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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23329/2024 del 29/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ex amministratori)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a tributi riferiti ai periodi d'imposta 2004 e 2005, notificata a una società già dichiarata fallita. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva degli amministratori della società fallita. In appello, invece, era stata riconosciuta la legittimazione straordinaria degli ex organi sociali a impugnare l'atto impositivo in ragione dell'asserita inerzia della curatela, e la cartella era stata annullata perché gli avvisi di accertamento presupposti risultavano già annullati da una precedente sentenza della CTP. Con il ricorso per cassazione l'Ufficio e l'Agente della riscossione deducevano: 1) violazione dell'art. 53 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di motivi specifici; 2) violazione dell'art. 43 l. fall. per insussistenza della legittimazione straordinaria dei membri dell'organo gestorio e per mancata verifica di una vera inerzia della procedura, che sarebbe stata invece frutto di una scelta consapevole; 3) violazione degli artt. 36 n. 4 d.lgs. 546/1992 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per avere ritenuto legittimati gli ex amministratori; 4) violazione dell'art. 2909 c.c. per avere considerato automaticamente caducata la cartella per effetto dell'annullamento degli avvisi di accertamento senza verificare il passaggio in giudicato della sentenza presupposta.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nel processo tributario, l'appello ha carattere devolutivo pieno e la specificità dei motivi può desumersi anche implicitamente dall'atto nel suo complesso, purché siano individuabili le censure rivolte alla sentenza di primo grado; nel caso concreto l'appello aveva specificamente contestato la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione straordinaria. Ha respinto congiuntamente il secondo e il terzo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando il presupposto del rapporto tributario sia anteriore al fallimento, il debitore fallito conserva la legittimazione straordinaria a impugnare l'atto impositivo se il curatore omette di farlo, essendo sufficiente una inerzia oggettiva della curatela, indipendentemente dalla consapevolezza o dalla volontà che l'abbia determinata. Ha ritenuto infondato anche il quarto motivo, osservando che la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione su un giudicato esterno, ma sulla circostanza, incontestata, dell'annullamento degli avvisi di accertamento presupposti; ha quindi ribadito che la cartella e, se del caso, i ruoli straordinari, dipendono dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto e che l'annullamento giudiziale di quest'ultimo impone all'ente impositore di conformarsi alla statuizione, anche se non ancora passata in giudicato, con i conseguenti sgravi o rimborsi. Le spese di legittimità sono state compensate per metà e, per la restante metà, poste a carico dei ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato come norma processuale per denunciare violazioni di norme sulla decisione e sulla motivazione apparente o mancante.

  • art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Interpretato nel senso che, nel processo tributario, l'appello deve contenere motivi specifici, ma tale specificità può risultare anche implicitamente dall'atto nel suo complesso.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ne esclude la violazione, affermando che la specificità dei motivi di appello va apprezzata in modo non formalistico.

  • art. 43 l. fall.

    In caso di atti impositivi relativi a rapporti sorti prima del fallimento, il debitore fallito conserva la legittimazione straordinaria a impugnare se la curatela omette di farlo; è sufficiente un'inerzia oggettiva del curatore.

  • art. 36, n. 4, d.lgs. 546/1992

    È richiamato tra le norme che si assumono violate, ma la Corte ritiene infondato il motivo relativo alla legittimazione e alla motivazione della decisione di appello.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È evocato quale parametro della motivazione della sentenza, ma la Corte non ravvisa alcun vizio.

  • art. 2909 c.c.

    La Corte chiarisce che non è necessario il passaggio in giudicato della sentenza che annulla l'atto presupposto affinché la cartella debba adeguarsi alla statuizione giudiziale.

  • art. 43 l. fall.

    Il rapporto d'imposta permane in capo al debitore anche durante e dopo la procedura fallimentare; perciò il fallito può agire in via straordinaria se il curatore resta inerte.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello ha natura devolutiva piena: la specificità dei motivi non richiede formule sacramentali e può ricavarsi dall'atto nel suo complesso, purché sia comprensibile quali capi della decisione siano censurati.
  • Quando il rapporto tributario si è formato prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente fallito conserva una legittimazione straordinaria a impugnare l'atto impositivo se la curatela non propone impugnazione; ai fini della legittimazione è sufficiente l'inerzia oggettiva del curatore, senza indagine sulla sua consapevolezza o volontà.
  • La legittimità della cartella di pagamento dipende dalla legittimità dell'atto impositivo presupposto: se quest'ultimo è stato annullato dal giudice tributario, l'ente impositore e il giudice dell'impugnazione della cartella devono conformarsi alla relativa statuizione, adottando gli effetti conseguenti di sgravio o rimborso, anche prima del passaggio in giudicato.
  • L'annullamento dell'atto presupposto, ove risultante dagli atti e non contestato, è sufficiente a caducare la pretesa iscritta a ruolo, senza che sia necessario fondare la decisione sul solo giudicato esterno.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoLiquidazione giudiziale
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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