Cassazione Civile, Ordinanza n. 07204/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La lavoratrice aveva ottenuto in appello il riconoscimento dell’illegittimità dei termini apposti a contratti a tempo determinato stipulati con l'azienda sanitaria locale tra il 2007 e il 2012; la Corte territoriale aveva escluso la conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, perché il datore era un ente pubblico, e aveva condannato l'ente al risarcimento del danno cd. comunitario ex art. 32 L. n. 183/2010. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha contestato la condanna risarcitoria sostenendo che il ricorso al tempo determinato era imposto dalle esigenze di servizio sanitario, dai vincoli di contenimento del disavanzo e di blocco del turn over, e che comunque la successiva stabilizzazione della dipendente escludeva il danno; con il secondo ha denunciato l'erronea interpretazione della direttiva CE 1999/70 e del d.lgs. n. 368/2001, sostenendo l'inapplicabilità della disciplina europea per effetto del piano di rientro sanitario regionale e negando il diritto al risarcimento in ragione della stabilizzazione successiva disposta nell'ambito di misure volte a contrastare la precarietà.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano formulati in modo generico e non rispettavano il requisito di specificità richiesto dall'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., poiché non individuavano chiaramente il canale di accesso al giudizio di legittimità né censuravano la sentenza secondo una delle tassative ipotesi dell'art. 360 c.p.c. Per tale ragione non è entrata nel merito delle doglianze sull'illegittimità dei contratti a termine o sul risarcimento. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso per cassazione deve contenere una specifica e puntuale esposizione dei motivi, con indicazione del vizio denunciato e delle ragioni di censura; la critica generica è inammissibile.
art. 360 c.p.c.
i motivi di ricorso devono essere ricondotti a una delle tassative ipotesi di legittimità previste dalla norma.
art. 32 L. n. 183 del 2010
richiamato quale base del risarcimento del danno cd. comunitario riconosciuto in appello.
direttiva CE n. 1999/70
invocata dalla ricorrente per contestare la disciplina applicata ai contratti a termine; la Corte non ne affronta il merito perché dichiara inammissibile il ricorso.
d.lgs. n. 368 del 2001
richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina del contratto a termine nel settore pubblico.
art. 1, comma 180, L. n. 311 del 2004
invocato dalla ricorrente per sostenere i vincoli di contenimento del disavanzo sanitario.
art. 1, comma 174, L.r. n. 4 del 2014
richiamato dalla ricorrente come norma di blocco del turn over nel settore sanitario regionale.
d.P.C.M. 6 marzo 2015
richiamato dalla ricorrente come misura di stabilizzazione del personale precario nel settore sanitario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente sussumibili in una delle ipotesi dell'art. 360 c.p.c.; una critica meramente generica della sentenza determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- La violazione del requisito di specificità di cui all'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre quando il ricorso non indica con precisione il vizio dedotto e non sviluppa una censura coerente con il paradigma legale del motivo di ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, restano assorbite le doglianze di merito e la parte ricorrente è condannata alle spese; può inoltre essere disposto l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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