive alla data di riferimento.
D.lgs. n. 368 del 2001, art. 4
richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la natura di prosecuzione della proroga; la Corte non ne ricava un effetto idoneo a incidere sulla disciplina speciale di stabilizzazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
consente, ricorrendone i presupposti processuali, il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Le norme eccezionali che prevedono procedure di stabilizzazione del personale precario sono di stretta interpretazione e non possono essere estese oltre i casi espressamente contemplati dal legislatore.
- Ai fini dell’accesso alla stabilizzazione, la platea dei destinatari e il dies ad quem rilevante per il computo dell’anzianità devono essere cristallizzati alla data fissata dalla legge; proroghe o rinnovi disposti successivamente non sono valorizzabili, anche se riferiti a contratti stipulati prima di tale data.
- La disciplina regionale in materia di stabilizzazione deve essere interpretata in modo conforme alla disciplina statale di principio; un’interpretazione che ampli in modo non espresso i destinatari o il perimetro dei periodi computabili rischierebbe di porsi in contrasto con i principi costituzionali sul reclutamento nella pubblica amministrazione.
- La proroga del contratto a termine, pur costituendo prosecuzione del rapporto, non può essere automaticamente computata ai fini di una procedura speciale di stabilizzazione se la legge richiede che il requisito sia maturato entro una data determinata e non contempla espressamente proroghe successive.
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