Cassazione Civile, Ordinanza n. 04627/2023 del 14/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione dei redditi e IVA di una società per un'annualità d'imposta, recuperando a tassazione costi documentati da fatture emesse da una associazione sportiva dilettantistica, ritenendo insussistente l'inerenza delle spese di sponsorizzazione ai fini della deducibilità e della detraibilità IVA. In primo grado il ricorso della società era stato accolto, valorizzando l'art. 90, comma 8, della L. 289/2002 come norma speciale che renderebbe deducibili tali costi per la sola ricorrenza dei requisiti ivi previsti. In appello la CTR aveva accolto solo parzialmente l'impugnazione dell'Ufficio, affermando che la norma speciale operasse come presunzione assoluta sulla natura pubblicitaria della spesa ma non sulla sua inerenza, che andava comunque provata dal contribuente; aveva inoltre ritenuto, nel merito, non dimostrata l'inerenza sulla base dei ricavi prodotti e della valutazione di congruità/economicità delle spese; escludeva invece sanzioni e interessi per buona fede del contribuente. La società ricorrente ha quindi dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sostenendo che la norma introduce una presunzione legale assoluta di deducibilità e di inerenza delle sponsorizzazioni verso associazioni sportive dilettantistiche, precludendo al Fisco ogni sindacato sul ritorno commerciale e sulla congruità; con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 108 e 109 TUIR, censurando l'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'inerenza, ancorata all'incremento effettivo dei ricavi. L'Agenzia, con ricorso incidentale, ha contestato l'esclusione di sanzioni e interessi, sostenendo che non bastasse la generica buona fede, ma occorresse un affidamento qualificato su atti o comportamenti dell'amministrazione, oppure un'obiettiva incertezza normativa, non ravvisati nel caso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 attribuisca alle sponsorizzazioni in favore di società sportive dilettantistiche, al ricorrere dei requisiti previsti, una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, con conseguente irrilevanza del sindacato su inerenza, congruità e diretta aspettativa di ritorno commerciale. Ha quindi ritenuto che la CTR avesse erroneamente distinto tra presunzione sulla natura della spesa e prova dell'inerenza, non facendo corretta applicazione della norma speciale. Sono stati assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Per le sponsorizzazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche, se ricorrono i requisiti previsti, opera una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza/congruità, con piena deducibilità del costo e preclusione del sindacato sul ritorno commerciale.
È la disciplina generale delle spese di pubblicità, che nella specie viene derogata dalla norma speciale dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002.
La disciplina generale dell'inerenza non si applica nei termini ordinari alle sponsorizzazioni rientranti nell'ambito dell'art. 90, comma 8, L. 289/2002; in via generale l'inerenza è qualitativa e non richiede l'effettivo incremento dei ricavi.
Richiamato nell'avviso di accertamento per il recupero anche ai fini IVA.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a fondamento dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 10, comma secondo, L. n. 212/2000
Richiamato nel ricorso incidentale per l'esclusione di sanzioni e interessi; la Corte non lo esamina nel merito perché il ricorso incidentale è assorbito.
Citato nel ricorso incidentale come ipotesi di obiettiva incertezza normativa; anche questo profilo resta assorbito.
Massime di principio
- Le spese di sponsorizzazione sostenute verso associazioni o compagini sportive dilettantistiche, quando rispettano i requisiti posti dall'art. 90, comma 8, L. 289/2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria e di inerenza, con conseguente deducibilità integrale del costo.
- In presenza della disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive dilettantistiche, è precluso all'Amministrazione finanziaria il sindacato di merito sulla congruità della spesa, sull'effettivo ritorno commerciale e sull'incremento dei ricavi.
- Il principio di inerenza, in ambito tributario, ha natura qualitativa: non richiede la prova di un immediato aumento dei ricavi, ma la correlazione del costo con un'attività potenzialmente idonea a produrre utili; tuttavia tale criterio generale cede dinanzi a una norma speciale di favore che tipizzi la deducibilità.
- Quando il ricorso principale viene accolto per erronea applicazione della norma speciale e il decisum di merito risulta travolto, restano assorbite le censure ulteriori del ricorrente e il ricorso incidentale della controparte.
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