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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19673/2022 del 17/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza della CTR che aveva rigettato il loro appello contro la decisione di primo grado, la quale aveva solo parzialmente accolto i ricorsi avverso avvisi di accertamento relativi all’anno d’imposta 2005 emessi per Irpef, Irap e Iva. L’Ufficio aveva rettificato il reddito d’impresa della società, imputando maggior imponibile anche per trasparenza alle socie, e aveva inoltre contestato a una delle socie un maggior reddito di partecipazione e proventi da attività illecita qualificati come redditi diversi, sulla base di processo verbale di constatazione e di indagini bancarie su conti correnti intestati alla società e alla socia. Il ricorso per cassazione era affidato a un solo motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., con cui si denunciava l’omesso esame di un fatto decisivo: secondo le ricorrenti, i giudici di merito avrebbero trascurato che l’attività abusiva di finanziamento era stata svolta personalmente da un terzo, il quale avrebbe agito come interponente, mentre la società e le socie sarebbero state mere interposte; inoltre sarebbe stata omessa la valutazione delle risultanze degli accertamenti fiscali e penali della Guardia di finanza e della sentenza penale di patteggiamento nei confronti del terzo, nonché dell’archiviazione disposta in favore della legale rappresentante.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, formalmente costruito come omesso esame di un fatto decisivo, mirasse in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio e dei fatti storici già scrutinati dal giudice di merito. Ha inoltre rilevato che la censura non investiva la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata soprattutto sulla mancata prova analitica, da parte delle contribuenti, della riferibilità di ogni singola movimentazione bancaria all’attività illecita del terzo e quindi dell’estraneità delle somme a operazioni imponibili. La Corte ha richiamato la presunzione legale posta in materia di accertamenti bancari e l’onere del contribuente di fornire prova specifica e analitica per ciascun versamento o prelevamento. Le doglianze relative agli esiti del procedimento penale sono state ritenute non decisive; quanto all’archiviazione in sede penale, la Corte ha osservato che la CTR l’aveva considerata e che in ambito tributario non vi è necessaria coincidenza con le valutazioni penali. Le spese sono state poste a carico delle ricorrenti, con condanna in solido e applicazione dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    Il vizio è configurabile solo se si denuncia l’omesso esame di un fatto storico, non la mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    Gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie costituiscono presunzione legale relativa a favore dell’erario, superabile solo con prova analitica e specifica da parte del contribuente.

  • art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972

    In tema di IVA, gli accertamenti bancari sono assistiti da presunzione legale in favore dell’erario e richiedono prova liberatoria analitica del contribuente.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione legale in materia di accertamenti bancari non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza propri delle presunzioni semplici.

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza penale di applicazione della pena

    Il patteggiamento richiamato dalle ricorrenti non è di per sé decisivo ai fini dell’accertamento tributario.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per il calcolo dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. non consente di censurare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito.
  • In tema di accertamenti bancari, le movimentazioni sui conti correnti integrano una presunzione legale relativa in favore dell’erario, che il contribuente può vincere solo con prova analitica e puntuale della riferibilità di ogni singola operazione a poste non imponibili.
  • La difesa del contribuente non può limitarsi a invocare una generica interposizione fittizia o l’attività illecita di un terzo, ma deve dimostrare specificamente che ciascuna delle somme contestate sia estranea a operazioni imponibili.
  • Ai fini fiscali, l’esito del procedimento penale non vincola il giudice tributario, potendo quest’ultimo fondare l’accertamento anche su presunzioni e elementi non utilizzabili in sede penale.
  • Per superare la presunzione derivante dalle indagini bancarie è necessaria una prova liberatoria rigorosa e analitica, con riferibilità distinta di ogni versamento o prelevamento contestato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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